Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5328 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5328 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
Locazione
–
Licenza
per
finita
locazione
–
Ordinanza
di
convalida
–
Impugnazione.
R.G.N. 17664/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/02/2026 C.C.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17664/2025 R.G. proposto da: NOME (CF. CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CF. CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (CF. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CF. CODICE_FISCALE) rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (CF. CODICE_FISCALE)
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza n. 892/2025 della CORTE D’APPELLO di CATANIA depositata il 16/06/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalla Consigliera AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 892/2025, pubblicata il 19/06/2025 e notificata il 25.6.2025, la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di convalida dell’intimazione di licenza per finita locazione del Tribunale di Siracusa, emessa, ex art. 663 cod. proc. civ., in assenza dell’intimato COGNOME, rilevando come quest’ultimo avrebbe dovuto eventualmente proporre opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. innanzi al medesimo Tribunale non avendo deAVV_NOTAIOo in appello il difetto dei presupposti prescritti dalla legge per il provvedimento di convalida.
Avverso tale pronuncia propone ricorso il COGNOME, notificato il 23.8.2025, affidato a due motivi.
Si difendono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
È stata formulata -con provvedimento del 7 ottobre 2025, notificato a mezzo pec il 10 ottobre 2025 -proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., essendo stata ravvisata la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
4.1. La proposta ha avuto seguente tenore: ‘ propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. con pronuncia di rigetto’. Si è, infatti, rilevata la conformità della pronuncia impugnata al ‘ principio secondo cui l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa ai sensi dell’art. 663 c.p.c., pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., è tuttavia soggetta al normale rimedio dell’appello se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione (cfr. Cass. 13/06/2017 n. 14625;
03/07/2014 n. 15230; 23/01/2006, n. 1222) ‘. La proposta ha rilevato che l’ipotesi del verificarsi dell’interruzione ex lege , ex art. 299 cod. proc. civ., del procedimento di convalida di licenza per finita locazione per il decesso del locatore intimante, sopravvenuto tra la notifica della citazione e l’udienza fissata per la convalida, prima della costituzione in giudizio dello stesso, seguita però dalla costituzione in udienza degli eredi, ‘ non è riconducibile, né è assimilabile, ad alcuna di quelle sopra indicate nelle quali la giurisprudenza di questa Corte ammette l’appello invece dell’opposizione tardiva; deve invero considerarsi che: a) anzitutto, e in via assorbente, l’avvenuta costituzione in giudizio degli eredi della parte colpita dall’evento interruttivo costituisce attività espressamente contemplata dall’art. 299 c.p.c. come idonea a comportare l’effetto della prosecuzione del giudizio; b) anche a voler, per assurdo, opinare diversamente sul punto, si tratterebbe comunque di vizio processuale diverso da quelli soltanto nei quali, in via eccezionale, è consentito l’appello ‘.
Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata il 19.11.2025 ai sensi del medesimo art. 380 -bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 -bis .1 c.p.c..
Solo parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ex art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione degli artt. 339, 657 e 668 cod. proc. civ. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha affermato l’inammissibilità dell’appello proposto dal COGNOME avverso l’ordinanza resa all’esito del procedimento di intimazione di licenza per finita locazione nonostante l’appellante avesse deAVV_NOTAIOo la nullità del procedimento di primo grado per violazione di norme processuali di carattere generale, con particolare
riferimento all’art. 299 cod. proc. civ. e alla conseguente nullità dell’ordinanza di convalida (e, a cascata, dell’atto di precetto e della procedura esecutiva di sfratto), posto che l’originario intimante, NOME COGNOME, era deceduto dopo la notifica dell’intimazione ma prima della costituzione in giudizio, e che, dunque, essendosi il procedimento interrotto ex lege alla data del decesso, il difensore nominato dal COGNOME non poteva procedere ad iscrivere la causa a ruolo, non trovando applicazione il principio dell’ultrattività del mandato, né gli eredi del de cuius potevano costituirsi in prosecuzione. Evidenzia che, essendo la morte del mandante/intimante intervenuta prima della sua costituzione in giudizio, si era determinata l’interruzione immediata del processo, con conseguente necessità per gli aventi causa di procedere con la riassunzione anziché con la costituzione in continuazione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 299 cod. proc. civ., non avendo il giudice d’appello affrontato la questione della nullità del procedimento di primo grado (comunque rilevabile d’ufficio e per ciò solo esclusa dai dettami dell’art. 668 cod. proc. civ.) limitandosi ad affermare l’inammissibilità dell’appello, nonostante fosse incontestato, documentale e pacifico che: -il signor NOME COGNOME, in qualità di conduttore, e il signor NOME COGNOME, in qualità di locatore, avevano sottoscritto un contratto di locazione relativamente all’unità abitativa posta al quarto piano dell’immobile sito in Siracusa – INDIRIZZO – con decorrenza 3 marzo 2017 e durata iniziale di 3+2 anni; -in data 16 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO aveva notificato – con invio alla casella PEC della ditta individuale del signor NOME COGNOME – un’intimazione di sfratto per finita locazione con udienza di convalida fissata per il 21 giugno 2024; -in data 18 maggio 2024 – due giorni dopo – era intervenuto il decesso del signor NOME COGNOME, il quale nelle settimane precedenti già versava in condizioni di salute molto precarie in considerazione altresì dell’età molto
avanzata; -in data 20 maggio 2024 – due giorni dopo la morte del signor NOME COGNOME – l’AVV_NOTAIO aveva comunque provveduto ad iscrivere la causa a ruolo in nome e per conto del defunto signor NOME COGNOME, nonostante l’intervenuta interruzione ex lege del processo; -in data 18 giugno 2024 la moglie e la figlia del signor NOME COGNOME – signora NOME COGNOME e signora NOME COGNOME – si erano costituite ‘in prosecuzione’ nel procedimento d’intimazione R.G. 1813/2024; -nella contumacia del conduttore intimato e nonostante il deposito, da parte della parte locatrice, del certificato di morte del signor NOME COGNOME, il Giudice di primo grado non si era avveduto dell’intervenuta interruzione del processo e della mancata riassunzione a norma di legge ed aveva convalidato l’intimazione di sfratto per finita locazione. Deduce il ricorrente che l’iscrizione della causa a ruolo dopo la morte della parte assistita era affetta da nullità assoluta e insanabile in quanto gli eredi avrebbero dovuto procedere con la riassunzione, a nulla rilevando la successiva costituzione ‘in prosecuzione’ in un procedimento che non poteva essere iscritto a ruolo in nome di un morto e in cui, pertanto, non avrebbero potuto costituirsi.
In via preliminare va evidenziato che, come di recente chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667 -01) nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380 -bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte -ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di
consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Ciò premesso, i motivi di ricorso, anche volendo prescindere da profili di inammissibilità – atteso che il contenuto dell’atto di appello non viene riproAVV_NOTAIOo direttamente ma evocato indirettamente e quindi in modo non rispettoso dell’articolo 366, primo comma, n.6 cod. proc. civ. sicché il Collegio non è in grado di percepire gli esatti termini in cui le questioni vennero poste all’attenzione della Corte territoriale, né l’atto viene localizzato nel giudizio di legittimità -sono infondati.
Quanto al primo motivo occorre osservare che per giurisprudenza consolidata ( ex multis : Cass. n. 28725 del 2023; Cass. n. 14625 del 2017; Cass. n. 15230 del 2014; Cass. n. 12979 del 2010; Cass. n. 11380 del 2006; Cass. n. 1222 del 2006) l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell’appello ove sia stata emanata nel difetto dei presupposti processuali prescritti dalla legge con riferimento al procedimento per convalida -costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza e naturalmente per una situazione giuridica azionabile con il detto procedimento -e, quindi, al di fuori dello schema processuale speciale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione.
5.1. Nel caso di specie deve ritenersi che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha affermato l’inammissibilità dell’appello non potendo essere la doglianza svolta dal COGNOME riconAVV_NOTAIOa ad alcuna RAGIONE_SOCIALE
ipotesi nelle quali solo la giurisprudenza di questa Corte ammette l’appello. È, infatti, pacifico che la notificazione dell’intimazione di licenza per finita locazione sia stata eseguita in data antecedente al decesso dell’intimante COGNOME per il tramite dell’AVV_NOTAIO cui questi aveva rilasciato la procura e che, dunque, sia stato validamente instaurato il rapporto processuale e il contraddittorio tra le parti. È altrettanto pacifico che alla data dell’udienza di convalida fosse già intervenuta la costituzione in prosecuzione degli eredi del COGNOME, ai sensi dell’art. 302 cod. proc. civ., e che, invece, l’intimato non si fosse costituito. E peraltro l’ipotetica interruzione del processo ricollegata alla morte dell’intimante prima della costituzione ex art. 299 c.p.c. nemmeno avrebbe potuto essere oggetto di doglianza da parte del qui ricorrente.
6. Riguardo al secondo motivo – fermo il rilievo appena svolto -deve osservarsi che, in virtù del combinato disposto degli artt. 299 e 302 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo mediante la costituzione -all’una o all’altra RAGIONE_SOCIALE udienze indicate dall’art.302 -dei soggetti nuovi contraddittori cui spetti di proseguirlo impedisce l’interruzione del processo e ciò anche nel caso in cui l’evento interruttivo della morte della parte si sia verificato prima della sua costituzione in giudizio (Cfr. Cass. n. 9516 del 1999). L’espressione “nei casi previsti dagli articoli precedenti” che apre il testo dell’art. 302 cod. proc. civ. deve, infatti, essere intesa nel senso che la modalità di ripresa e continuazione del processo ivi prevista sia applicabile a tutte le ipotesi di interruzione indicate dai precedenti artt. da 299 a 301 e, dunque, indifferentemente per le ipotesi di eventi interruttivi ‘automatici’ o meno. La prosecuzione ex art. 302 e la riassunzione ex art. 303 si pongono, dunque, come le due possibilità -modalità di ripresa del processo dopo il verificarsi dell’evento interruttivo o la dichiarazione dello stesso, per tutte le ipotesi di interruzione indicate dagli artt. da 299 a 301.
6.1. Da tanto consegue – naturalmente a prescindere dal rilievo svolto circa la deducibilità da parte del ricorrente -l’infondatezza del motivo nella parte in cui si assume l’inidoneità della costituzione in prosecuzione ad evitare l’interruzione del processo e si ritiene necessario un atto di riassunzione.
Quanto al rilievo relativo all’essere l’iscrizione a ruolo della causa stata effettuata dal difensore del COGNOME in difetto di procura ad litem in conseguenza del decesso del mandante, va evidenziato che non può considerarsi elemento essenziale della nota di iscrizione a ruolo l’esistenza di uno specifico mandato rilasciato, all’uopo, al procuratore che abbia ad essa apposto la propria sottoscrizione, trattandosi di attività meramente fiscale ed amministrativa, caratterizzata da una sua peculiare autonomia e non richiedente alcuna formale attività di sottoscrizione (Cass. n. 8189 del 29/08/1997, Rv. 507287 -01). La nota d’iscrizione a ruolo, di cui all’art. 71 disp. att. cod. proc. civ., non ha, infatti, il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell’atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità non incidono sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE parti (cfr. Cass. n. 9247 del 25/06/2002, Rv. 555321 -01). Ne consegue che la carenza di procura del difensore della parte intimante al momento del deposito della nota di iscrizione della causa al ruolo, per intervenuto decesso del mandante, non può comportare alcuna nullità dell’atto di introduzione del giudizio, giusta il principio di cui all’art. 159, primo comma, cod. proc. civ., (cfr Cass. n. 9874 del 11/05/2005, Rv. 582785 -01) né determina alcuna nullità della nota stessa non determinando l’inidoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, atteso che lo scopo della nota di iscrizione a ruolo è che tramite l’ufficio di cancelleria del giudice adito la causa sia portata a conoscenza
del giudice stesso ed esso è senz’altro raggiunto anche senza che la nota sia sottoscritta da difensore munito di procura.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato in sostanziale corrispondenza alla proposta di definizione anticipata. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza, RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna del ricorrente a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.. Vale, infatti, rammentare che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis , terzo comma, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, codificando un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, il ricorrente va condannato, nei confronti RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 1.500 oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente COGNOME NOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di 1.500 euro in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore somma di 1.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, svoltasi il 10 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME