Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17930/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME – ANONIM ORTAKLIGI (NOMEISH AIRLINES -LINEE AEREE TURCHE);
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 498/2022, depositata il 13/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che, accertatone l’inadempimento, consistente nel ritardo con cui era giunto all’aeroporto di Bangkok, destinazione finale dei voli TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO nella tratta Milano- Istanbul-Bangkok, venisse condannata al pagamento di euro 300,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce n. 261/04, di euro 300,00 per la mancata informativa e assistenza, di euro 350,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Il Giudice adito con ordinanza depositata in data 30 marzo 2021 si dichiarava territorialmente incompetente e indicava quello competente nel Giudice di Pace di Bergamo (luogo di residenza dell’attore).
L’COGNOME impugnava la riferita ordinanza, sostenendo che il foro del consumatore non è inderogabile, che la RAGIONE_SOCIALE aveva una sede e legale e operativa stabile in Roma e ciò gli consentiva di convenire la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 498/2022, resa pubblica in data 14 gennaio 2022, ha dichiarato l’appello inammissibile, perché proposto avverso un’ordinanza del giudice di pace pronunciata in causa di valore inferiore a 1.100,00 euro, non impugnabile con regolamento di competenza, ma ricorribile esclusivamente per cassazione.
NOME COGNOME ricorre, formulando un solo motivo, illustrato da memoria, per la cassazione di detta sentenza.
La RAGIONE_SOCIALE non svolge attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, 46 e 339 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
Lamenta che la pronunzia sulla competenza ha nella specie il contenuto sostanziale della sentenza attesa la pronunzia sulle spese, e, quanto alla statuizione su queste ultime, non essendo essa impugnabile con il regolamento di competenza, atteso che, ai sensi dell’art. 46 cod.proc.civ., è preclusa l’applicazione degli artt. 42 e 43 cod.proc.civ. dinanzi al giudice di pace, ma nemmeno definita non impugnabile dal legislatore, essa è appellabile.
Il motivo è fondato e va accolto nei terni di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, a seguito della L. n. 69 del 2009 e della introduzione nel primo comma dell’art. 279 cod.proc.civ. della forma dell’ordinanza per la decisione soltanto sulla competenza, anche le decisioni di tal genere del giudice di pace, in forza dell’applicabilità di tale norma -per effetto dell’art. 281bis cod.proc.civ. – ai procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica e, quindi, di riflesso, ai sensi dell’art. 311 cod.proc.civ., ai procedimenti dinanzi al giudice onorario, debbono ritenersi soggette alla stessa forma. La relativa ordinanza deve intendersi, data la permanente vigenza dell’art. 46 cod.proc.civ., impugnabile con l’appello, dovendo intendersi l’art. 339 cod.proc.civ. -per le pronunce rese dal giudice di pace – modificato implicitamente in tal senso, ancorché faccia formale riferimento solo all’appellabilità delle sentenze: Cass. 28/05/ 2014, n. 12010; Cass. 12/11/2010, n. 22959; Cass. 10/08/2004, n. 15430; Cass., Sez. Un., 14/12/1998, n. 12542. Più di recente nel medesimo senso v. Cass. 05/04/2024, n. 9178; Cass. 25/05/2022, n.16955; Cass. 12/10/2020, n. 21975; Cass. 17/11/2021, n. 34999; Cass. 18/06/2018, n. 15958).
Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Ca ssa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME