SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 399 2025 – N. R.G. 00000317 2023 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 24 11 2025
Sentenza n. 399/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno -Sezione del Lavoro -nelle persone dei magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente
dr. NOME COGNOME Consigliere
dr. NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato all’esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 317/2023
del ruolo generale appelli lavoro e vertente TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acerra (NA) alla INDIRIZZO;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Salerno, al INDIRIZZO presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 493/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 16.03.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 493/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l, dichiarava inammissibile, con compensazione delle spese di lite, la domanda promossa con ricorso depositato in data 14.11.2022 da volta all’accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del proprio status di invalido civile e alla conseguente attribuzione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il giudicante a sostegno del proprio convincimento rilevava che, come emergente dalla documentazione versata in atti, la ricorrente, regolarmente convocata dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE, non si era presentata.
Con ricorso depositato in data 18.05.2023 la parte soccombente, sostenendo preliminarmente l’appellabilità della sopracitata sentenza, interponeva gravame avverso la stessa, censurando l’erronea valutazione della documentazione in atti da parte del
primo giudice ed eccependo, in particolare, che la convocazione a visita medica era stata effettuata da parte dell’Istituto una sola volta e peraltro tardivamente, tenuto conto che la stessa era stata notificata all’originaria istante in epoca successiva alla data fissata per l’espletamento della suddetta visita.
Concludeva, dunque, per l’integrale riforma della sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l’ con memoria depositata in data 12.04.2024, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all’avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La Corte, acquisite le risultanze della c.t.u. medico -legale disposta ed espletata nel presente grado di giudizio, all’ esito della camera di consiglio susseguente alla udienza del 06.10.2025 celebrata ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, decideva la causa come da dispositivo in atti.
In via preliminare deve dichiararsi l’ammissibilità della presente impugnazione.
Come chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 22868/2021 in relazione all’art. 27 della L. 183/2011: ‘ Sulla novella è intervenuta la Corte costituzionale confermando che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale e definendone il perimetro, nel senso che per le controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, è stabilita l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (v., Corte Cost. n. 243 del 2014 e ivi richiami alle sentenze nn. 216 del 2013, 65 del 2014; ordinanze nn. 84 del 2003, 410 del 2007, 190 del 2013, 42, 48, 65 del 2014). Ha soggiunto il Giudice delle leggi che si verte in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile dalla Corte costituzionale per l’ampia discrezionalità spettante al legislatore (nel senso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sè, di copertura costituzionale, v., ex multis, Corte Cost. nn. 42 del 2014, 190 del 2013, 410 del 2007 e 84 del 2003). Sebbene non costituzionalmente doverosa, tuttavia nel vigente ordinamento processuale la regola generale resta quella dell’appellabilità delle sentenze di primo grado, regola che può soffrire solo deroghe espresse che, proprio per la loro eccezionalità, non sono suscettibili di applicazioni analogiche e, pertanto, l’art. 445-bis c.p.c., u.c. – che, riferendosi al comma precedente, esclude l’appellabilità delle sole sentenze emesse a seguito della dichiarazione di dissenso rispetto alle conclusioni cui sia pervenuto il c.t.u. all’esito dell’accertamento tecnico preventivo – non può applicarsi alla vicenda processuale in esame, in cui non si è svolto alcun accertamento tecnico preventivo .’
Nel caso di specie, dunque, non essendosi svolto il giudizio di primo grado nelle forme dell’accertamento tecnico preventivo, deve ritenersi che la sentenza emessa all’esito dello stesso sia suscettibile di gravame innanzi alla Corte di Appello.
Tale orientamento, peraltro, è conforme a quello già in precedenza espresso dalla S.C. con sentenza n. 9755/2019, secondo il quale: ‘ L’inappellabilità della decisione espressamente delimitata al giudizio previsto dal comma 6 dell’art. 445-bis – conferma l’introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del
requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l’ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame .’
Tanto chiarito, l’appello è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
L’Istituto appellato ha prodotto, nella precedente fase processuale, unicamente la comunicazione n. 61808433060-7, ricevuta in data 16.12.2021, con la quale la ricorrente veniva convocata a visita medica per il giorno 07.12.2021.
Non vi è chi non veda, pertanto, che la comunicazione non è giunta all’istante in tempo utile, con conseguente impossibilità per la stessa di presenziare alla visita medica così come fissata dall’Istituto.
Ciò posto, questo Collegio, verificata la domanda amministrativa presentata dalla in data 27.10.2021, pacificamente rimasta inevasa, ed esaminata la documentazione medica allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, nel quale, invero, venivano analiticamente descritte le patologie asseritamente sofferte dalla legale al fine di accertare i
, ha disposto l’espletamento di consulenza medico -requisiti sanitari rivendicati dalla stessa.
A tal riguardo merita di essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale: ‘ Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie relativa alla legittimazione attiva), i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l’ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l’appellante abbia riproposto, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata. ‘ (Cass. n. 22954/2011), nonché quanto affermato da Cass. con sentenza n. 6481/2010 in base alla quale: ‘ Qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito, l’appellante può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare le domande proposte in primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado ‘.
Orbene, il consulente, con congrua e logica motivazione, ha concluso che la sig.ra ‘ NON è in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 01/08/2022’ in quanto affetta da ‘ Demenza senile da vasculopatia cerebrale cronica in soggetto non deambulante in autonomia e con grave deficit della motilità tutta. Artrosi polidistrettuale. Diabete mellito in terapia mista. Cardiopatia sclero ipertensiva. Cataratta in OO. Incontinenza urinaria stabilizzata.’
L’ausiliare, esaminata la documentazione sanitaria ed espletato l’esame obiettivo della ricorrente, ha riscontrato una grave quadro demenziale che, associato alla consolidata vasculopatia cronica celebrale e alla poliartrosi diffusa di cui è affetta l’istante, comporta l’impossibilità per la stessa di deambulare autonomamente e, dunque, di svolgere in maniera indipendente gli atti della vita quotidiana (cfr. pag. 9 consulenza).
È da ritenersi, infine, priva di vizi e immune da censure altresì l’individuazione, da parte del c.t.u., della data di decorrenza (01.08.2022) della prestazione qui invocata, in quanto
corroborata documentalmente da certificazioni specialistiche e di strutture pubbliche attestanti il medesimo stato di non autosufficienza.
Per tutto quanto esposto deve dunque riformarsi la sentenza impugnata e, per l’effetto, deve dichiararsi il diritto di all’indennità di accompagnamento a far data dal 1.8.2022, condannando l’ al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge dalla detta decorrenza e fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della delicatezza e della peculiarità della vicenda in esame, vengono compensate nella misura di 1/3, ponendosi la residua quota di 2/3 a carico dell’ appellato soccombente.
Le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull’appello proposto in data 18.5.2023 da (parte appellante) nei confronti dell’ in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 493/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie per quanto di ragione l’appello di e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il diritto della stessa all’indennità di accompagnamento a far data dal 1.8.2022, condannando l’ al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge dalla detta decorrenza fino al soddisfo;
pone a carico dell’ le spese di c.t.u. del presente grado di giudizio, liquidate con separato provvedimento;
condanna l’ al pagamento in favore di parte appellante di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio con compensazione della residua quota, e liquida la suddetta quota di 2/3 per il giudizio di primo grado in euro 1.798,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in euro 1.937,34 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell’appellante;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 – quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all’esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il CONS. EST.
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il PRESIDENTE (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)