Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6998 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 6998 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5027-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 989/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 1232/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
03/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
TARDIVITA’ APPELLO INCIDENTALE
ART. 83 D.L. N. 83/2020
R.G.N. 5027NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
CC
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva parzialmente accolto il ricorso di NOME il quale, dopo l’immissione in ruolo a tempo indeterminato in qualità di docente, aveva domandato la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ed il riconoscimento del servizio preruolo prestato in istituti paritari. La pronuncia del Tribunale era stata impugnata, in via principale, dal docente, il quale aveva lamentato l’erroneo riconoscimento di soli due anni di servizio, a fronte RAGIONE_SOCIALEa produzione di documenti che attestavano un ‘ attività che si era protratta per 5 anni. Il RAGIONE_SOCIALE con impugnazione incidentale aveva contestato alla radice la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa, rilevando che il servizio prestato nella scuola paritaria non poteva essere equiparato a quello reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa scuola statale.
La Corte territoriale pur condividendo, in astratto, la tesi difensiva del RAGIONE_SOCIALE, fondata anche su pronunce nel frattempo rese da questa Corte, ha ritenuto di non poter accogliere l’appello incidentale in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua tardività, perché il RAGIONE_SOCIALE non aveva rispettato il termine a ritroso rispetto all’udienza del 21 maggio 2020 e aveva notificato l’appello incidentale solo il 20 maggio.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è domandata dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato da un unico motivo cui resiste il dipendente con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020 in combinato disposto con l’art. 436, commi 2 e 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..
Sostiene, in sintesi, che il termine decadenziale valorizzato dalla Corte territoriale non poteva operare nella fattispecie, perché scadeva nel periodo di sospensione e, pertanto, ciò avrebbe imposto il differimento RAGIONE_SOCIALEa udienza come espressamente previst o dall’art. 83, comma 3 del citato d.l. 18/2020.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. L’art. 83 del d.l. n. 18/2020 nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis stabilisce quanto segue:
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito RAGIONE_SOCIALEa loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si
considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale.
1.3. Il successivo art. 36 del d.l. n. 23/2020 ha prorogato il termine di sospensione prevedendo che: il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
1.4 Orbene, alla luce del chiaro tenore RAGIONE_SOCIALEe norme sopra trascritte l’udienza del 21 maggio 2020 non poteva che essere differita, perché il termine a ritroso per la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato e per la proposizione di appello incidentale ricadeva nel periodo di sospensione.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Palermo in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025
La Presidente NOME COGNOME