Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30031 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30031 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3978/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, FRISCIA SANTA, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1410/2022, depositata il 18/08/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Sciacca la Monte Paschi di RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione all’atto di precetto loro notificato per le somme di € 35.789,10, a titolo di rate insolute, e di € 147.379,01 per capitale residuo, oltre ad interessi moratori e spese, in virtù del contratto di mutuo a tasso fisso del 4 aprile 2008, stipulato con l’allora Banca Antonveneta S.p.A. (a cui sarebbe subentrata MPS in virtù di fusione per incorporazione).
In particolare, chiedevano, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo,
dichiararsi la nullità del mutuo e l’inefficacia del precetto;
dichiararsi altresì la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla parte opposta in relazione alla formazione e/o esecuzione dei finanziamenti dichiarando la nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto di mutuo stipulato il 04.04.2008 e delle relative clausole inerenti gli interessi corrispettivi e moratori, per violazione del tasso soglia e per applicazione di anatocismo, nonché del mutuo stipulato il 07.09.2006;
all’esito e per l’effetto, ripristinare lo status quo ante la stipula dei contratti disponendo la ripetizione delle somme pagate ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
A sostegno dell’opposizione deducevano la nullità dell’atto di precetto (tra l’altro: per mancanza dei requisiti essenziali previsti dall’art. 480 c.p.c., per inesistenza del titolo esecutivo, per mancata indicazione della data di notifica e/o apposizione della formula esecutiva) e invocavano la responsabilità precontrattuale e/o
contrattuale e/o extracontrattuale dell’opposta (per violazione del tasso soglia e per applicazione di anatocismo, per insussistenza del titolo esecutivo, essendo il mutuo stipulato un mutuo condizionato, per intervenuta violazione del limite di finanziabilità per i mutui fondiari).
L’istituto di credito, costituitosi, contestava integralmente gli assunti di parte opponente. Negava le denunciate nullità e la propria responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale.
Il giudice di primo grado – sospesa l’efficacia del titolo esecutivo, concessi i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c. e ritenuta la causa di natura documentale – con sentenza n. 258/2019 dichiarava nullo l’atto di precetto opposto per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, ma rigettava tutte le altre domande formulate da parte opponente, compensando le spese processuali.
Avverso la sentenza proponevano: appello principale il RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandatario della RAGIONE_SOCIALE (a sua volta avente causa di RAGIONE_SOCIALE), che censurava le argomentazioni poste a fondamento della declaratoria di nullità del precetto; appello incidentale gli originari opponenti, che insistevano nell’accoglimento di tutte le richieste ed istanze, anche istruttorie, avanzate in primo grado e relative all’ an exsequendum sit .
La corte d’appello di Palermo, qualificata l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, rilevato che la sentenza avrebbe potuto essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, dichiarava inammissibile l’appello principale, mentre dichiarava inefficace l’appello incidentale ex art. 334 c.p.c., in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., identificatane la decorrenza dalla data di notificazione dell’impugnazione principale, reputata equipollente alla notificazione della sentenza; e compensava le spese.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria, succeduta a RAGIONE_SOCIALE, della società RAGIONE_SOCIALE
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore dei ricorrenti ha depositato memoria, con la quale, oltre ad insistere nell’accoglimento del ricorso, ha chiesto la distrazione delle spese processuali.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME articolano in ricorso tre motivi.
1.1. Con il primo motivo (pp. 7-11) i ricorrenti denunciano <> da essi proposto.
Sostengono che la corte territoriale, dopo aver correttamente dichiarato inammissibile l’appello principale, ha erroneamente dichiarato inefficace l’appello incidentale da essi proposto.
Deducono che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la notifica dell’appello principale costituisca atto equipollente, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., della notifica della sentenza, di cui all’art. 326 c.p.c., ed ha conseguentemente ritenuto che la costituzione, da essi effettuata in data 23 dicembre 2019, sarebbe tardiva, in quanto intervenuta oltre 30 giorni dopo il 18 novembre 2019 (data della notifica dell’appello principale) e, quindi, inefficace.
Osservano che l’appello incidentale era stato proposto il 23 dicembre 2019 e, cioè, nel termine semestrale, di cui all’art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (24
giugno 2019) e in conformità del termine di cui all’art. 343 c.p.c. (cioè, all’atto della costituzione in giudizio, avvenuta il 23 dicembre 2019, ben prima del termine dei 20 giorni prima dell’udienza in citazione del 13 marzo 2020).
Richiamando i principi affermati da Cass. n. 18184/2010, sottolineano che non può in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve, di cui all’art. 325 c.p.c. (e, quindi, l’inefficacia dell’appello incidentale ai sensi dell’art. 334 secondo comma c.p.c.); e che la notificazione della sentenza è l’unica attività che consente di far decorrere il termine breve per procedere con l’impugnazione.
1.2. Con il secondo motivo (pp. 11-14) i ricorrenti denunciano <> da essi proposto con comparsa di risposta del 23 dicembre 2019; e, in particolare, ha omesso di pronunciarsi sulla nullità del mutuo e della sottesa ipoteca ‘per richiesta somme non dovute’; nonché sul superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario.
1.3. Con il terzo motivo (p. 14) i ricorrenti denunciano <>.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Risulta dagli atti processuali che: a) la sentenza di primo grado, resa su domande qualificabili sia ai sensi dell’art. 615 che dell’art. 617 c.p.c., è stata pubblicata il 24 giugno 2019; b) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’appello principale avverso la predetta
sentenza, quanto ai suoi capi relativi alla nullità formale, in data 18 novembre 2019; c) gli originari attori (odierni ricorrenti) hanno depositato telematicamente la comparsa di risposta con appello incidentale, avverso i capi di sentenza relativi all’ an debeatur , in data 23 dicembre 2019; d) l’udienza era indicata in citazione per la data del 13 marzo 2020 (e peraltro è stata poi differita al 18 settembre 2020).
Orbene, la corte di merito, pur correttamente rilevata la non ammissibilità dell’appello avverso i capi di sentenza su domande ex art. 617 c.p.c, ha poi, esaminando l’appello incidentale avverso i capi su domande ex art. 615 c.p.c., ritenuto che la notifica dell’appello principale costituisca equipollente, ai fini della decorrenza del termine ‘breve’ di cui all’art. 325 c.p.c., della notifica della sentenza di cui all’art. 326 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione effettuata il 23 dicembre 2019 dagli appellati incidentali sarebbe stata tardiva (perché effettuata oltre i 30 giorni dal 18 novembre 2019) e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. sarebbe stato inefficace l’appello incidentale con essa proposto.
Tale conclusione non è conforme a diritto.
2.2. Invero, questa Corte aveva già avuto modo di precisare a sezioni semplici che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. n. 18184/2010, n. 31251/RAGIONE_SOCIALE, n. 35164/2023).
Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 6278/2019, dirimendo un contrasto insorto all’interno della Corte, hanno, in motivazione, osservato <>.
Nel solco di tale pronuncia delle Sezioni Unite, occorre ribadire (Cass. n. 35164/2023) che: a) ai sensi dell’art. 133 c.p.c., la sentenza è pubblica dal momento in cui è depositata; b) la conoscenza legale della sentenza è legata al deposito; c) il termine lungo per l’impugnazione è fatto decorrere dalla legge dal deposito della sentenza; d) la notifica della sentenza, evidentemente successiva al deposito, ha l’effetto (non di determinare la conoscenza legale della sentenza, essendo questo un effetto già conseguito con il deposito, ma) di ridurre i tempi per l’impugnazione; e) il collegamento tra notifica della sentenza e abbreviazione del termine trova la propria ratio nel riconoscimento dell’interesse del notificante ad ottenere il prima possibile il formarsi del giudicato (e una volta che il notificante notifica la sua impugnazione evidentemente dimostra di non volere fare passare in giudicato la sentenza e quindi che quel suo interesse non esiste); f) la pretesa equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza non trova sostegno nel capoverso dell’art. 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 c.p.c.
2.3. In applicazione di detti principi, deve escludersi che nella specie alla notificazione dell’appello principale abbia fatto seguito l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, l’appello incidentale – proposto il 23 dicembre 2019, in ossequio al termine di cui all’art. 343 c.p.c. (ossia all’atto della costituzione in giudizio, avvenuta ben prima del termine dei 20 giorni prima dell’udienza in citazione del 13 marzo 2020) – non era affatto inefficace, poiché, per il destinatario della notifica della impugnazione principale, in dipendenza di tale mera notifica non aveva iniziato il suo decorso il termine breve per impugnare.
Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché, esclusa l’inefficacia dell’appello incidentale proposto dagli originari opponenti, proceda all’esame di ogni altro profilo in rito e del merito dello stesso.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo, e, per l’effetto, assorbiti il secondo ed il terzo motivo:
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché, ritenuto efficace l’appello incidentale proposto dagli originari opponenti, proceda all’esame del merito dello stesso.
Così deciso in Roma, in data 15 ottobre 2024, nella camera di