Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2647 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12628/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, nella qualità di procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrRAGIONE_SOCIALE – contro
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, giusta atto di fusione a rogito del AVV_NOTAIO, in data 11/12/2019, nella qualità di liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, i n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in data 9/1/2024, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO
– controricorrRAGIONE_SOCIALE–
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domicilia ope legis in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
E
RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; NOME COGNOME, in proprio e quale socio di maggioranza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7216 /2021, depositata in data 3/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 30/1/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1.La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), facRAGIONE_SOCIALE parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE – il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (MEF), poi, è succeduto a titolo universale a SAF, mentre la RAGIONE_SOCIALE è
divenuta liquidatrice di RAGIONE_SOCIALE con il decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 – produceva RAGIONE_SOCIALE tartufigene.
RAGIONE_SOCIALE vendeva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tartufigene con contratto del 5/11/1992; le RAGIONE_SOCIALE erano di produzioni relative agli anni 1990/1991 e 1992/1993.
3. Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 14593 del 2003 – relativa ad altro giudizio -, divenuta definitiva, accoglieva la domanda di risarcimento danni di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. Dichiarava la risoluzione del contratto intercorso tra le parti il 5/11/1992 per colpa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La condanna veniva pronunciata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di interventore volontario «anche quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., quest’ultimo successore universale ex art. 110 c.p.c. RAGIONE_SOCIALEa controllata RAGIONE_SOCIALE», con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 30.661,13.
4. Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1850 del 2008, nella controversia tra NOME COGNOME (acquirRAGIONE_SOCIALE nel 1991), RAGIONE_SOCIALE (venditrice) e RAGIONE_SOCIALE (terzo chiamato in causa da NOME) – giudizio cui non partecipava la FAS 175 -, accoglieva la domanda del COGNOME di risoluzione contrattuale, con condanna al pagamento di euro 8444,07, a titolo di restituzione del corrispettivo pagato. Accoglieva anche la domanda di risarcimento del danno per l’importo di euro 459.933,58.
Il tribunale accoglieva anche la domanda di garanzia presentata, ex art. 106 c.p.c., dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto «succeduto all’RAGIONE_SOCIALE, a sua volta successore a titolo universale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE». Il tribunale risolveva i contratti
«in data 18/3/1991 ed in data 2/5/1991, per inadempimento» RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Venivano poi stipulati tre contratti tra la venditrice RAGIONE_SOCIALE e l’acquirRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rispettivamRAGIONE_SOCIALE in data 10/1/1992, per lire 93.600.000, in data 25/1/1993 per lire 89.440.000 e in data 31/1/1994 per lire 76.800.000.
Il tutto poggiava su un contratto di esclusiva del 24/7/1990 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Con atto di citazione del 10/1/2012, quindi a circa 20 anni dei fatti di causa RAGIONE_SOCIALE NOME, quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE agiva in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE, che aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE, con i contratti del 10/1/1992, del 25/1/1993 e del 31/1/1994, RAGIONE_SOCIALE prive di inoculo tartufigeno, concretizzando, dunque, una vendita di aliud pro alio .
Ciò emergeva dalla sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 14593 del 2003 che aveva «dichiarato l’inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE condannandola al risarcimento dei danni e spese di giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE».
La responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sarebbe derivata da « culpa in vigilando ».
La responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, succeduto all’RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stata solidale, in quanto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sarebbero state «entrambe responsabili dei danni sofferti dalla RAGIONE_SOCIALE attrice».
Pertanto, con l’atto di citazione COGNOME NOME, quale mandatario di RAGIONE_SOCIALE, chiedeva «dare atto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha venduto a suo tempo […] alla RAGIONE_SOCIALE (quale distributrice esclusiva per il Lazio di RAGIONE_SOCIALE tartufigene da lei prodotte) le stesse RAGIONE_SOCIALE di cui ai tre contratti descritti in premessa […] dichiarandole
tartufigene e quindi idonea alla produzione di tartufi, mentre tali non erano».
Chiedeva altresì darsi atto che si era trattato «di vendita di aliud pro alio in quanto dette RAGIONE_SOCIALE non hanno prodotto tartufi» essendo prive di inoculo tartufigeno.
Per l’effetto dovevano essere dichiarati «risolti per grave inadempimento, fatto e colpa concorrenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima per culpa in vigilando ) gli stessi contratti».
RAGIONE_SOCIALE doveva essere condannata alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme percepite quantificate in lire 259.840.000 oltre Iva, pari ad euro 134.169.
Inoltre, NOME, per conto di SAF RAGIONE_SOCIALE, chiedeva di condannare «in solido la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.869.760,00.
Si costituiva nel giudizio di prime cure la RAGIONE_SOCIALE deducendo che la domanda di COGNOME NOME, quale mandatario di SAF RAGIONE_SOCIALE, era documentalmRAGIONE_SOCIALE provata. Negava, però, la propria responsabilità, ma, comunque, la domanda di COGNOME NOME doveva essere accolta nei confronti del MEF, succeduto a RAGIONE_SOCIALE, gruppo di cui faceva parte la controllata RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE proponeva anche domanda riconvenzionale nei confronti del MEF quanto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 77.140,00, relativa all’acquisto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tartufigene.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, soggetto liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che deduceva il difetto di legittimazione del MEF, che non aveva stipulato i tre contratti, oltre alla non configurabilità di alcuna responsabilità
in capo SAF «non risultando l’attrice legata da alcun rapporto contrattuale con la stessa».
Il tribunale RAGIONE_SOCIALE, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 13101/2015, depositata il 16/6/2015, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo invece la legittimazione passiva del MEF.
Il tribunale condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore di COGNOME NOME, mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 134.169,00, a titolo di restituzione del prezzo versato.
Condannava la RAGIONE_SOCIALE pagare in favore di COGNOME NOME, quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 12.869.760, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante.
Il tribunale evidenziava che l’attrice aveva formulato esclusivamRAGIONE_SOCIALE domande contrattuali, ma non era stata presentata azione contrattuale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa produttrice SAF e del MEF. Tale tipologia di responsabilità era, infatti, di natura extracontrattuale.
Solo in sede di comparsa conclusionale l’attrice aveva invocato gli articoli da 1519bis a 1519nonies c.c..
Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per il «risarcimento pari alle somme dalla prima sborsate per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE poi oggetto di successiva compravendita tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE».
Non era stato, infatti, dimostrato che le RAGIONE_SOCIALE acquistate da RAGIONE_SOCIALE, con i tre contratti indicati, del 10/1/1992, del 25/1/1993 e del 31/1/1994, erano le medesime acquistate da RAGIONE_SOCIALE (acquirRAGIONE_SOCIALE) da RAGIONE_SOCIALE (venditrice) con contratto del 5/11/1992.
Chiariva il tribunale che «nell’odierno giudizio si ha riguardo a tre contratti intervenuti tra distributrice ed acquirRAGIONE_SOCIALE finale il primo dei quali essendo datato 10/1/1992 non può perciò solo ricomprendere la fornitura (a monte), oggetto del contratto del 5/11/1992».
Quanto ai contratti in data 25/1/1993 e 31/1/1994, il tribunale rilevava che «non può perciò concludersi nel senso che la mancanza di qualità RAGIONE_SOCIALEa intera fornitura presupposta o ‘a monte’ si sia tradotta nella mancanza di qualità RAGIONE_SOCIALEa merce oggetto dei contratti (a valle), conclusi tra distributrice e privato produttore» (quindi tra RAGIONE_SOCIALE e SAF RAGIONE_SOCIALE).
Pertanto, non risultando viziata l’intera partita iniziale compravenduta tra produttore (SAF) e distributore (RAGIONE_SOCIALE), non poteva dirsi provato il vizio inficianti la partita finale.
Pertanto, il tribunale condannava esclusivamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME, in qualità di mandatario RAGIONE_SOCIALEa SAF RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 134.169,00 e di euro 12.869.760,00.
Rigettava le domande proposte da COGNOME NOME, in qualità di mandatario RAGIONE_SOCIALEa SAF RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del MEF.
Rigettava le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF.
Dichiarava il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Condannava RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’attrice SAF DATA_NASCITA, rappresentata da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, le spese di lite.
Condannava COGNOME NOME, quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa SAF RAGIONE_SOCIALE, a rifondere all’MEF le spese di lite, liquidate in euro 47.070,00.
Condannava RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’MEF le spese di lite, liquidate in euro 7795,00.
10. Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, depositata il 16/6/2015, proponeva appello principale la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE,
in data 13/1/2016, con scadenza del termine semestrale lungo in data 16/1/2016.
L’appello principale veniva notificato alla RAGIONE_SOCIALE, all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO; pur avendo mutato indirizzo il difensore già dall’anno 2013, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE provvedeva alla nuova notifica presso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO; ciò accadeva in data 3/11/2016, dopo la scadenza del termine semestrale per l’impugnazione.
Nell’atto di appello principale la RAGIONE_SOCIALE evidenziava l’errore commesso dal tribunale di, il quale aveva «mandato ‘assolto’ l’unico e vero responsabile dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE e cioè il RAGIONE_SOCIALE e per esso l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE».
In realtà, rileva l’appellante principale, essa non aveva mai prodotto RAGIONE_SOCIALE tartufigene, ma si era sempre limitata a distribuire presso i clienti del Lazio le RAGIONE_SOCIALE di produzione SAF «la quale aveva contrattualmRAGIONE_SOCIALE attribuita questa qualifica».
Del resto, nei contratti stipulati tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, era contenuta sempre la dizione «Modulo di fornitura RAGIONE_SOCIALE tartufigene di produzione RAGIONE_SOCIALE».
I terzi estranei al contratto avrebbero compiuto «la ‘frode processuale’ prevista dall’art. 515 codice penale per come incontestabilmRAGIONE_SOCIALE provata nei documenti allegati al processo di primo grado».
L’intento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non era mai stato quello di vendere RAGIONE_SOCIALE tartufigene prive di micorrizzazione ma soltanto quello di reperire clienti nelle Lazio interessati alla tartuficoltura».
Pertanto, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in proprio, chiedevano «1) rigettare tutte le domande proposte in tribunale dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (già RAGIONE_SOCIALE) contro la RAGIONE_SOCIALE per assoluto difetto di prova sulla responsabilità di quest’ultima riferita alla mancata produzione di tartufi […]; 2) dichiarare che nulla è dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE appellante e/o dal socio costituito COGNOME NOME NOMECOGNOME; 3) per l’effetto di cui sopra revocare la condanna alle spese di lite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE [RAGIONE_SOCIALE] a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE] ed a favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; 3) in ogni caso dichiarare che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha commesso frode processuale vendendo RAGIONE_SOCIALE dichiarare tartufigene al 90% […]; 4) dare atto che tutte le RAGIONE_SOCIALE indicate nei 3 contratti […] venivano consegnate direttamRAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, senza alcun intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; Per effetto del Dl 30/12/2008, art. 41, comma 16-octies dichiarare il MEF unico responsabile del danno subito dalla predetta RAGIONE_SOCIALE[…]: 6) dare atto altresì che la messa in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non la priva RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica […]; 7) conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE condannare detto RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in solido al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per come quantificati nella sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado cioè euro 134.169,00 per danno emergRAGIONE_SOCIALE ad euro 12.896.000,00 per lucro cessante».
Si costituiva nel giudizio di gravame la SAF RAGIONE_SOCIALE in data 6/4/2016, proponendo anche appello incidentale.
11.1. In particolare, l’appellante incidentale, chiedeva, in primo luogo, la condanna di SAF e del MEF, per le domande presentate da SAF RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE; in secondo luogo, chiedeva la
riforma RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza di prime cure in RAGIONE_SOCIALE alla condanna alle spese di SAF RAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF.
12. La domanda presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di SAF e, quindi, del MEF – cui aderiva la SAF RAGIONE_SOCIALE – con «considerazioni ad adiuvandum all’impugnazione proposta» da NOME, doveva essere accolta, essendo sorto un interesse proprio RAGIONE_SOCIALE‘appellata «che consiste nella necessità che il debitore di RAGIONE_SOCIALE, cioè RAGIONE_SOCIALE, mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito dalla stessa vantato nei confronti del MEF, non riconosciutole in primo grado con motivazioni più che discutibili».
Doveva dunque essere accolta la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF. Quest’ultimo non aveva offerto la prova che le RAGIONE_SOCIALE erano idonee alla produzione di tartufi. Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE erano produttori RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, si chiedeva «la condanna del RAGIONE_SOCIALE produttore a tenere indenne l’odierna appellante del pagamento RAGIONE_SOCIALEe giusto risarcimento del danno patito da RAGIONE_SOCIALE».
Si chiedeva anche la riforma RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, nella parte in cui aveva disposto la condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore del MEF.
La vicenda traeva origine da una condotta inadempiRAGIONE_SOCIALE riconducibile unicamRAGIONE_SOCIALE ad una RAGIONE_SOCIALE a capitale pubblico, SAF, il cui patrimonio era stato assorbito dal RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, nelle conclusioni l’appellante incidentale SAF RAGIONE_SOCIALE chiedeva: «rigettare l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE […] unicamRAGIONE_SOCIALE nella parte in cui viene richiesto, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, il rigetto di tutte le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; riformare la sRAGIONE_SOCIALEnza n.
13101/2015 del tribunale civile di RAGIONE_SOCIALE in data 16/6/2015 […] nella parte in cui rigetta le domande proposte da COGNOME NOME, in qualità di mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE […] nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, nonché le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannare in solido la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quale successore a titolo universale RAGIONE_SOCIALEa SAF) al risarcimento dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) nella misura di euro 12.869.760,00, per lucro cessante, oltre ad euro 134.169,00 per danno emergRAGIONE_SOCIALE […]».
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 7216/2021, depositata il 3/11/2021, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE
Evidenziava, infatti, la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava, infatti, la Corte territoriale che, essendo intervenuta la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado il 16/6/2015, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello «avrebbe dovuto essere eseguita correttamRAGIONE_SOCIALE al più tardi entro il successivo 16/2/2016».
Tuttavia, la prima notifica effettuata presso il vecchio studio del difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non era andata a buon fine, tanto che ne era stata eseguita una successiva (questa andata a buon fine) presso il loro studio, ma solo in data 3/11/2016, oltre il termine di legge.
Tuttavia, già dall’anno 2013 il difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, aveva comunicato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il mutamento del proprio indirizzo in INDIRIZZO.
La prima notifica, dunque, era inesistRAGIONE_SOCIALE in rerum natura (si citava Cass. n. 17736 del 2019), non essendo dunque suscettibile di sanatoria ex art. 156, 3º comma, c.p.c., a seguito RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘appellato e non essendo possibile la riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di «vizio imputabile al notificante in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘agevole possibilità di accertare l’ubicazione RAGIONE_SOCIALEo studio attraverso la consultazione telematica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (si citava anche Cass. n. 8618 del 2019).
Il trasferimento RAGIONE_SOCIALEo studio del difensore era avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, ma sempre all’interno del circondario del tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
13.1. Era inammissibile anche l’appello proposto nei confronti di tutte le parti personalmRAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME, in proprio, quale socio di maggioranza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, «non essendo stato il predetto mai parte nel giudizio di primo grado».
13.2. La Corte territoriale, poi, per quel che ancora qui rileva, reputava tardivo «per le ragioni esposte relative all’appello RAGIONE_SOCIALE‘appellante principale», l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in via incidentale adesiva, a sostegno del gravame principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, «ed altrettanto inammissibile» l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Ed infatti, la sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale relativa al capo inerRAGIONE_SOCIALE al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME RAGIONE_SOCIALE direttamRAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF «non andava impugnata in via incidentale all’esito RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte del presRAGIONE_SOCIALE giudizio avvenuta comunque tardivamRAGIONE_SOCIALE rispetto alla scadenza semestrale, ma avrebbe dovuto essere impugnata in via principale».
Aggiungeva la Corte d’appello che «analogamRAGIONE_SOCIALE è a dirsi con riferimento all’appello adesivo incidentale atteso che, avendo la
parte sostanzialmRAGIONE_SOCIALE aderito pedissequamRAGIONE_SOCIALE al gravame proposto dall’appellante principale, senza alcuna prospettazione aggiuntiva rispetto alle ragioni esposte dalla suddetta appellante, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 334 c.p.c. atteso che l’interesse ad impugnare era sorto evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE già all’atto RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado e non quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa controparte» (si citava Cass. n. 2248 del 2018).
Quanto al merito, la Corte d’appello rilevava che nel novembre del 1992 era stato stipulato un contratto di fornitura di RAGIONE_SOCIALE tartufigene, che era stato oggetto del contenzioso tra le parti definito con la sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 5/5/2003, con cui si era riconosciuto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa produttrice SAF, con condanna del MEF alla restituzione RAGIONE_SOCIALE acconti dall’acquirRAGIONE_SOCIALE versati.
Tuttavia, i tre contratti stipulati dalla SAF RAGIONE_SOCIALE risalivano al 10/1/1992, al 25/1/1993 ed al 31/1/1994.
Era anche vero che su tali contratti risultava venditrice la RAGIONE_SOCIALE, sulla quale evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE era sorto l’obbligo contrattuale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa contraRAGIONE_SOCIALE, ma le RAGIONE_SOCIALE da fornirsi erano quelle RAGIONE_SOCIALEa SAF. Tuttavia, solo fino al 5/1/1992 era esistRAGIONE_SOCIALE un contratto di esclusiva di cui al precedRAGIONE_SOCIALE contratto poi risolto del 24/7/1990.
Pertanto, come correttamRAGIONE_SOCIALE evidenziato dal primo giudice – ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello – «non v’è prova certa (né essa sarebbe acquisibile per il tramite di CTU) che le RAGIONE_SOCIALE riconosciute improduttive solo dalla RAGIONE_SOCIALE ma non dalle altre parti ed in particolare dal MEF, siano effettivamRAGIONE_SOCIALE quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa fornitura di cui al contratto del 5/11/2012 e tantomeno in quale quantitativo potrebbero appartenere a quelle di effettiva produzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto, «correttamRAGIONE_SOCIALE il giudice di prime cure ha ritenuto non provato che la somma di cui la odierna appellante ha chiesto la restituzione e pari ad euro 77.146,00 fosse effettivamRAGIONE_SOCIALE inerRAGIONE_SOCIALE alla fornitura viziata».
La Corte territoriale reputava inammissibili le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE per la prima volta dinanzi alla Corte con lo specifico riferimento a quelle indicate nell’atto di appello di cui ai punti 3 (frode processuale), 4,5,6 e 7 (limitatamRAGIONE_SOCIALE alla richiesta di condanna del MEF è in solido con RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore di RAGIONE_SOCIALE). Ciò in quanto, l’appellante principale, con il proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado, ha richiesto in via riconvenzionale la condanna del MEF alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe sole somme pari ad euro 77.000,00, per l’acquisto da parte sua dalla SAF RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tartufigene poi a loro volta rivendute all’appellante principale. Non era stata mai proposta una domanda di garanzia o di manleva dinanzi al tribunale.
Pertanto, la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE.
Dichiarava inammissibile l’appello proposto in proprio da COGNOME NOME.
Dichiarava inammissibile l’appello incidentale adesivo proposto dalla SAF RAGIONE_SOCIALE.
Dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE limitatamRAGIONE_SOCIALE ai capi 3,4,5,6,7 (limitatamRAGIONE_SOCIALE alla richiesta di condanna del MEF è in solido con RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore di RAGIONE_SOCIALE, e 9.
Rigettava per il resto l’appello, confermando la sRAGIONE_SOCIALEnza appellata.
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE NOME, nella qualità di procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, depositando anche memoria scritta.
Hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, giusto atto di fusione RAGIONE_SOCIALE’11/12/2019, depositando anche memoria scritta, ed il MEF.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 177, terzo comma, 350, secondo comma, 359,164, terzo comma, 291, c.p.c.».
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE il 18/10/2016, con cui era stata disposta la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica da parte RAGIONE_SOCIALEa SAF RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, essendo stata pronunciata sull’accordo RAGIONE_SOCIALEe parti, non poteva in alcun modo essere revocata dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello.
In base al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 359 c.p.c., che dispone per l’appello il rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, e RAGIONE_SOCIALE articoli 164, 3º comma c.p.c. e 291 c.p.c., la costituzione del convenuto aveva sanato i vizi RAGIONE_SOCIALEa citazione.
L’ordinanza emessa all’udienza del 18/10/2016 «non è stata mai contestata da alcuna parte durante il corso RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio».
Per tale ragione, dunque, per la ricorrRAGIONE_SOCIALE, «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha sanato qualsiasi vizio RAGIONE_SOCIALEa notifica dando luogo a contraddittorio integro».
La giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello non era applicabile per tre motivi:i) perché era successiva «al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello all’AVV_NOTAIO in data 2/11/2016;ii) perché atteneva «al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello a singola controparte che dà inizio a giudizio autonomo e non a giudizio
già incardinato contro più convenuti»; iii) perché «il cancelliere non può certificare che la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza è passata in giudicato per una sola parte e non ancora per le altre parti ritualmRAGIONE_SOCIALE costituite».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 170,325 e 327 c.p.c.».
Evidenzia la ricorrRAGIONE_SOCIALE che il processo civile «non si esaurisce con il deposito RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza (di accoglimento o rigetto) ma prosegue fino al momento del suo passaggio in giudicato nei termini indicati dagli articoli richiamati in premessa».
Per tale ragione, dunque, «l’elezione di domicilio fatta dalla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO ha avuto (e deve avere) legittimo effetto fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza n. 13101/2015 che ha definito giudizio di primo grado».
Prosegue la ricorrRAGIONE_SOCIALE affermando che, se poi la sRAGIONE_SOCIALEnza è stata appellata, «la proposizione del gravame non incide sulle pregresse situazioni per quanto attiene alla rappresentanza RAGIONE_SOCIALEe parti in causa e domicili dei propri difensori».
L’art. 170 c.p.c. esonerebbe il notificante dall’accertamento del domicilio RAGIONE_SOCIALEa controparte «quando questo domicilio è stato dichiarato in corso di causa», prolungando la sua validità fino all’intero decorso dei termini indicati dagli articoli 325 del 327 c.p.c.
Vi sarebbe un onere, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALE‘appello, di «comunicare la variazione del domicilio a coloro che hanno l’obbligo di dare comunicazioni successive alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza: appello e/o biglietto di cancelleria: quest’ultimo, infatti, non risulta comunicato all’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO e la cancelleria non ha provveduto a reiterare la comunicazione al nuovo domicilio di INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE, proprio perché l’AVV_NOTAIO ha
comunicato il nuovo domicilio solo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non alla cancelleria del giudice che ha emesso la sRAGIONE_SOCIALEnza 13101/2015».
Per tale ragione, sempre ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE, l’appello notificato al difensore di RAGIONE_SOCIALE Due nel domicilio indicato in atti del primo grado dovrebbe considerarsi tempestivo.
I primi due motivi, che vanno affrontati congiuntamRAGIONE_SOCIALE per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.
3.1. In primo luogo, – dopo aver osservato che all’udienza del 18/10/2016 non v’è stato alcun accordo RAGIONE_SOCIALEe parti sul contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, non essendo peraltro la RAGIONE_SOCIALE, a quel momento, ancora parte del giudizio d’appello – si rileva che la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, che ha dichiarato intempestivo l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, non è stato in alcun modo impugnato da tale RAGIONE_SOCIALE, rendendo definitiva la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE sul punto.
Risulta, dunque, il difetto di legittimazione ad impugnare da parte RAGIONE_SOCIALEa SAF RAGIONE_SOCIALE, che, in sede di gravame, aveva proposto appello incidentale tardivo adesivo.
La SAF RAGIONE_SOCIALE non ha, dunque, impugnato l’unico capo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza che la riguardava, ossia quello con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale formulato dalla stessa, in quanto proposto tardivamRAGIONE_SOCIALE, ossia oltre i termini per l’impugnazione.
Al contrario, la TARGA_VEICOLO 175 ha impugnato la parte RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello che ha dichiarato inammissibile, in quanto non tempestivo, il gravame articolato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Inoltre, non v’è dubbio che l’appellante principale RAGIONE_SOCIALE ha erroneamRAGIONE_SOCIALE notificato il gravame al vecchio indirizzo del difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO,
presso il vecchio indirizzo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, in luogo del nuovo indirizzo, sempre in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Il tentativo di notifica era stato tempestivo, in quanto la sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 16/6/2015, è divenuta definitiva, considerando il periodo di sospensione dal 1/8/2015 al 31/8/2015 (31 giorni), in data 16/1/2016.
La prima notifica è stata tentata, dunque, in data 13/1/2016, ma non è andata a buon fine, risultando inesistRAGIONE_SOCIALE, perché eseguita nel vecchio indirizzo del difensore, già modificato sin dal 2013, come da comunicazione al RAGIONE_SOCIALE.
La seconda notifica, invece, è stata effettuata con spedizione del 3/11/2016 e ricezione RAGIONE_SOCIALE‘8/11/2016, oltre il termine massimo per impugnare la sRAGIONE_SOCIALEnza di prime cure.
Va applicata, dunque, la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui la notificazione non compiutasi in ragione del trasferimento del difensore RAGIONE_SOCIALEa controparte è inesistRAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. 6-1, 27/6/2019, n. 17336; poi Cass., sez. 3, 28/10/2020, n. 23760).
Si è precisato che non si tratta di giuridica inesistenza per difformità dal paradigma legale, bensì di inesistenza « in rerum natura », trattandosi di «inesistenza per ‘totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto’, secondo la ricostruzione di Cass., Sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916), per non avere conseguito il suo scopo consistRAGIONE_SOCIALE nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificare al destinatario medesimo; di guisa che detta abortita notifica neppure è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato» (Cass., sez. 6-1, n. 17336 del 2019).
Si è chiarito anche che nell’ipotesi di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del
difensore domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento (Cass., sez. 5, 28/3/2019, n. 8618; Cass. n. 12360 del 2015).
Risulta calzante anche la pronuncia di questa Corte per cui la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio “a quo” ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve per l’impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamRAGIONE_SOCIALE trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamRAGIONE_SOCIALE eletto, mentre l’elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede RAGIONE_SOCIALEo studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione (Cass., sez. L, 30/10/2019, n. 27911).
5. Trova applicazione, dunque, la regola processuale, disegnata dall’art. 334 c.p.c., per cui se l’impugnazione principale è inammissibile, come nella specie, per tardività, l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace.
Si è infatti affermato che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale proposto tardivamRAGIONE_SOCIALE, cioè oltre il termine (breve o annuale – ora semestrale-) di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza, avendo esso assunto (in conseguenza di inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio del ricorso incidentale (Cass., sez. L, 1/2/1996, n. 881; di recRAGIONE_SOCIALE Xass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29593).
6. Va, peraltro, aggiunto, conformemRAGIONE_SOCIALE a quanto accertato e dichiarato dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che, nel caso che ci riguarda, l’appello incidentale articolato dalla SAF RAGIONE_SOCIALE aveva natura adesiva rispetto all’appello principale presentato dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ed infatti, in sede di appello incidentale la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto espressamRAGIONE_SOCIALE la «riforma RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, nella parte in cui dispone il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande proposte sia da RAGIONE_SOCIALE sia da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto, è stata espressamRAGIONE_SOCIALE richiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_SOCIALE; ciò proprio sulla considerazione che «è necessario svolgere le seguenti considerazioni ad adiuvandum all’impugnazione proposta, dettate soprattutto da un interesse proprio RAGIONE_SOCIALE‘appellata, che consiste nella necessità che il debitore di RAGIONE_SOCIALE, cioè RAGIONE_SOCIALE, mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito
dalla stessa vantato nei confronti del MEF, non riconosciutole in primo grado con motivazioni più che discutibili».
NOME chiedeva, dunque, nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale la riforma RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza n. 13101 del 2015 resa dal tribunale civile di RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui rigettava la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF, con condanna in solido RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del MEF al risarcimento dei danni.
6.1. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di legittimità per cui le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamRAGIONE_SOCIALE a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniRAGIONE_SOCIALE dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto ‘adesivo’ a quello principale si deve osservare la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale – nella fattispecie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrRAGIONE_SOCIALE principale, ritenendo l’interesse all’impugnazione sorto già in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘emanazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza di appello e non per effetto del ricorso principale – (Cass., sez. 3, 24 agosto 2020, n. 17614; Cass., sez.un., 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass., sez. 5, 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass., sez. 3, 10 marzo 2008, n. 6284). Il ricorso incidentale ‘adesivo’, dunque, a differenza del ricorso incidentale in senso stretto, va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cass., sez. 2, 22 dicembre 2021, n. 41254).
Si è chiarito che l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa in via generale anche nei confronti di capi diversi ed autonomi rispetto a quelli toccati dall’impugnazione principale avversa, ex art. 334 c.p.c. (Cass., sez. 3, 9/7/2020, n. 14596; Cass., sez. 3, 5/9/2022, n. 26139), con la sola finalità di dar modo alla parte parzialmRAGIONE_SOCIALE soccombRAGIONE_SOCIALE -che avrebbe altrimenti prestato acquiescenza alla sRAGIONE_SOCIALEnza – di impugnare anch’essa quest’ultima, una volta venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale avversaria (Cass., sez. 5, 30/1/2018, n. 2248; Cass., sez. 2, 24/4/2012, n. 6470; Cass., sez. 3, 11/6/2008, n. 15483; Cass., Sez.U., 7/11/1989, n. 4640; Cass., sez. 3, 29/5/2024, n. 15100).
In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorso incidentale tardivo, a prescindere dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure, riferibili, o meno, al capo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnato con il ricorso principale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentale tardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmRAGIONE_SOCIALE soccombRAGIONE_SOCIALE, che sia disposta ad accettare la sRAGIONE_SOCIALEnza se anche la controparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senza dover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine, rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza.
6.2. Nella recRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024), in tema di obbligazioni solidali, si è evidenziato che la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c. è una «finalità transattivo-ritorsiva», nel senso che la norma ha lo scopo di indurre la parte parzialmRAGIONE_SOCIALE vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza favorevole all’appellante principale.
La ratio RAGIONE_SOCIALEa norma sarebbe dunque frustrata se si impedisse all’appellato di impugnare tardivamRAGIONE_SOCIALE anche capi di sRAGIONE_SOCIALEnza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l’esigenza di favorire la definitiva composizione RAGIONE_SOCIALEa lite, dissuadendo le parti dall’impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi.
Inoltre, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, «che tende a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘altrui impugnazione principale, avrebbe accettato» (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024).
6.3. Con la conseguenza che l’impugnazione incidentale tardiva presuppone che l’interesse alla sua proposizione scaturisca, appunto, proprio dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione avversaria. In caso di reciproca soccombenza, l’impugnazione incidentale tardiva, prevista dall’art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza purché l’avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile – nonostante lo spirare del termine ordinario anche l’acquiescenza – anche nei confronti di un capo autonomo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza rispetto a quello investito dal impugnazione principale, «sempreché l’interesse a proporre impugnazione incidentale dipenda dall’avvenuta proposizione di quella principale» (Cass., n. 2248 del 2018).
L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela RAGIONE_SOCIALEa reale utilità RAGIONE_SOCIALEa parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sRAGIONE_SOCIALEnza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale
modifichi tale assetto giuridico (Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23396).
6.4. Tanto è vero che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 334, secondo comma, c.p.c., se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia, rispondendo a questa logica di collegamento di interesse tra le due impugnazionie. Venuta meno, per inammissibilità, l’impugnazione principale, viene perciò soltanto meno anche l’interesse all’impugnazione incidentale che trovava nella prima la ragione RAGIONE_SOCIALEa propria proposizione (Cass., n. 2248 del 2018).
6.5. Si è anche precisato che le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamRAGIONE_SOCIALE per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniRAGIONE_SOCIALE dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale – neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest’ultimo – che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cass., sez. 2, 22/12/2021, n. 41254).
6.6. Si è anche chiarito che è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamRAGIONE_SOCIALE dalla decisione – nella specie, la RAGIONE_SOCIALE. ha confermato la pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale tardivo avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto il capo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall’appellante principale, posto che l’interesse all’impugnazione era sorto con la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado- (Cass., sez. 3, 14/11/2024, n. 29448).
Nella specie, quindi, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘appello principale articolato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti anche RAGIONE_SOCIALEa SAF RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima ha proposto appello incidentale tardivo in adesione alla domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF, oltre che per la condanna alle spese in favore del MEF.
Pertanto, trattandosi di appello incidentale tardivo adesivo, la Corte d’appello correttamRAGIONE_SOCIALE lo ha ritenuto inammissibile.
La sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale è stata depositata il 16/6/2015, sicché il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., semestrale, maturava il 16/1/2016, mentre l’appello incidentale adesivo è stato depositato solo in data 6/4/2016.
Solo per evitare equivoci si evidenzia che non può trovare qui applicazione la decisione di questa Corte a sezioni unite, per cui, in tema di obbligazioni solidali, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez.U., 28/3/2024, n. 8486; anche Cass., Sez.U., 27/11/2007, n. 24627; contra , ma per una fattispecie tutta peculiare di responsabilità RAGIONE_SOCIALE amministratori vedi Cass., Sez.U., 29/10/2020, n. 23903).
Per le obbligazioni solidali, infatti, è consentito il ricorso incidentale adesivo tardivo, in quanto «si è inteso subordinare l’interesse ad impugnare alla messa in discussione, mediante la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello principale, del ‘complessivo’ risultato del giudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consRAGIONE_SOCIALEndo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e del modo di
essere RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione solidale nell’alveo di operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 c.p.c.» (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024).
Nella specie, invece, non si è in presenza di obbligazioni solidali, in quanto, in realtà, la SAF RAGIONE_SOCIALE ha proposto l’originaria domanda giudiziale nei confronti RAGIONE_SOCIALEa venditrice RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tartufigene, avendo poi avanzato domanda anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in qualità di produttore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
L’appello principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, infatti, non ha modificato in alcun modo l’assetto RAGIONE_SOCIALE interessi complessivo nella vicenda processuale.
Non è possibile, dunque, proporre appello incidentale tardivo adesivo, in un’ipotesi in cui l’impugnazione ad adiuvandum da parte RAGIONE_SOCIALEa SAF RAGIONE_SOCIALE, è avvenuta per la dichiarata «necessità che il debitore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cioè RAGIONE_SOCIALE, mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito dalla stessa vantato nei confronti del MEF».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 2909 c.c. e 115 c.p.c.».
Per la ricorrRAGIONE_SOCIALE, le sRAGIONE_SOCIALEnze del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 14593/2003 e 42560/2005 avrebbero individuato nel MEF il soggetto «tenuto a garantire la RAGIONE_SOCIALE dalle richieste risarcitorie di terzi acquirenti per danno emergRAGIONE_SOCIALE e lucro cessante subito dagli stessi per effetto RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tartufigene di produzione SAF».
In particolare, la ricorrRAGIONE_SOCIALE fa riferimento al contratto di esclusiva intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 24/7/1990, per la durata di 2 anni. Il termine sarebbe stato poi prorogato fino al 30/8/1994, avendo la RAGIONE_SOCIALE prenotato nel periodo un numero di RAGIONE_SOCIALE superiore a quello fissato in via negoziale (n. 15.000 per anno).
Non sarebbe condivisibile il ragionamento del tribunale di RAGIONE_SOCIALE che ha rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE contro il MEF deducendo un ‘motivo temporale’, in quanto il primo contratto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e del 10/1/1992, quindi anteriore all’acquisto del 5/11/1992 di RAGIONE_SOCIALE tartufigene da parte di RAGIONE_SOCIALE da SAF.
Tale ragionamento potrebbe valere per il primo contratto, ma non per i successivi del 25/1/1993 e del 31/1/1994.
Tra l’altro, il contratto di esclusiva prevedeva una prima scadenza biennale al 1/9/92 ed una proroga di due anni in presenza di acquisti annuali superiori a 15.000 unità.
Aggiungeva la ricorrRAGIONE_SOCIALE che tutte le RAGIONE_SOCIALE acquistate tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE venivano sempre consegnate direttamRAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello avrebbe dunque violato l’art. 115 c.p.c. «perché ha ignorato le risultanze dei documenti prodotti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrRAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa «violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 105 e 334 c.p.c.».
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda solo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rigettando quella nei confronti del MEF con una motivazione -a giudizio RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE -«giuridicamRAGIONE_SOCIALE inaccettabile perché premia (non si sa con quale autorità) una frode in commercio accertata anni prima dallo stesso tribunale».
La domanda iniziale RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE SAF DATA_NASCITA contro il MEF «andava in ogni caso accolta e quindi anche l’appello NOME è meritevole di accoglimento».
Chiarisce la ricorrRAGIONE_SOCIALE che «la mancanza iniziale di interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE a proporre appello alla sRAGIONE_SOCIALEnza in questione (13101/2015 in giudizio 2826/2012) poiché la condanna di RAGIONE_SOCIALE garantiva il
recupero di quanto statuito in questa sRAGIONE_SOCIALEnza a favore di RAGIONE_SOCIALE», mentre «solo dopo l’appello RAGIONE_SOCIALE questa certezza è venuta meno e ha costretto la ricorrRAGIONE_SOCIALE a proporre appello incidentale [..] Consegue, quindi, che anche questo appello è tempestivo e quindi meritevole di accoglimento».
Precisa ancora la ricorrRAGIONE_SOCIALE che la garanzia del MEF è per le vendite di aliud pro alio effettuate da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE «non è quella del produttore», ma quella stabilita con sRAGIONE_SOCIALEnza «in attuazione o RAGIONE_SOCIALE‘art. 1944 c.c. […] o per la successione di persona a persona».
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2900 c.c. e 105 c.p.c.».
Per la ricorrRAGIONE_SOCIALE, dunque, sussiste il credito proprio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di complessivi euro 13.003.929,00, «che ha diritto di richiedere sia alla debitrice che al suo garante MEF».
I motivi terzo, quarto e quinto, che vanno trattati congiuntamRAGIONE_SOCIALE per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.
Infatti, una volta reputato inammissibile perché tardivo l’appello principale articolato dalla RAGIONE_SOCIALE è, di conseguenza, inammissibile perché tardivo anche l’appello incidentale adesivo articolato da COGNOME NOME, quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa SAF 175.
Resta efficace, però, l’appello principale tempestivamRAGIONE_SOCIALE proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF.
Sul punto, però, la SAF RAGIONE_SOCIALE non ha legittimazione ad impugnare un capo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza che esamina l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del MEF.
I motivi sono, peraltro, del tutto infondati, consistendo in una mera rivisitazione di tutti gli elementi istruttori, già ampiamRAGIONE_SOCIALE
esaminati nella fase di merito con giudizio pienamRAGIONE_SOCIALE meritale, non replicabile in questa sede.
Si è, in presenza, tra l’altro, di una doppia decisione conforme di merito, ex art. 348ter c.p.c., all’epoca vigRAGIONE_SOCIALE, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto sia il giudice di prime cure che la Corte d’appello hanno affermato, con precisione, che, manca del tutto la prova che le RAGIONE_SOCIALE tartufigene acquistate da RAGIONE_SOCIALE presso la SAF con il contratto di vendita del 5/11/1992, siano le medesime che hanno costituito oggetto del contratto del 10/1/1992, come pure dei due successivi contratti del 25/1/1993 e del 31/1/1994
Poiché il contratto di compravendita RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tartufigene da SAF a RAGIONE_SOCIALE è avvenuto il 5/11/1992, la Corte di merito, con ragionamento di fatto tutt’altro che irragionevole, non ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova che tali RAGIONE_SOCIALE abbiano fatto oggetto del contratto stipulato precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, dieci mesi prima, in data 10/1/1992, tra la venditrice RAGIONE_SOCIALE e l’acquirRAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO.
Ciò risulta in modo limpido dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello la quale ha affermato che «come correttamRAGIONE_SOCIALE evidenziato dal primo giudice, non v’è prova certa (né essa sarebbe acquisibile per il tramite di CTU) che le RAGIONE_SOCIALE riconosciute improduttive solo dalla RAGIONE_SOCIALE ma non dalle altre parti ed in particolare dal MEF, siano effettivamRAGIONE_SOCIALE quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa fornitura di quel contratto del 5/11/2012 [recte: 5/11/1992] e tantomeno in quale quantitativo potrebbero appartenere a quelle di effettiva produzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE».
Dovendosi peraltro tenere presRAGIONE_SOCIALE che il contratto di esclusiva era stato sottoscritto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 24/7/1990, con durata biennale (cfr. motivazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza
RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello «è altrettanto vero che suddetti contratti risulta che […] le RAGIONE_SOCIALE da fornirsi erano quelle RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti, peraltro, solo fino al 5/1/1992 era esistRAGIONE_SOCIALE un contratto di esclusiva di cui al precedRAGIONE_SOCIALE contratto poi risolto del 24/7/1990».
Per i giudici di merito, dunque, le RAGIONE_SOCIALE vendute da RAGIONE_SOCIALE a staffa 175 con i 3 contratti RAGIONE_SOCIALEe 10/1/1992, del 25/1/1993 e RAGIONE_SOCIALEa 31/1/1994, potevano essere state acquistate dalla RAGIONE_SOCIALE anche da produttori diversi dalla SAF.
Inoltre, deve osservarsi, che la sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 14593 del 2003, nel giudizio relativo alla domanda di risarcimento dei danni proposta da RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, aveva ad oggetto RAGIONE_SOCIALE tartufigene vendute con il contratto del 5/11/1992, sicché quel giudicato non può fare stato nella odierna vicenda processuale.
Va, poi, anche rimarcato che nel giudizio insorto tra NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE ed il MEF, definito con sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1850 del 2008, la RAGIONE_SOCIALE, chiamata in giudizio dall’attore, ha chiesto espressamRAGIONE_SOCIALE lo spostamento RAGIONE_SOCIALEa prima udienza per chiamare in giudizio il MEF, ai fini di essere da questo garantita.
Ciò, invece, non è avvenuto del giudizio in esame, in RAGIONE_SOCIALE alle domande di condanna risarcimento dei danni avanzate da SAF RAGIONE_SOCIALE. È stata, infatti, la SAF RAGIONE_SOCIALE a chiamare direttamRAGIONE_SOCIALE in giudizio il MEF per il risarcimento del danno, sia pure quale produttore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tartufigene e non quale venditore RAGIONE_SOCIALEe stesse.
La domanda di manleva è stata proposta inammissibilmRAGIONE_SOCIALE per la prima volta dalla RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di appello (cfr. sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7216 del 2021, ove si legge «non avendo la stessa [appellante principale] mai proposto in effetti una domanda di manleva dinanzi al tribunale»).
Inoltre, non può non osservarsi che nel giudizio definito con la sRAGIONE_SOCIALEnza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1850 del 2008, non era parte in causa la SAF DATA_NASCITA, attrice – poi appellante incidentale adesiva – in questa sede.
Tra l’altro, non è stato provato che le piantine tartufigene oggetto di quel giudizio siano state oggetto RAGIONE_SOCIALEa partita di quel contratto del 5/11/1992.
Le RAGIONE_SOCIALE acquistare dal COGNOME non risultano essere le medesime consegnate alla SAF RAGIONE_SOCIALE a seguito dei 3 contratti sopra richiamati.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE a rimborsare in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 40.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE a rimborsare in favore del MEF le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 30.0000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 30 gennaio