Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27468/2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL), NOME
(EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO
(EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
e
NOME COGNOME;
-intimati –
avverso la sentenza n. 218/2021 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 12/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che
con sentenza resa in data 15/11/2017, il Tribunale di Perugia ha condannato NOME COGNOME alla corresponsione, in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (attore in surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.) delle somme corrisposte dall’istituto previdenziale in favore di NOME COGNOME in conseguenza dei danni sofferti da quest’ultima a seguito di un sinistro stradale verificatosi per responsabilità del COGNOME;
con la stessa decisione, il tribunale ha rigettato la medesima domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c. proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
in sede di gravame, con sentenza resa in data 12/4/2021, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello principale proposto dal COGNOME, ha rigettato la domanda originariamente proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di quest’ultimo e ha contestualmente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in quanto proposto quando la sentenza
di primo grado era ormai passata in giudicato, e il carattere tardivo dell’appello incidentale non era comunque valso a consentirne l’ammissibilità poiché l’interesse ad impugnare la sentenza di primo grado nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era derivato dalla proposizione dell’appello principale da parte del COGNOME sussistendo bensì già al momento della pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguenza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto proporre il proprio appello principale, o incidentale, entro i termini di legge;
avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sede;
le parti costituite hanno depositato memoria;
considerato che ,
con l’unico motivo di impugnazione proposto, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 334 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dall’ente, negando che l’interesse all’impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse direttamente sorto solo a seguito della proposizione dell’impugnazione principale da parte del COGNOME, atteso che, avendo il primo giudice accolto la propria domanda di surrogazione nei confronti di quest’ultimo per il recupero delle somme versate all’assicurata, l’ente non aveva alcun interesse all’impugnazione, nella specie sorto solo a seguito della proposizione dell’appello principale da parte del condannato in prime cure, con la conseguenza che, a seguito dell’accoglimento dell’appello principale, e l’eliminazione della condanna a carico del COGNOME, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l’appello incidentale tardivo dell’ente;
il ricorso è fondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: v. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024, Rv. 670662 -01), sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589 -01 e successive conformi: cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 20165 del 13 luglio 2023 richiamata in memoria dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ;
nel caso di specie, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ottenuto in primo grado la condanna del COGNOME al rimborso degli importi corrisposti dallo stesso ente previdenziale in favore della danneggiata, è ragionevole assumere che, in difetto di alcuna impugnazione da parte del COGNOME, l’istituto avrebbe accettato l’assetto di interessi realizzato dal primo giudice, rinunciando a impugnare il rigetto della domanda proposta nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
di conseguenza, una volta che il COGNOME è insorto avverso la condanna pronunciata nei propri confronti in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è ragionevole ritenere che quest’ultimo, prospettandosi la possibilità (poi concretamente verificatasi) di un rigetto in appello della propria
domanda proposta contro il COGNOME, abbia ritenuto, rivedendo il proprio originario atteggiamento di inerzia nei confronti della sentenza di primo grado, di sollecitare la corte d’appello a pronunciarsi anche sulla propria domanda proposta nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
deve pertanto affermarsi che l’interesse all’impugnazione di questo capo della sentenza di primo grado (ossia, il rigetto della domanda proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) sia concretamente sorto, in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito della proposizione dell’appello principale che ha messo in discussione l’assetto di interessi realizzato dalla sentenza di primo grado;
è peraltro appena è il caso di evidenziare come, secondo quanto risultante dalle conclusioni dell’appello principale proposto dal COGNOME (riportate nel controricorso), l’impugnazione principale da quest’ultimo proposta, non solo fosse diretta in via principale (anche) nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ossia del creditore comune rispetto alla postulazione dell’obbligazione solidale), ma rivendicasse anche in via subordinata l’accertamento della solidarietà già invocata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in tal modo investendo automaticamente il rapporto comune determinativo della solidarietà, con la conseguente configurazione dell’appello principale alla stregua di un’impugnazione litisconsortile necessaria ai sensi dell’art . 331 c.p.c., con la conseguenza che la posizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi perciò solo tale da legittimarla ad impugnare in via tardiva la sentenza di primo grado; e ciò anche con riferimento alla domanda a suo tempo rivolta nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, atteso che, qualora con l’impugnazione principale sia dedotta una situazione riconducibile ad un litisconsorzio necessario processuale, il convenuto può impugnare, non solo nei confronti di chi propone l’impugnazione principale, ma anche nei confronti di chi, a sua volta, ne è destinatario;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza della censura esaminata, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia, comunque in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Perugia, comunque in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione