Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° 3491 del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
Comune di San Cono in persona del Sindaco pro-tempore dott. NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE con sede in San Cono autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione della G.M. n. 39 del 05.06.18, rappresentato e difeso per procura speciale conferita su foglio separato da intendersi allegato al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME CODICE_FISCALE, p.e.c.: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , n. a Piazza Armerina il 1/4/50 cf STT GPP 50001 G580N, Gagliano Rocco , n. a P. Armerina il 22/7/37 cf GGL RCC 37L22 G580Y, Gagliano Sabrina , n. a Hagen, Germ. Il 27/9/77, cf GLL SRN 77P67 Z112P, Gagliano Salvatore , n. San Cono il 10/01/65 et GLL TARGA_VEICOLO, in proprio e nella qualità di eredi di COGNOME NOMECOGNOME tutti rapp.ti e difesi per procura speciale in calce all’avverso ricorso ed a margine del controricorso dall’avv. NOME COGNOME (LGD TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE) ed elett.te
dom.ti in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ed ai limitati fini della comunicazioni di cancelleria con pec: EMAIL.
Controricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 2322 depositata il 12 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
1 .- Con citazione notificata il 19 novembre 1998 NOME ed NOME COGNOME convenivano davanti al tribunale di Caltagirone il Comune di San Cono (causa RG 833/98) onde ottenerne la condanna al pagamento di lire 45.150.000, liquidati dalla delibera comunale n° 188/1992 quale indennità di esproprio di un suolo sul quale era stata edificata una palestra, e di lire 23.890.750 a titolo di indennità di occupazione: somme dalle quali detrarre lire 15 milioni, già pagate dal Comune.
Il tribunale di Caltagirone dichiarava la carenza di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, ma la Corte d’appello riformava la decisione e rimetteva le parti davanti al tribunale.
Nella pendenza di tale appello NOME ed NOME COGNOME convenivano nuovamente davanti al tribunale di Caltagirone il Comune di San Cono (causa RG 561/03) e ne chiedevano la condanna per i medesimi fatti esposti nel precedente giudizio, ma a titolo di risarcimento del danno generato dalla condotta illecita del Comune, che aveva realizzato la palestra senza aver mai disposto l’occupazione del fondo ed il decreto di esproprio.
Questa controversia veniva sospesa in attesa della definizione dell’appello sulla sentenza di primo grado resa nel precedente giudizio.
Dopo la pronuncia della Corte d’appello di Catania nella lite n° 833/98 (RG di primo grado), le due cause venivano riassunte davanti al tribunale e quindi riunite.
Osservava il tribunale di Caltagirone che le due domande formulate dagli attori nei predetti giudizi erano tra loro incompatibili e che, pertanto, occorreva dare prevalenza a quella formulata per prima, contenuta nella causa RG 833/98.
Pertanto, dato che il Comune di San Cono il 27 luglio 1992 aveva concluso una cessione volontaria con i proprietari, l’Ente territoriale era tenuto al pagamento della somma indicata in tale atto.
Nulla era dovuto, invece, agli attori per l’occupazione del suolo, atteso che alla firma della cessione la proprietà dell’immobile era stata immediatamente trasferita al Comune.
Condannava quindi il convenuto a pagare euro 15.571,18.
2 .- Avverso tale sentenza proponevano appello NOME COGNOME e gli altri soggetti indicati in intestazione, eredi di NOME COGNOME formulando quattro motivi.
Resisteva il Comune di San Cono, chiedendo la reiezione dell’impugnazione e formulando a propria volta un motivo di appello incidentale.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte, in riforma della decisione del Tribunale, riteneva rispondente al valore venale del cespite l’indennizzo di lire 35 mila (euro 18,08 ) al metro quadrato e condannava, quindi, il Comune al pagamento di euro 15.571,18 a titolo risarcitorio per la perdita della proprietà sul fondo (euro 23.318,03 -7.746,85 già pagati dal Comune).
Per il ristoro dell’occupazione illegittima, liquidava, invece, gli interessi legali maturati anno per anno sull’importo di euro 23.318,03, dall’immissione in possesso (maggio 1992) sino alla domanda giudiziale (giugno 2003).
3 .- Per quello che qui rileva, osservava la Corte in via preliminare che l’appello incidentale proposto dal Comune era inammissibile,
essendo stato tardivamente formulato nella comparsa di risposta depositata oltre il termine previsto dagli artt. 343 e 166 cod. proc. civ.
Nel merito, esaminando congiuntamente i quattro mezzi di gravame, la Corte riteneva che la fattispecie dovesse essere qualificata come occupazione illegittima (usurpativa) per intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, risalente al 28 settembre 1990, assegnava sessanta mesi per il completamento dei lavori e per l’esproprio: termine divenuto inefficace in ragione del mancato compimento dell’opera, senza che fosse intervenuta un’irreversibile trasformazione del suolo.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, non era intervenuta alcuna cessione volontaria dell’area, non sussistendo i presupposti per qualificare come cessione volontaria l’accordo tra le parti, con la conseguenza che andava accolta la domanda risarcitoria.
4 .- Ricorre per cassazione il Comune di San Cono, affidando l’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Resistono gli ablati, che concludono per l’inammissibilità del ricorso e nel merito per il suo rigetto, chiedendo altresì la condanna del Comune al pagamento di euro trentamila ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Considerato che :
5 .- Col primo motivo il Comune lamenta, in base all’art. 360 n° 3 del codice di rito, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., assumendo che la sua comparsa d’appello sarebbe stata tempestivamente depositata il 19 giugno 2012, dunque
ben prima dei venti giorni anteriori alla prima udienza dell’11 luglio 2012.
6 .-Nel fascicolo d’ufficio della causa, nella odierna sede di legittimità, non risulta presente il fascicolo d’ufficio del secondo grado di giudizio, che appare necessario consultare onde decidere il mezzo sopra riassunto.
p.q.m.
la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone che la cancelleria provveda a chiedere alla Corte d’appello di Catania la trasmissione del fascicolo d’ufficio di secondo grado.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025, nella camera di con-