Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO-tempore AVV_NOTAIO NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE, con sede in San RAGIONE_SOCIALE autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione della G.M. n. 39 del 05.06.18, rappresentato e difeso per procura speciale conferita su foglio separato da intendersi allegato al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME CODICE_FISCALE, p.e.c.: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , n. a Piazza Armerina il DATA_NASCITA cf CODICE_FISCALE, COGNOME Rocco , n. a P. Armerina il 22/DATA_NASCITA/37 cf CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , n. a Hagen, NOME. Il DATA_NASCITA, cf CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , n. San RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA et CODICE_FISCALE, in proprio e nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rapp.ti e difesi per procura speciale in calce all’avverso ricorso ed a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ed elett.te
dom.ti in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ed ai limitati fini della comunicazioni di cancelleria con pec: EMAIL.
Controricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 2322 depositata il 12 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
1 .- Con citazione notificata il 19 novembre 1998 NOME ed NOME COGNOME convenivano davanti al tribunale di Caltagirone il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE (causa RG 833/98) onde ottenerne la condanna al pagamento di lire 45.150.000, liquidati dalla delibera comunale n° 188/1992 quale indennità di esproprio di un suolo sul quale era stata edificata una palestra, e di lire 23.890.750 a titolo di indennità di occupazione: somme dalle quali detrarre lire 15 milioni, già pagate dal RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale di Caltagirone dichiarava la carenza di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, ma la Corte d’appello riformava la decisione e rimetteva le parti davanti al tribunale.
Nella pendenza di tale appello NOME ed NOME COGNOME convenivano nuovamente davanti al tribunale di Caltagirone il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE (causa RG 561/03) e ne chiedevano la condanna per i medesimi fatti esposti nel precedente giudizio, ma a titolo di risarcimento del danno generato dalla condotta illecita del RAGIONE_SOCIALE, che aveva realizzato la palestra senza aver mai disposto l’occupazione del fondo ed il decreto di esproprio.
Questa controversia veniva sospesa in attesa della definizione dell’appello sulla sentenza di primo grado resa nel precedente giudizio.
Dopo la pronuncia della Corte d’appello di Catania nella lite n° 833/98 (RG di primo grado), le due cause venivano riassunte davanti al tribunale e quindi riunite.
Osservava il tribunale di Caltagirone che le due domande formulate dagli attori nei predetti giudizi erano tra loro incompatibili e che, pertanto, occorreva dare prevalenza a quella formulata per prima, contenuta nella causa RG 833/98.
Pertanto, dato che il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE il 27 luglio 1992 aveva concluso una cessione volontaria con i proprietari, l’Ente territoriale era tenuto al pagamento della somma indicata in tale atto.
Nulla era dovuto, invece, agli attori per l’occupazione del suolo, atteso che alla firma della cessione la proprietà dell’immobile era stata immediatamente trasferita al RAGIONE_SOCIALE.
Condannava quindi il convenuto a pagare euro 15.571,18.
2 .- Avverso tale sentenza proponevano appello NOME COGNOME e gli altri soggetti indicati in intestazione, eredi di NOME COGNOME, formulando quattro motivi.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la reiezione dell’impugnazione e formulando a propria volta un motivo di appello incidentale.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte, in riforma della decisione del Tribunale, riteneva rispondente al valore venale del cespite l’indennizzo di lire 35 mila (euro 18,08 ) al metro quadrato e condannava, quindi, il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 15.571,18 a titolo risarcitorio per la perdita della proprietà sul fondo (euro 23.318,03 -7.746,85 già pagati dal RAGIONE_SOCIALE).
Per il ristoro dell’occupazione illegittima, liquidava, invece, gli interessi legali maturati anno per anno sull’importo di euro 23.318,03, dall’immissione in possesso (DATA_NASCITA) sino alla domanda giudiziale (giugno 2003).
3 .- Per quello che qui rileva, osservava la Corte in via preliminare che l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE era inammissibile,
essendo stato tardivamente formulato nella comparsa di risposta depositata oltre il termine previsto dagli artt. 343 e 166 cod. proc. civ.
Nel merito, esaminando congiuntamente i quattro mezzi di gravame, la Corte riteneva che la fattispecie dovesse essere qualificata come occupazione illegittima (usurpativa) per intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, risalente al 28 settembre 1990, assegnava sessanta mesi per il completamento dei lavori e per l’esproprio: termine divenuto inefficace in ragione del mancato compimento dell’opera, senza che fosse intervenuta un’irreversibile trasformazione del suolo.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE, non era intervenuta alcuna cessione volontaria dell’area, non sussistendo i presupposti per qualificare come cessione volontaria l’accordo tra le parti, con la conseguenza che andava accolta la domanda risarcitoria.
4 .- Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Resistono gli ablati, che concludono per l’inammissibilità del ricorso e nel merito per il suo rigetto, chiedendo altresì la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro trentamila ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Considerato che :
5 .- Col primo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta, in base all’art. 360 n° 3 del codice di rito, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., assumendo che la sua comparsa d’appello sarebbe stata tempestivamente depositata il 19 giugno 2012, dunque
ben prima dei venti giorni anteriori alla prima udienza dell’11 luglio 2012.
6 .-Nel fascicolo d’ufficio della causa, nella odierna sede di legittimità, non risulta presente il fascicolo d’ufficio del secondo grado di giudizio, che appare necessario consultare onde decidere il mezzo sopra riassunto.
p.q.m.
la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone che la cancelleria provveda a chiedere alla Corte d’appello di Catania la trasmissione del fascicolo d’ufficio di secondo grado.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025, nella camera di con-