Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5121  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE in  persona  del  AVV_NOTAIO-tempore  AVV_NOTAIO NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE, con sede in San RAGIONE_SOCIALE autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione della G.M. n. 39 del 05.06.18, rappresentato e difeso per procura speciale conferita su foglio  separato  da  intendersi  allegato  al  ricorso  per  cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME CODICE_FISCALE, p.e.c.: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , n. a Piazza Armerina il DATA_NASCITA cf CODICE_FISCALE, COGNOME Rocco , n. a P. Armerina il 22/DATA_NASCITA/37 cf CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , n. a Hagen, NOME. Il DATA_NASCITA, cf CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , n. San RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA et CODICE_FISCALE, in proprio e nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rapp.ti e difesi per procura speciale in calce all’avverso ricorso ed a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ed elett.te
dom.ti in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ed ai limitati fini della comunicazioni di cancelleria con pec: EMAIL.
Controricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 2322 depositata il 12 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
1 .- Con citazione notificata il 19 novembre 1998 NOME ed NOME  COGNOME  convenivano  davanti  al  tribunale  di  Caltagirone  il  RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE (causa RG 833/98) onde ottenerne la condanna al pagamento di lire 45.150.000, liquidati dalla delibera comunale n° 188/1992 quale indennità di esproprio di un suolo sul quale era stata edificata una palestra, e di lire 23.890.750 a titolo di indennità  di  occupazione:  somme  dalle  quali  detrarre  lire  15  milioni,  già pagate dal RAGIONE_SOCIALE.
Il  tribunale  di  Caltagirone  dichiarava  la  carenza  di  giurisdizione  a favore del giudice amministrativo, ma la Corte d’appello riformava la decisione e rimetteva le parti davanti al tribunale.
Nella pendenza di tale appello NOME ed NOME COGNOME convenivano nuovamente davanti al tribunale di Caltagirone il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE (causa RG 561/03) e ne chiedevano la condanna per i medesimi fatti esposti nel precedente giudizio, ma a titolo di risarcimento del danno generato dalla condotta illecita del RAGIONE_SOCIALE, che aveva realizzato la palestra senza aver mai disposto l’occupazione del fondo ed il decreto di esproprio.
Questa  controversia  veniva  sospesa  in  attesa  della  definizione dell’appello sulla sentenza di primo grado resa nel precedente giudizio.
Dopo  la  pronuncia  della  Corte  d’appello  di  Catania  nella  lite  n° 833/98 (RG di primo grado), le due cause venivano riassunte davanti al tribunale e quindi riunite.
Osservava il tribunale di Caltagirone che le due domande formulate dagli  attori  nei  predetti  giudizi  erano  tra  loro  incompatibili  e  che, pertanto, occorreva dare prevalenza a quella formulata per prima, contenuta nella causa RG 833/98.
Pertanto, dato che il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE il 27 luglio 1992 aveva concluso una cessione volontaria con i proprietari, l’Ente territoriale era tenuto al pagamento della somma indicata in tale atto.
Nulla era dovuto, invece, agli attori per l’occupazione del suolo, atteso che alla firma della cessione la proprietà dell’immobile era stata immediatamente trasferita al RAGIONE_SOCIALE.
Condannava quindi il convenuto a pagare euro 15.571,18.
2 .- Avverso tale sentenza proponevano appello NOME COGNOME e gli  altri  soggetti  indicati  in  intestazione,  eredi  di  NOME  COGNOME, formulando quattro motivi.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la reiezione dell’impugnazione e formulando a propria volta un motivo di appello incidentale.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte, in riforma della decisione del Tribunale, riteneva rispondente al valore venale del cespite  l’indennizzo  di  lire  35  mila  (euro  18,08 )  al  metro  quadrato  e condannava, quindi, il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 15.571,18 a titolo  risarcitorio  per  la  perdita  della  proprietà  sul  fondo  (euro 23.318,03 -7.746,85 già pagati dal RAGIONE_SOCIALE).
Per il ristoro dell’occupazione illegittima, liquidava, invece, gli interessi legali maturati anno per anno sull’importo di euro 23.318,03, dall’immissione in possesso (DATA_NASCITA) sino alla domanda giudiziale (giugno 2003).
3 .- Per quello che qui rileva, osservava la Corte in via preliminare che  l’appello  incidentale  proposto  dal  RAGIONE_SOCIALE  era  inammissibile,
essendo  stato  tardivamente  formulato  nella  comparsa  di  risposta depositata oltre il termine previsto dagli artt. 343 e 166 cod. proc. civ.
Nel merito, esaminando congiuntamente i quattro mezzi di gravame, la Corte riteneva che la fattispecie dovesse essere qualificata come occupazione illegittima (usurpativa) per intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, risalente al 28 settembre 1990, assegnava sessanta mesi per il completamento dei lavori e per l’esproprio: termine divenuto inefficace in ragione del mancato compimento dell’opera, senza che fosse intervenuta un’irreversibile trasformazione del suolo.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE, non era intervenuta  alcuna  cessione  volontaria  dell’area,  non  sussistendo  i presupposti per qualificare come cessione volontaria l’accordo tra le parti, con la conseguenza che andava accolta la domanda risarcitoria.
4 .-  Ricorre  per  cassazione  il  RAGIONE_SOCIALE  di  San  RAGIONE_SOCIALE,  affidando l’impugnazione  a  sette  motivi,  illustrati  da  memoria  depositata  ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Resistono gli ablati, che concludono per l’inammissibilità del ricorso e  nel  merito  per  il  suo  rigetto,  chiedendo  altresì  la  condanna  del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro trentamila ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Considerato che :
5 .- Col primo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta, in base all’art. 360 n° 3 del codice di rito, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., assumendo che la sua comparsa d’appello sarebbe stata tempestivamente depositata il 19 giugno 2012, dunque
ben prima dei venti giorni anteriori alla prima udienza dell’11 luglio 2012.
6 .-Nel fascicolo d’ufficio della causa, nella odierna sede di legittimità, non risulta presente il fascicolo d’ufficio del secondo grado di giudizio, che appare necessario consultare onde decidere il mezzo sopra riassunto.
p.q.m.
la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone che la cancelleria provveda a chiedere alla Corte d’appello di Catania la trasmissione del fascicolo d’ufficio di secondo grado.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025, nella camera di con-