Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19725 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26849/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-resistente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4986/2021, depositata il 2/07/2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il pubblico ministero, il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo al Tribunale di Rieti di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., costitutiva degli effetti del contratto di vendita di un immobile sito in Fiano Romano, e di condannare la convenuta al pagamento, a titolo di penale per il ritardato adempimento, della somma di euro 219.000. Con la sentenza n. 574/2016, il Tribunale di Rieti ha trasferito in favore di NOME COGNOME l’immobile e ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore di euro 38.400.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in via principale e in via incidentale da COGNOME. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 2 luglio 2021, n. 4986, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione. In via preliminare, la ricorrente precisa che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata al suo difensore il 17 luglio 2021 con posta elettronica certificata, ma che la predetta notificazione non è stata mai ricevuta, e che comunque il ricorso è stato notificato rispettando il termine c.d. breve rispetto al deposito della sentenza.
NOME COGNOME si è costituito ‘al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa’. Con atto del 25 ottobre 2023 ha presentato istanza di fissazione dell’udienza.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia ‘violazione e mancata applicazione dell’art. 343 c.p.c. in relazione all’art. 166 c.p.c. e con riferimento agli artt. 175, 187, ultimo comma, 188, 101 c.p.c., richiamati dall’art. 359 c.p.c., nonché violazione degli artt. 329 e 334 c.p.c., il tutto in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.’: la Corte d’appello ha erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello incidentale, comunque inammissibile per avere COGNOME fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse: l’appello incidentale, in relazione al quale la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per tardività e per acquiescenza, è poi stato respinto nel merito perché infondato (v. la pag. 16 della sentenza impugnata). Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni, l’interesse all’impugnazione, quale manifestazione generale del principio dell’interesse ad agire sancito dall’art. 100 c.p.c. va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame e si collega alla soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile (v. Cass. n. 26921/2008). La ricorrente al riguardo sostiene che vi è un proprio interesse all’impugnazione in quanto la dichiarazione di tardività dell’appello incidentale avrebbe comportato l’obbligo per la Corte d’appello di giudicare sul motivo dell’appello principale, con il quale la ricorrente aveva chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva portato una condanna pecuniaria nei suoi confronti in ordine al pagamento di una penale non dovuta. Il rilievo è incomprensibile alla luce del fatto che la Corte d’appello ha esaminato il quarto motivo del gravame della ricorrente, ritenendolo infondato (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo contesta ‘violazione e mancata applicazione dell’art. 134 c.p.c. con riferimento agli artt. 175, 187, 112 c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost. e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, il tutto in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.’: in primo grado il (nuovo) giudice istruttore, con ordinanza del 18 giugno 2017, ha dichiarato che la causa era matura per la decisione e ha disposto il rinvio della stessa per la precisazione delle conclusioni, senza considerare che il 14 ottobre 2016 vi era stato da parte del precedente giudice istruttore un rinvio della causa per l’istruzione suppletiva sulla domanda riconvenzionale, con convocazione del consulente tecnico d’ufficio per una integrazione delle espletata consulenza; in tal modo il giudice di primo grado è incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per il quale la causa deve essere completamente istruita affinché il giudice possa decidere su tutto il materiale dedotto in giudizio, e cioè tanto sulla domanda principale quanto su quella riconvenzionale; la Corte d’appello, rigettando il motivo di gravame con il quale la ricorrente aveva chiesto di disporre una istruttoria sulla domanda riconvenzionale come era stato disposto in primo grado, ha affermato che il giudizio, per cui la causa era matura per la decisione, tanto da poter essere trattenuta a sentenza senza supplemento di consulenza tecnica d’ufficio, costituisce implicita revoca dell’ordinanza del precedente istruttore e non richiede motivazione in assenza della quale risulterebbe inficiata la decisione di merito; l’affermazione della Corte d’appello sarebbe errata, in quanto, se è vero che le ordinanze possono sempre essere revocate, è altrettanto vero che ogni ordinanza deve essere motivata, così che il primo giudice ha manifestamente violato l’art. 112 c.p.c., che statuisce l’obbligo per il giudice di decidere su tutta la domanda ivi compresa quella riconvenzionale, nonché gli artt. 111 della Costituzione e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il motivo è infondato. La ricorrente confonde tra il principio della domanda in relazione al quale il giudice deve decidere su tutte le domande proposte di cui all’art. 112 c.p.c. e il diverso principio
secondo il quale spetta al giudice rimettere la causa in decisione, ove la ritenga sufficientemente istruita, così che rientra tra i suoi poteri discrezionali dichiarare chiusa la raccolta dei mezzi di prova quando ritiene superflua, per i risultati già raggiunti, una ulteriore assunzione, regola che vale per l’assunzione dei mezzi di prova costituendi e che tanto più vale in relazione alla consulenza tecnica che è strumento riservato al giudice. Nel caso in esame non vi è stata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sotto il profilo della proposta domanda riconvenzionale in quanto su tale domanda la Corte d’appello si è pronunciata (si vedano le pagine 14 e 15 della sentenza impugnata).
3) Il terzo motivo denuncia ‘violazione e mancata applicazione degli artt. 1552, 1555 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., 111 Cost. e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il tutto in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’: la Corte d’appello ha ritenuto inadempiente la ricorrente in relazione ad alcune rifiniture dell’immobile, non considerando la fondamentale circostanza che l’immobile era stato ultimato già il 9 dicembre 2009, ultimazione dell’immobile che costituiva la controprestazione del contratto di permuta stipulato il 10 novembre 2006, così che il contratto si doveva ritenere adempiuto a tale data; atteso il puntuale adempimento da parte della ricorrente del contratto di permuta, tutte le questioni sollevate da controparte in ordine alla mancata consegna dell’immobile sono errate, mentre quella che è rimasta inadempiuta è l’obbligazione di controparte di corrispondere il prezzo delle opere aggiuntive da questa volute e poste in essere dalla società al di fuori del contratto di permuta.
Il motivo non può essere accolto. Anzitutto la ricorrente parla di contratto di permuta e di adempimento rispetto a tale contratto, quando invece la domanda proposta in questo processo da COGNOME e accolta dal Tribunale ha avuto ad oggetto il trasferimento ex art.
2932 c.c. della proprietà di un immobile da costruire e non un contratto di permuta. In ogni caso, la ricorrente chiede a questa Corte di legittimità di porre in essere una inammissibile rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, accertamento compiuto dal giudice di primo grado e confermato in appello, in base al quale la ricorrente risultava già inadempiente alla data del 19 marzo 2009 e proprio per questo le parti ebbero a sottoscrivere una scrittura integrativa con differimento del termine di ultimazione e approvazione di un elenco di opere aggiuntive da realizzare, termine di ultimazione fissato al 15 ottobre 2009 e che non è stato rispettato dalla ricorrente, che d’altro canto parla di avvenuta ultimazione dell’immobile in relazione alla data del 9 dicembre 2009.
4) Il quarto motivo contesta ‘violazione e mancata applicazione degli artt. 113 -bis del d.lgs. 50/2016 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’: in via subordinata, si contesta la conferma della liquidazione della penale, superiore a quanto previsto dall’art. 113 -bis richiamato.
Il motivo non può essere accolto. La contestazione appare nuova (la sentenza impugnata non ne fa cenno, v. pag. 15 del provvedimento, e la ricorrente non dice quando e come l’avrebbe fatta valere). Viene poi invocata una disposizione del codice degli appalti pubblici, senza dare spiegazione del perché dovrebbe trovare applicazione al caso in esame, ove indipendentemente dalla qualificazione o meno come appalto del contratto, si è trattato di un contratto concluso tra privati.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, considerando che COGNOME si è costituito e ha partecipato alla pubblica udienza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ RAGIONE_SOCIALE, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di NOME COGNOME, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/RAGIONE_SOCIALE, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all’esito della