Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 274 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26735/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, TUTUNGI VICTORIA, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di 1452/2020, depositata il 26/02/2020.
ROMA n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per due mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 26 febbraio 2020 con cui la Corte d’appello di Roma, pronunciando in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ha respinto la loro domanda spiegata nei confronti della banca.
– Quest’ultima resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
3. – Il primo mezzo denuncia nullità del procedimento, violazione degli articoli 112 e 346 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe rigettato l’appello incidentale formulato da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza considerare che esso conteneva la riproposizione delle domande assorbite in primo grado, omettendo p er l’effetto di pronunciarsi in proposito. Il secondo mezzo ripropone la medesima censura « qualora si ritenesse che il primo motivo di ricorso in Cassazione, sopra esposto, rientri nella fattispecie del III comma dell’art. 360 c.p.c., piuttosto che in quella del IV comma ».
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso va accolto.
Il primo mezzo è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo, peraltro erroneamente formulato in relazione a commi
dell’articolo 360 c.p.c. che non hanno nulla a che vedere con il caso in questione.
La vicenda in esame può essere così brevemente riassunta. Gli odierni ricorrenti hanno agito in giudizio nei confronti della banca, quale intermediario finanziario, lamentando l’acquisto di obbligazioni Argentina, che avevano perso il proprio valore in conseguenza delle note vicende di default di quel Paese, sotto un duplice profilo: e perché il contratto quadro era nullo per difetto di forma, trattandosi di contratto c.d. « monofirma », e perché l’intermediario finanziario era venuto meno ai prop ri obblighi informativi. Il primo giudice ha accolto la domanda principale, con assorbimento della subordinata di inadempimento degli obblighi informativi, e per l’effetto ha condannato la banca alla restituzione della somma dovuta. La banca ha interposto appello principale, che è stato accolto, in applicazione della sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di contratto « monofirma ». Dopo di che la Corte territoriale ha esaminato l’appello incidentale delle originarie attrici, ed ha osservato che con esso le stesse non avevano « richiamato le domande di risoluzione e risarcitoria svolte in primo grado, fondate sul dedotto inadempimento degli obblighi informativi, così manifestando espressamente la volontà di chiedere il riesame », ma avevano « censurato la sentenza poiché il tribunale ‘non si sarebbe dovuto limitare ad accogliere la domanda di nullità ma avrebbe dovuto valutare e accogliere le domande di merito relative alla violazione delle regole di comportamento formulate nell’atto di citazione’ ». Nel motivo di appello incidentale – si aggiunge nella medesima sentenza impugnata – « nemmeno viene esplicitato il vizio sostanziale o procedurale in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado; né la parte di motivazione attinta dal motivo; che già sarebbe sufficiente a qualificare il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. ». Respinto il motivo, la sentenza impugnata
osserva infine che « non è stata esplicitamente espressa, con la comparsa di costituzione in appello, la volontà di sottoporre comunque all’esame della Corte la fondatezza delle domande svolte in via subordinata in primo grado ».
È proprio su quest’ultimo passaggio che si appunta, fondatamente, il ricorso per cassazione.
Basterà difatti osservare che è la stessa s entenza d’appello, a pagina 3, a trascrivere le conclusioni prese con l’atto introduttivo, con cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno chiesto respingersi l’appello principale e « c) in ogni caso, laddove si dovesse ritenere fondato il secondo motivo di appello, relativo alla nullità del contratto ‘quadro’ di negoziazione, accogliere il primo motivo di appello incidentale e, per l’effetto accertare e dichiarare … la responsabilità nonché il grave inadempimento della banca convenuta relazione alle negoziazioni per cui è causa », e così via. Insomma, già dalla sentenza risulta che le originarie attrici, dopo aver chiesto la conferma della sentenza impugnata, avessero « in ogni caso » riproposto la domanda fondata sull’asserito inadempimento dell’intermediario finanziario.
Priva di fondamento, viceversa, è l’eccezione di inammissibilità spiegata da quest’ultimo, sia sotto il profilo del difetto di autosufficienza, visto che il ricorso per cassazione individua l’atto su cui il ricorso si fonda, e cioè la comparsa di costituzione in appello con l’appello incidentale, e ne trascrive le conclusioni, sia sotto il profilo della duplicità di rationes decidendi , una delle quali non impugnata, giacché un conto è il rigetto dell’appello incidentale volto a sostenere che il Tribunale, dopo aver dichiarato la nullità del contratto, avrebbe dovuto nondimeno esaminare anche la subordinata di risoluzione per inadempimento, riguardo alla quale vi è in effetti una duplice ratio , altro conto è la riproposizione della domanda in quanto non accolta in primo grado perché assorbita.
5. – La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.