Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26894-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 143/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/02/2020 R.G.N. 248/2016;
Oggetto
Opposizione sanzioni amministrative
R.G.N. 26894/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto ha rigettato l’opposizione all’atto di irrogazione sanzioni n. 0600039-2004 emesso in data 8/7/2004 con cui la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva erogato una maxi sanzione di 507.589,68 a COGNOME NOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3 decreto legge n. 12/2002 convertito nella legge n. 73/2002. A fondamento RAGIONE_SOCIALEa motivazione la Corte ha ritenuto in rito che il primo giudice avesse accertato la tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione di illecito amministrativo ex articolo 14 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981; atteso che dopo la visita ispettiva del giugno 2002 vi era stata una nuova attività di indagine svolta dalla DTL nel maggio-giugno 2004 consistente nella escussione dei lavoratori interessati, sicché alcuna violazione formale risultava configurabile posto che, secondo la giurisprudenza, i limiti temporali entro i quali l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento, sicché la legittimità RAGIONE_SOCIALEa durata va valutata in relazione al caso concreto sulla base RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALE indagini e non anche alla data di commissione RAGIONE_SOCIALEa violazione dalle quali decorre soltanto il termine iniziale di prescrizione di cui all’articolo 28 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/81 (Cass. n. 23608/09); sul punto, COGNOME NOME non aveva proposto appello incidentale, né lo aveva proposto come motivo di opposizione all’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa maxi sanzione sicché si era formato il giudicato.
Nel merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda in esame, nata da opposizione ad ordinanza ingiunzione – in cui era discussa la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘opponente COGNOME NOME, oltre al quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata – la Corte ha affermato che la vicenda portata all’attenzione dei giudici aveva avuto inizio con una ispezione effettuata dalla DTL di RAGIONE_SOCIALE in data 01/06/2002 presso il ‘Castello Spagnolo’ alla presenza di COGNOME NOME dichiaratosi titolare RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, pur omettendo di firmare il verbale ispettivo. Furono quindi contestate le violazioni riscontrate al COGNOME NOME che poi, soltanto a distanza di due anni, risultò non essere titolare del ristorante con conseguente archiviazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni a suo carico in data 31/01/2005.
Fu pertanto avviato in data 03/03/2004 dalla stessa RAGIONE_SOCIALE , nelle more RAGIONE_SOCIALE‘archiviazione del primo, un nuovo accertamento ispettivo, ascoltando nuovamente tutti i lavoratori, già sentiti in sede di accesso RAGIONE_SOCIALE‘1/6/2002; tale attività istruttoria si svolse dal 13/05/2004 all’11/6/2004; in data 08/07/2004 fu emesso l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa maxi sanzione oggetto del presente giudizio.
Nonostante il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande dei lavoratori COGNOME e COGNOME da parte del giudice di lavoro, la Corte di appello ha ritenuto che nel presente giudizio fossero stati acquisiti elementi univoci, sufficienti ed utili ad attribuire la qualifica di datore di lavoro a COGNOME NOME. Quest’ultimo infatti in fase ispettiva era stato indicato da alcuni dei lavoratori come colui che provvedeva alla loro retribuzione; inoltre, dalla visura camerale prodotta in atti dall’amministrazione, COGNOME NOME era risultato essere il titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima ditta esercente attività di ristorazione con unità locale in INDIRIZZO; i lavoratori Spinelli e COGNOME
avevano chiarito come fosse COGNOME NOME a corrispondere la retribuzione; e tale dato emerso in maniera inconfutabile, se unito alla visura camerale agli atti, che indicava il COGNOME NOME come titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza di ristorazione inerente l’attività svolta presso il Castello Spagnolo ed alla avvenuta archiviazione per difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse per i medesimi fatti a COGNOME NOME, fugava ogni dubbio sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘iter motivazionale che conduceva ad identificare COGNOME NOME come effettivo datore di lavoro; la condotta del COGNOME peraltro, non essendo stato dimostrato alcun rapporto diverso che giustificasse da parte sua la corresponsione RAGIONE_SOCIALE retribuzione, era logicamente incompatibile con la tesi di una sua carenza di legittimazione passiva per non essere il datore di lavoro, posto che un elemento caratterizzante la posizione del datore di lavoro è proprio il pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione al lavoratore subordinato; né era stato indicato un terzo soggetto che rivestisse tale qualità, tenuto conto che in base a quanto accertato nell’inchiesta ispettiva nell’azienda operavano soltanto i fratelli COGNOME NOME (avvocato) già escluso in via definitiva da ogni gestione ed appunto COGNOME NOME. A conforto di tale soluzione si poneva anche la documentazione acquisita, in particolare la titolarità in capo a COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALEa licenza di ristorazione di cui alla visura camerale, documento di cui il primo giudice non aveva tenuto adeguatamente conto. D’altra parte, secondo la Corte di appello, sarebbe stato illogico e contraddittorio affermare che né COGNOME NOME né COGNOME NOME fossero responsabili RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate per non essere entrambi i datori di lavoro, pur essendo il primo proprietario RAGIONE_SOCIALEa struttura e il secondo anche l’unico titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con nove motivi di ricorso ai quali ha resistito l’ RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 142 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Lecce affermato contrariamente al vero che la parte appellante avesse censurato la sentenza di primo grado per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 414 c.p.c. per illegittima ammissione d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale da cui a suo dire il ricorrente era decaduto.
3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c. e 2697, 2909 c.c. anche in violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di appello, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., posto che la controparte aveva censurato con un unico motivo di appello la sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE sicché tutti gli altri punti contenuti nella sentenza risultavano passati in cosa giudicata; la Corte territoriale si era sostituita di fatto all’appellante con motivazione errata ed ingiusta e non giuridicamente corretta.
4.- Con il quarto motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error precedendo per mancata applicazione degli articoli 112, 113 e 116 in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale mancato di valutare in favore del ricorrente le
prove testimoniali e documentali offerte e cioè le sentenze del tribunale di RAGIONE_SOCIALE indicate che escludevano in radice che COGNOME NOME fosse datore di lavoro di alcuni lavoratori unitamente alla mancanza RAGIONE_SOCIALE prove testimoniali mai offerte dall’RAGIONE_SOCIALE che dovevano indurre la Corte territoriale ad emettere una sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
5.Col quinto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727, 2729, 2697 c.c. violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di presunzione e di onere probatorio in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte di merito fatto ricorso ad una presunzione e ad un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, nonché ad una deduzione arbitraria secondo cui COGNOME NOME avrebbe corrisposto la retribuzione a non meglio precisati lavoratori senza indicare quali lavoratori avessero ricevuto da quest’ultimo la retribuzione. La Corte si era spinta a dedurre con questa presunzione del tutto arbitraria ed illegittima che proprio il pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione al lavoratore subordinato sarebbe l’elemento che escluderebbe la carenza di legittimazione passiva.
6.- Col sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 113,115 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello richiamato e dato un ingiusto valore alla presunta licenza di ristorazione intestata a COGNOME NOME di cui alla visura camerale e statuito illegittimamente che il tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto di tale documento.
7.Col settimo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che tutte le altre questioni restassero
conseguentemente assorbite e così pure il secondo motivo d’appello inesistente e le altre ragioni di opposizione (sollevate a suo tempo dal ricorrente) inerenti peraltro al quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata che non erano state oggetto poi di appello incidentale, né riproposte nel corso del giudizio di impugnazione.
8.- Con l’ottavo motivo si sostiene la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 101 e 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero ì3 c.p.c. in quanto la Corte d’appello aveva arbitrariamente statuito circa la formazione di un giudicato per la decorrenza del termine iniziale dall’arco temporale 90 giorni previsto per legge quale termine nel quale ragionevolmente si può elevare la contestazione.
9.- Col nono motivo si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 91 c.p.c. in tema di condanna alle spese processuali per aver condannato l’odierno ricorrente, povero pensionato del tutto estraneo alla vexata quaestio, al pagamento di ‘enormi spese processuali’ . 10.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Al di là RAGIONE_SOCIALEa non corretta deduzione quali errores in iudicando , anziché in procedendo , il motivo difetta di specificità ex art. 366, co. 1, n. 4 e n. 6, in assenza di trascrizione degli atti processuali, in particolare RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, così da consentirne la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c. e soprattutto di apprezzare la specificità RAGIONE_SOCIALE censure (Cass. 29.9.17, n. 22880; Cass. 4.2.19, n. 3194), se correttamente articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. s.u. 9.11.11, n. 23299; Cass. 22.9.15, n. 18704; Cass. 15.6.16, n. 12280; Cass. 8.11.21, n. 32512).
11.- Il secondo motivo è inammissibile essendo privo di rilevanza ed interesse che l’appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado per l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova d’ufficio, essendo comunque mancata qualsiasi pronuncia sul punto ed essendo la sentenza d’appello fondata su altri argomenti di prova ovvero sulla valutazione degli elementi probatori relativi alle dichiarazioni dei lavoratori, alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa visura camerale, all’accertata estraneità del fratello proprietario RAGIONE_SOCIALEa struttura.
12.- Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere decisi unitariamente per connessione.
Essi sono inammissibili in quanto rivolti a criticare, al di là RAGIONE_SOCIALE formali denunce, la valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove, che è di pertinenza del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità; risolvendosi le censure in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operata dalla Corte territoriale, cui esclusivamente spetta quale giudice del merito (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).
Il terzo motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità, in assenza di trascrizione RAGIONE_SOCIALEa formulazione del motivo d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre non sussiste giudicato interno rispetto alla sentenza del tribunale che aveva affermato che COGNOME NOME non era mai stato datore di lavoro dei presunti lavoratori, considerato lo specifico motivo di gravame proposto dall’amministrazione per chiedere la rivalutazione degli elementi probatori che avevano portato alla pronuncia di primo grado e per rigettare quindi l’opposizione spiegata dallo stesso soggetto. Nella sentenza gravata si legge che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il rigetto
RAGIONE_SOCIALE‘opposizione deducendo anzitutto l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie sorretta da motivazione insufficiente. E’ evidente quindi che sul punto non si sia formato alcun giudicato in quanto la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove impugnata era logicamente preliminare e strumentale all’individuazione del legittimato passivo e conduceva a negare in radice l’accertamento effettuato in primo grado; dunque anche il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza giacché esso è destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e dalla mancanza di una censura che lo infici anche in via pregiudiziale (Cass. n. 2217 del 04/02/2016).
13.- Il settimo motivo deve accogliersi nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.
La censura relativa all ‘affermazione RAGIONE_SOCIALE‘inesistente secondo motivo d’appello è inammissibile per irrilevanza, così come osservato supra , in relazione al secondo motivo di ricorso.
14.- Per quanto riguarda invece le altre ragioni di opposizione sollevati in primo grado, la Corte d’appello ha invece errato ad affermarne l’assorbimento giacché COGNOME NOME era risultato vittorioso in toto e non aveva alcun interesse a proporre appello incidentale avverso la sentenza in quanto il giudice di primo grado aveva statuito che egli non era il legittimato passivo RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata e ciò aveva in particolare assorbito l’eccezione sul quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata, pure sollevata con la proposta opposizione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la parte totalmente vittoriosa n on ha l’onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di
evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 c.p.c. Ed invero ‘ la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. proc. civ.’ (sentenza n. 24124 del 28/11/2016, n. 1161 del 27/01/2003).
Tuttavia, la necessità RAGIONE_SOCIALE‘espressa riproposizione senza appello incidentale –RAGIONE_SOCIALE questioni assorbite non vale per la contestazione del quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata dalla PA in quanto essa non configura un’eccezione in senso proprio.
Invero, secondo la sentenza di Cassazione n.6933 del 2016, l’onere di espressa riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE eccezioni sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato, riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio, attinenti cioè a fatti modificativi, estintivi o impeditivi, e non anche le contestazioni sull’esistenza del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda o di elementi RAGIONE_SOCIALEo stesso, le quali devono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello formulata dall’appellato vittorioso nel giudizio di primo grado (Cass. 20 giugno 2005, n. 13218; Cass. 22 maggio 2001, n. 6957). Detta parte, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l’onere di riproporre in fase di gravame tali contestazioni, non essendo esse eccezioni, ma mere difese, e
può quindi limitarsi a chiedere la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass. 19 marzo 1999, n. 2541).
Tale principio valevole in generale, vale vieppiù per la misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative atteso il potere discrezionale sempre spettante al giudice ex art. 6, comma 12 d.lgs. 150/2011 (ed in precedenza ex art. 23. L. 689/81), di intervenire in qualsiasi fase del giudizio, anche autonomamente e d’ufficio , in materia di quantum, allo scopo di commisurare la sanzione alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, sulla base di un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (ordinanza n. 4844 del 23/02/2021, sentenza n. 11481 del 15/06/2020, sentenza n. 6778 del 02/04/2015).
Ha pertanto errato la Corte di appello a ritenere che, in difetto di appello incidentale e di espressa riproposizione RAGIONE_SOCIALEa eccezione sul quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa, la questione non fosse stata devoluta.
15.- Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE premesse, i primi sei motivi devono essere rigettati, il settimo deve essere accolto; i motivi ottavo e nono restano assorbiti.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione, conformandosi ai principi sopra espressi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigettati i primi sei, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce
in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2024