Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5466 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5466 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15637-2023 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente principale –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
Retribuzione
pubblico impiego
R.G.N. 15637/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 06/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 695/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 223/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
con sentenza del 27/10/2023 la C orte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di NOME COGNOME, docente assunta con reiterati contratti a tempo determinato (in seguito T.D.) presso il MIM (ex MIUR) , all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti , nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale (e dunque, a fronte dell’atto interruttivo dell’8/8/2022, per gli a.s. a far tempo dal 2016/17 e fino al 2021/2022);
la Corte di merito, dopo aver premesso che la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, osta a una disciplina interna che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di €. 500 ,00 all’anno, riconosceva tale diritto alla lavoratrice che aveva in seguito reiterato il suo rapporto a termine dal 12/9/2022 al 31/8/2023;
escludeva fosse intervenuta la prescrizione per l’anno scolastico 2016/2017 alla luce del disposto dell’art. 6 co mma 3sexies d.l. n. 91/2018, che consentiva l’utilizzo delle risorse entro
il 31/12/2018, donde l’esistenza in tempo utile di un atto interruttivo sopra menzionato (i.e., ricorso depositato l’8/8/2022);
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIM con unico motivo, cui si oppone la lavoratrice con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo.
CONSIDERATO CHE:
nel motivo di ricorso principale, si denuncia violazione dell’art. 1 comma 121 e ss. della legge n. 127/2015, nonché dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 5 d.P.C.m. 28/11/2016, in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ.;
secondo il MIM la sentenza è errata laddove, nel regolare la prescrizione, ha riconosciuto il beneficio anche per l’a.s. 2016/2017;
ai fini dell’ammissibilità del motivo, si precisa che , in primo grado, l’eccezione di prescrizione per la COGNOME era stata ritenuta assorbita nella questione ‘ più liquida ‘ relativa all’infondatezza del diritto per intervenuta cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione, la cui persistenza era stata poi dimostrata in appello;
dal che era conseguito che, in fase di gravame, il MIM si era limitato a riproporre l’eccezione di prescrizione su cui il primo giudice non si era in realtà pronunciato;
nell’unico motivo ricorso incidentale, la lavoratrice deduce che la Corte territoriale ha violato gli artt. 329 comma 2, 343 e 346 cod. proc. civ ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., atteso che il primo giudice si era in realtà espressamente
pronunciato sull’eccezione di prescrizione, disattendendola, salvo rigettare -anche nel merito – la domanda per l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e il venir meno della qualifica di ‘docente’ , sicché il MIUR, pur uscito vittorioso in prima istanza, avrebbe dovuto, in punto di prescrizione, proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato, e non limitarsi a reiterare invece sic et simpliciter l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 346 c od. proc. civ.;
va premesso che la lavoratrice è legittimata a proporre il motivo di ricorso incidentale in ossequio all’orientamento secondo cui «la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso» (Cass., Sez. L, n. 8003 del 4/4/2014; Cass., Sez. 3-, n. 4954 del 21/5/1999; vedi altresì: Cass., Sez. 1, n. 23271 del 31/10/2014; Cass., Sez. 6-2, n. 7523 del 14/4/2015; Cass., Sez. L, n. 23531 del 18/11/2016);
3.1 tale censura acquisisce nella specie innegabile priorità logica rispetto al l’esame del ricorso principale del MIM e va quindi esaminato preliminarmente;
3.2 esso si appalesa fondato;
risulta, infatti, dalla disamina della sentenza di primo grado -che si è tenuti qui a compiere stante la denuncia di un error in procedendo che consente a questa Corte, quale giudice del ‘ fatto processuale ‘ , di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito (Cass. , Sez . L -, Ordinanza n.
29952 del 13/10/2022) -che il Tribunale si era in effetti espressamente pronunciato in motivazione (v. punto n. 5, pp. 56, della sentenza) sull’eccezione di prescrizione, rigettandola in toto (« L’atto interruttivo della prescrizione risulta essere il ricorso depositato l’8/8/2022 per cui gli anni scolastici oggetto di domanda si collocano all’interno del quinquennio» , così testualmente a p. 6);
sicché, in osservanza di indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, il MIM, contro tale espressa statuizione a sé sfavorevole, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a riproporre l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’ art. 346 cod. proc. civ. (ex aliis, Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 25876 del 27/9/2024; Cass., Sez. 3-, Ordinanza n. 9505 del 9/4/2024; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022; Cass., Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018);
3.3 a sua volta il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio , che sulla questione della prescrizione si era formato il giudicato interno ed accogliere la domanda della lavoratrice senza riesaminare funditus l’eccezione in parola;
il tutto si riflette, in questa sede di legittimità, in termini di inammissibilità del motivo di ricorso principale del MIM;
alla stregua di quanto esposto, va dunque accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibile quello principale;
la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve dichiararsi (art. 384 comma 2 cod. proc. civ.) che sull’in esistenza della prescrizione si è formato
il giudicato interno, ferma (beninteso) nel resto la sentenza impugnata;
le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
quanto invece a quelle dei gradi di merito, si conferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata;
l’istanza di distrazione merita , infine, accoglimento;
non è dovuto per il ricorrente principale il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione statale.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile quello principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, dichiara che sull’ insussistenza della prescrizione s’è formato il giudicato interno, ferma nel resto l ‘impugnata sentenza; conferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata sulle spese dei due gradi di merito del giudizio; condanna il MIM al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 2.500,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione