Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31650 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31650 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17556-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2023
CC
ECUADOR 6, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1091/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10/01/2018 R.G.N. 1466/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 10 gennaio 2018, la Corte d’Appello di MRAGIONE_SOCIALE confermava, sia pur con diversa motivazione, la decisione resa dal Tribunale di Patti e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti intercorsi con la predetta azienda;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, il quale, riconosciuta l’illegittimità dei contratti a termine, aveva rigettato la domanda ritenendo inapplicabile la conversione a tempo indeterminato del rapporto e non provati i danni lamentati, legittima, per essere risultate debitamente specificate in contratto e comprovate in concreto le ragioni giustificative dell’impiego temporaneo, l’apposizione del termine ai contratti e le proroghe dei medesimi;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver proceduto al riesame della questione circa l’illegittimità dei contratti a termine risolta in termini affermativi dal primo giudice, sia sotto il profilo della giustificazione sia sotto quello della illegittima reiterazione delle proroghe, in difetto di appello incidentale della ASP di MRAGIONE_SOCIALE, risultata comunque vittoriosa in prime cure, alla stregua dell’assunto, erroneo, della sufficienza di una riproposizione delle eccezioni di merito ex art. 346 c.p.c.;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 101 e 112 c.p.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver questa, in difetto di appello incidentale d ell’ASP di MRAGIONE_SOCIALE vittoriosa in prime cure e così a fronte dell’intervenuta formazione del giudicato sull’illegittimità dei contratti a termine e delle loro proroghe, posto a base del decisum fatti diversi da quelli ad essa devoluti, dovendo al più «asse gnare un termine all’ASP per la notifica del gravame incidentale, in difetto restando violato il diritto di difesa e il principio del contraddittorio»;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 421 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente disposto l’acquisizione, alla stregua di una valutazione di rilevanza e non di indispensabilità, degli atti citati nella memoria di costituzione in appello della RAGIONE_SOCIALE, risalenti al 2011 e 2012, mai indicati in primo grado né prodotti ed a porli addirittura a fondamento del decisum, in particolare da quella documentazione derivando il proprio convincimento in ordine all’esistenza dei presupposti per l’apposizione del termine;
-che, con il quarto motivo, si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio
ex artt. 437 e 421 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., essendosi la Corte territoriale pronunciata non in base alle prove dedotte dalle parti ma a quella inammissibilmente acquisite d’ufficio senza alcuna motivazione sulle ragioni, che avrebbero dovute essere puntualmente esplicitate, dell’attivazione delle facoltà ex art. 421 cit.;
-che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. nr. 368 del 2001 è prospettata con riferimento al porsi del convincimento della Corte territoriale inteso a giustificare l’apposizione del termine sulla base della generica loc uzione ‘copertura di posti di sanitario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali vacanti in pianta organica’ in termini non conformi al diritto;
-che, con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. nr. 368 del 2001 è denunciata in relazione all’aver la Corte territoriale considerato, con ingiustificato formalismo, autonomi i contratti stipulati senza soluzione di continuità e non quali mere proroghe dei precedenti, qualificazione (questa) contenuta perfino nei certificati di servizio (‘proroga’ …’ continuazione proroga’);
-che i primi due motivi si rivelano meritevoli di accoglimento, dovendosi considerare come, nella specie, evincendosi, all’esito del vaglio diretto degli atti processuali (cosa che questa Corte può fare qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale essa è giudice del «fatto processuale»), che il Tribunale, esaminando l’eccezione formulata, relativa alla legittimità dei termini e delle proroghe apposti ai singoli contratti, le disattendeva, resti precluso alla Corte territoriale, in difetto di appello incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE, il riesame della questione (già decisa) ribaltando, su tale specifico aspetto, il precedente decisum ; ciò alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (ex aliis, cfr. Cass. 15.7.2021, n. 20315; Cass. 24.6.2021, n. 18119; Cass. 28.8.2018, n. 21264) secondo cui la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa, deve spiegare appello incidentale condizionato
per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica e non può limitarsi in tale evenienza alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento, orientamento che trova fondamento nei principi di diritto espressi da Cass. S.U., n. 5456 del 06/03/2009 che, nell’esaminare l’ordine delle questioni introdotte nel giudizio di legittimità, ricollega la rilevabilità di ufficio delle questioni pregiudiziali o preliminari di merito, alla assenza di una “pronuncia esplicita” sul punto da parte dei Giudici di merito ed altresì da Cass. S.U. n. 11799 del 12/05/2017 sul criterio di discriminazione tra l’onere della mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. della questione ritualmente dedotta e sulla quale il giudice non si è pronunciato, e l’onere invece della proposizione dell’appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ., nel caso in cui sulla eccezione sia stata emessa una pronuncia esplicita od implicita di rigetto (conf. Cass., n. 24658 dei 19/10/2017; Cass., n. 7555 del 17/03/2021)
-che, pertanto, in difetto di impugnazione in appello, da parte della convenuta-appellata, della pronuncia esplicita del Tribunale avente ad oggetto l’accertamento della illegittimità dei contratti a termine e delle loro proroghe, questione che non poteva pertanto essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., sulla stessa doveva ritenersi ormai formato il giudicato interno che precludeva finanche il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ. (da ultimo cfr. Cass., n. 22119 del 24/07/2023; Cass., n. 19310 del 07/0//2023);
-che vanno, quindi, accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei rimanenti e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di MRAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di MRAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 12 settembre 2023.