Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30407 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21146/2019 R.G . proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 895/2019 depositata il 24.4.2019.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 27.2.2014 ha accolto le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE ( breviter : GRA) nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ( breviter : MPS), dichiarando nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi applicata al conto corrente 13308.29 inter partes e condannando la Banca al pagamento in favore di GRA dell’importo di € 10.732,30, pari al saldo ricalcolato del rapporto.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello MPS, a cui ha resistito l’appellata RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 24.4.2019 ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato in € 145.718,44 a debito della correntista COGNOME il saldo del rapporto alla data del 30.9.2009, condannando altresì COGNOME alla restituzione della somma incassata in forza della sentenza di primo grado e ponendo a suo carico le spese del doppio grado di giudizio. La Corte di appello ha ritenuto che fossero non contestati e comunque acclarati i seguenti fatti: a) l’apertura del rapporto il 16.3.1986; b) la presenza di una pattuizione scritta iniziale; c) la rinegoziazione delle condizioni il 25.5.2004; d) la chiusura del conto corrente l’11.5.2010, con annotazione di saldo finale a debito del correntista, non corrisposto; e) la produzione degli estratti conto per il periodo 1.1.1993-30.9.2009, con due soluzioni di continuità, la prima dal 1.7.1994 al 30.6.1995 e la seconda dal 1.10.1998 al 31.12.1999.
Secondo la Corte: a) non era possibile ricostruire la situazione finale del conto al momento di chiusura in assenza degli estratti
conto successivi al 30.9.2009, sicché non poteva essere accolta la domanda di ripetizione; b) comunque occorreva procedere all’accertamento della situazione contabile con riferimento alla data del 30.9.2009; c) la consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) recepita dal Tribunale non aveva espunto gli interessi debitori al tasso convenzionale pattuito e la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), ma aveva eliminato la sola capitalizzazione trimestrale, sicché MPS non aveva interesse a dolersi della decisione in punto interessi e c.m.s.; d) le doglianze in proposito sollevate da RAGIONE_SOCIALE erano invece inammissibili perché non supportate dalla debita proposizione di appello incidentale; e) quanto al metodo di espunzione della capitalizzazione trimestrale, per cui il Consulente tecnico d’ufficio (C.t.u.) aveva proposto due soluzioni alternative, bisognava adottare il secondo metodo, piuttosto che il primo, invece recepito dal Tribunale; f) era esclusa una ulteriore decurtazione del saldo, non essendo sanzionabile la cosiddetta «usura sopravvenuta».
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 9.5.2019 (come da relata di notifica debitamente prodotta dalla ricorrente ai fini della procedibilità), con atto notificato il 4.7.2019 ha proposto ricorso per cassazione GRA, svolgendo due motivi.
Con atto notificato l’11.9.2019 ha proposto controricorso e ricorso MPS, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge processuale e sostanziale in relazione in particolare all’art.346 cod.proc.civ.
GRA sostiene che illegittimamente la Corte palermitana aveva considerato coperte da giudicato interno alcune questioni a cui si riferivano le sue contestazioni meramente riproposte nella comparsa di risposta in appello, che concernevano l’invalida pattuizione di interessi convenzionali e di c.m.s., nonché l’inefficacia sanante dell’adeguamento fattuale della Banca alle nuove norme in tema di capitalizzazione degli interessi, non essendo stato proposto al riguardo appello incidentale.
5. Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda di GRA, e cioè con riferimento all’espunzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, disattendendola quanto alla invalida pattuizione di interessi convenzionali e di c.m.s. e alla pretesa inefficacia sanante dell’adeguamento fattuale della Banca alle nuove norme in tema di capitalizzazione degli interessi.
Appare quindi ineccepibile l’assunto della Corte territoriale che l’appellata GRA avesse l’onere di proporre rituale appello incidentale per inficiare la decisione sul punto, con la deduzione di specifici motivi di gravame ex art.342 cod.proc.civ., e non fosse affatto sufficiente da parte sua la mera riproposizione delle domande, che erano state rigettate e non erano rimaste assorbite.
Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, cod.proc.civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod.proc.civ.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da
effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. U , n. 11799 del 12.5.2017).
Si è poi aggiunto che le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale art. 343 cod.proc.civ.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 cod.proc.civ. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado. (Sez. U, n. 7940 del 21.3.2019).
Infatti la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Sez. U , n. 13195 del 25.5.2018).
Non è condivisibile l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente che assume di essere stata integralmente vittoriosa e non di
essersi trovata in alcun modo in situazione di soccombenza, visto che, secondo il suo stesso narrato, il Tribunale aveva ignorato le sue altre doglianze che avrebbero condotto, se accolte, ad aumentare ulteriormente il saldo a suo credito.
Tanto basta, evidentemente, a ingenerare una situazione di parziale soccombenza e di non integrale soddisfazione delle sue pretese, che legittimava, da un lato, l’interesse ad impugnare e , dall’altro e conseguentemente, l’onere di proporre il gravame.
Né certamente tale conclusione può essere inficiata dalla mancanza di una statuizione espressa, a cui vanno parificati il rigetto implicito e la stessa omissione di pronuncia, che rendono parimenti necessaria l’impugnazione, posto che la richiesta di accertamento e restituzione d’indebito al proposito non era rimasta logicamente e giuridicamente assorbita.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5., cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, quanto all’adesione prestata dalla Corte territoriale alla seconda ipotesi ricostruttiva elaborata dal C.t.u., che, lungi dall’essere preferibile e meno approssimativa, era invece disomogenea e irrealistica rispetto ai dati numerici emergenti, poiché non procedeva a un raccordo come effettuato nella prima ipotesi, ma compiva dei salti e interpolazioni prove di riscontro contabile.
9. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto il ricorrente mescola all’interno dello stesso motivo sia la doglianza di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», sia quella di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Non è infatti consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei
motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Sez.3, 23.6.2017 n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011 n.19443; Sez.5, 29.2.2008 n.5471). In tal modo l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.9.2011).
In secondo luogo, la ricorrente denuncia un vizio motivazionale ai sensi dell’art.360 n.5, senza indicare un fatto storico, preciso e oggettivo, discusso fra le parti e decisivo, che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare e semplicemente critica l’adozione da parte della Corte di appello di un metodo di calcolo e il rifiuto di un altro metodo , nell’ambito della scelta espressa fra due diverse metodologie proposte dal Consulente d’ufficio nella sua relazione, decisione questa in cui evidentemente il giudice del merito ha estrinsecato i suoi poteri di valutazione.
La violazione di legge viene poi denunciata ai sensi dell’art.360 n.3, cod.proc.civ., senza neppure indicare la norma che sarebbe stata violata, visto che la ricorrente si riferisce vagamente « alle prescrizioni vigenti in materia » e si limita a una mera opzione valoriale per una metodologia piuttosto che l’altra, perché « scevra da approssimazioni, da surreali interpolazioni e da inaffidabili dati numerici e contabili ».
Tutto ciò assorbe l’ulteriore stigma della non autosufficienza del motivo, che non dà conto, in modo adeguato e specifico, del tenore della relazione peritale su cui si basa.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato e occorre condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese somma di € esborsi, 15% rimborso spese in favore della controricorrente, liquidate nella 7.000,00 per compensi, € 200,00 per generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione