Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2232 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19919-2021 proposto da:
FALLIMENTO RRAGIONE_SOCIALEIRAGIONE_SOCIALEFRAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE a seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018), difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimate APPELLO DI
avverso la SENTENZA N. 627/2021 della CORTE D ‘ L ‘ AQUILA, depositata il 28/4/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13/1/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALEFRAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 12/4/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Avezzano, RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e la RAGIONE_SOCIALE
1.2. Il Fallimento ha dedotto che: – la società fallita, con atti in data 17/3/2015, 12/6/2015 e 15/7/2015, aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE il credito dalla stessa vantato, per somma di €. 253.221,49, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ; -tali atti erano lesivi della par condicio creditorum ; – la società cedente, infatti, aveva presentato, il 7/8/2015, domanda di ammissione al concordato preventivo; – mancava, peraltro, la prova del perfezionamento delle predette cessioni in data anteriore all ‘ apertura della procedura.
1.3. Il Fallimento, quindi, ha chiesto al tribunale di dichiarare l’ inopponibilità delle indicate cessioni di credito e, in via subordinata, di dichiarare l ‘ inefficacia delle stesse ai sensi dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, e dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall.
1.4. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito alle domande, deducendone l ‘ infondatezza in fatto e in diritto.
1.5. Nel corso del giudizio, due giorni prima dell ‘ udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si è costituita RAGIONE_SOCIALE nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla banca nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
1.6. Il tribunale, con sentenza del 20/6/2019, innanzitutto, ha: -‘ espressamente rigettato ‘ la domanda avanzata in via principale dal Fallimento, volta a far dichiarare l ‘ inopponibilità nei suoi confronti delle tre cessioni di credito sul presupposto del loro mancato perfezionamento prima del giorno di presentazione del ricorso per concordato preventivo; -‘ motivatamente respinto ‘ la domanda proposta in via
subordinata di revocatoria fallimentare ai sensi dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.
1.7. Il tribunale ha, invece, accolto la domanda di revoca proposta dal Fallimento ai sensi dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall.
1.8. Il tribunale ha, sul punto, rilevato che: – le cessioni di credito impugnate sono avvenute poco prima del deposito da parte della società cedente della domanda di concordato preventivo (7/8/2015); – le cessioni, in particolare, sono state stipulate il 17/3/2015, il 12/6/2015 ed il 15/7/2015 e, dunque, nel semestre antecedente alla domanda di concordato preventivo della società cedente; – l ‘ esposizione debitoria della società che emerge dall’ultimo bilancio della cedente, depositato nell’anno 2014, risultava pari ad € . 58.475.943, con una perdita di esercizio di € . 19.585.655 e un passivo contabile, dichiarato già in sede di ricorso contenente la proposta ed il piano per l ‘ ammissione al concordato preventivo, di €. 67.293.336,00.
1.9. Il tribunale, quindi, ha dichiarato l ‘ inefficacia nei confronti del Fallimento degli impugnati atti di cessione di credito intercorsi tra la società poi fallita e la banca convenuta.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, in sostanza, che: – alla data di stipulazione delle cessioni del credito impugnate dal Fallimento, e cioè il 17/3/2015, il 12/6/2015 ed il 15/7/2015, non era possibile per la banca cessionaria desumere l ‘ esistenza dell ‘ insolvenza della società cedente poi fallita; – i dati emergenti dal bilancio dell ‘ anno 2014 erano, infatti, evincibili solo dalla data di pubblicazione del predetto bilancio, avvenuta il 5/8/2015, e cioè in data successiva alle tre cessioni di credito impugnate.
2.2. Il Fallimento e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
2.3. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l ‘ appello e, per l ‘ effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato anche la domanda di revoca proposta dal Fallimento a norma dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall. e condannato il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio.
2.4. La corte d ‘ appello, in particolare, ha, per quanto ancora rileva, esaminato l ‘ istanza con la quale il Fallimento, nella comparsa di costituzione nel giudizio d ‘ appello, aveva chiesto che, per il caso di mancata conferma della sentenza di primo grado, fossero esaminate le domande dallo stesso proposte in primo grado, e cioè la domanda d ‘ inopponibilità delle cessioni e la domanda di revoca fallimentare delle stesse ai sensi dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.: e l ‘ ha ritenuta inammissibile.
2.5. Ed invero, ha osservato la corte, l ‘ onere di espressa riproposizione previsto dall ‘ art. 346 c.p.c. riguarda, nonostante l ‘ impiego della generica espressione ‘ non accolte ‘ , non le domande o le eccezioni respinte in primo grado ma solo quelle sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato, in quanto ritenute assorbite, poiché le domande e le eccezioni formalmente respinte, onde evitare il formarsi del giudicato interno, devono essere oggetto di impugnazione principale o incidentale
2.6. Nel caso in esame, invece, le due domande riproposte dal Fallimento ai sensi dell ‘ art. 346 c.p.c. sono state ‘ motivatamente … respinte ‘ dal tribunale sicché, in ordine alle stesse, il Fallimento appellato è risultato soccombente.
2.7. Solo la parte totalmente vittoriosa in primo grado può limitarsi a riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte.
2.8. La parte rimasta parzialmente soccombente in relazione a una domanda o eccezione di cui intende ottenere
l ‘ accoglimento, ha l ‘ onere di proporre gravame incidentale al fine di impedire la formazione del giudicato sul rigetto della stessa.
2.9. Ne consegue, ha concluso la corte, che il Fallimento, risultato vittorioso solo sull ‘ azione revocatoria proposta ai sensi dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall. ma soccombente sulle prime due domande, non poteva limitarsi, come ha fatto, a riproporre tutti i relativi addebiti senza proporre appello incidentale.
2.10. La pronuncia di primo grado, pertanto, per ciò che riguarda la reiezione della domanda principale e di quella subordinata, è passata in giudicato.
2.11. La corte d ‘ appello ha, inoltre, ritenuto che il Fallimento non aveva dimostrato in giudizio la consapevolezza dell ‘ insolvenza della società cedente in capo alla banca cessionaria nelle date in cui erano state stipulate le cessioni di credito impugnate.
2.12. La corte, sul punto, ha ritenuto che, ‘ se l ‘ unico indice rivelatore dello stato di insolvenza della cliente richiamato in primo grado dalla curatela era il bilancio del 2014, e se tale bilancio venne pubblicato il 5.8.2015 ‘, ‘ appare evidente che alle tre precedenti date delle cessioni, che qui vengono in rilievo solo quali atti genericamente a titolo oneroso … , l ‘ istituto cessionario non potesse essere consapevole di una decozione conoscibile solo in agosto ‘.
2.13. La banca, del resto, in primo grado aveva allegato, ‘ in ciò non contrastato ‘ , il fatto che ‘ la cessione del credito portato da fatture ‘ costituiva una ‘ prassi ‘ nei rapporti tra la stessa e la società poi fallita sin dal 2010, data di apertura del rapporto, documentando che ‘ la Banca RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo S.p.A. intratteneva rapporti bancari con la società RAGIONE_SOCIALE, nella specie, rapporto di conto corrente ordinario n. 1363/1000/00061559, acceso in data 28.04.2010 presso la Filiale di Moncalieri, nonché linee di credito per anticipo fatture
ed anticipo salvo buon fine di ricevute bancarie, come si evinceva dall ‘ allegato contratto del 12.09.2014 ‘ ed ‘ aggiungendo che a garanzia dell ‘ affidamento per apertura di credito in conto corrente a tassi differenziati a fronte di presentazione di portafoglio s.b.f., la RAGIONE_SOCIALE cedeva pro solvendo alla Banca il credito alla medesima spettante, come derivante dalle ricevute bancarie emesse dalla predetta compagine a carico della società RAGIONE_SOCIALE.
2.14. La corte d’appello , quindi, dopo aver escluso ogni rilievo al bilancio del 2013, non avendo il Fallimento contestato il fatto che dallo stesso non emergessero indici di insolvenza, nonché alle ‘allegazioni tardivamente svolte solo con la comparsa conclusionale, basate su dati che l ‘ appellato fallimento ha per la prima volta cercato di estrapolare da visura storica della Rif datata 16.8.2016, ovvero da estratti conto della RAGIONE_SOCIALEsud, dai quali emergerebbe che la stessa nel periodo antecedente alle cessioni aveva accumulato un considerevole crescente saldo negativo, senza però neanche allegare se i saldi debitori rientrassero nei limiti degli affidamenti concessi ‘, ha rigettato la domanda di revoca che il Fallimento aveva proposto a norma dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall.
2.15. La corte, infine, ha ritenuto che l ‘ accoglimento dell ‘ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, quale successore della banca originariamente convenuta, comportava la riforma della gravata sentenza con l ‘ attribuzione all ‘ appellante delle spese del doppio grado, liquidandone l ‘ ammontare ratione valoris nella somma di €. 13.430,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, oltre €. 1.138,50 per esborsi, e nella somma di € . 9.515,00 per compensi quanto al giudizio d ‘ appello, oltre accessori.
3.1. Il Fallimento, con ricorso notificato in data 2/7/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, documentandone la notificazione in data 4/5/2021.
3.2. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e depositato memoria.
3.3. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
3.4. Le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 346 e 343 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha omesso di esaminare le domande relative all ‘ inopponibilità delle cessioni e alla revoca fallimentare delle stesse già proposte innanzi al tribunale sul rilievo che tali domande, in quanto rigettate, non potevano essere riproposte ai sensi dell ‘ art. 346 c.p.c., essendo a tal fine necessario l ‘ appello incidentale, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la parte risultata interamente vittoriosa in giudizio rispetto a una domanda non ha l ‘ onere, rispetto alle domande proposte in via alternativa, di proporre appello incidentale, potendo limitarsi a riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte.
4.2. Il motivo è infondato. Nel caso, come quello di specie, in cui una domanda sia stata ritenuta infondata (come la corte d ‘ appello, con statuizione rimasta inoppugnata, ha affermato) nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado (attraverso un ‘ enunciazione espressa ovvero attraverso un ‘ enunciazione indiretta che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza), la devoluzione al giudice d ‘ appello della sua cognizione, da parte dell ‘ attore rimasto vittorioso quanto all ‘ esito finale della lite in ragione
dell ‘ accoglimento di altra domanda proposta in via alternativa con l ‘ altra, impone che lo stesso proponga, sul punto, l ‘ appello incidentale, che è regolato dall ‘ art. 342 c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente, come invece pretende il Fallimento, la sua mera riproposizione ai sensi dell ‘ art. 346 c.p.c.
4.3. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha, infatti, l ‘ onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia soltanto nel caso in cui, a differenza di quanto è accaduto nella vicenda, si tratti di domande che, in conseguenza dell ‘ accoglimento di un ‘ altra domanda, siano risultate superate o non esaminate perché assorbite.
4.4. In tal caso, infatti, la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass. SU n. 13195 del 2018; Cass. n. 33649 del 2023).
4.5. In tal senso ha, più di recente, opinato Cass. SU n. 31136 del 2024 (in motivazione), lì dove si è posta in dichiarata ‘ continuità ‘ con le indicazioni enunciate nella sentenza delle SU n. 7700 del 2016 e nella sentenza n. 11799 del 2017 quanto al discrimen: -‘ tra domanda (o eccezione) non accolta, giacché ritualmente assorbita, cioè accantonata, non decisa, resa superflua dalla costruzione logico-giuridica della motivazione della sentenza, cui si attaglia la riproposizione ex art. 346 c.p.c. ‘; -‘ domanda altrimenti respinta in modo espresso o attraverso un ‘ enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza, ove la parte può avere interesse a lamentare l ‘ errore del primo giudice e deve allora chiedere la
sostituzione della iniziale decisione mediante appello incidentale ‘.
4.6. La sentenza n. 7700 del 2016, in effetti, aveva affermato che l ‘ individuazione della linea di demarcazione fra l ‘ appello incidentale e la riproposizione ai sensi dell ‘ art. 346 c.p.c. postula che alla riproposizione sia attribuita una portata residuale rispetto all ‘ appello incidentale e che, in particolare, alla riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata, il che è connaturato al concetto di impugnazione.
4.7. Secondo la sentenza n. 7700 del 2016, il legislatore, con la riproposizione, ha inteso alludere alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che possono essere nuovamente ‘ proposte ‘ come lo erano state al primo giudice, giacché da questo ‘ non accolte ‘ ma senza che lo stesso le abbia espressamente o implicitamente considerate nella sua motivazione, e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano concorso a determinare il contenuto della decisione, altrimenti imponendosi una critica alla sentenza e, perciò, un appello incidentale.
4.8. Elaborato questo criterio, la sentenza n. 7700 del 2016 ha, quindi, espunto dall ‘ ambito di operatività dell ‘ art. 346 c.p.c. ogni ipotesi di domanda (o eccezione) respinta, sulla quale cioè il giudice di primo grado abbia espresso una decisione o sia incorso in un error in procedendo: si legge nella più recente pronuncia che ‘ el caso di rigetto espresso (o implicito) di una domanda per ridiscuterne sarà di regola necessario l ‘ appello, che potrà assumere carattere principale oppure incidentale e non sarà mai utilizzabile l ‘ art. 346 c.p.c. ‘.
4.9. La sentenza n. 7700 del 2016 conteneva anche un passaggio specificamente relativo alle ipotesi di domande alternative, rilevando che, ‘ nel caso di proposizione di domande
da parte dell ‘ attore con nesso di alternatività riguardo al loro accoglimento e, dunque, con indifferenza rispetto all ‘ accoglimento dell ‘ una o dell ‘ altra, si deve distinguere a seconda che l ‘ alternatività concerna una relazione fra le domande tale che, a livello di diritto sostanziale, esistano o i fatti costitutivi dell ‘ una o i fatti costitutivi dell ‘ altra, e dunque, si configuri un ‘ alternatività oggettiva per incompatibilità nello stesso diritto sostanziale, di modo che il giudice per ritenerne fondata una debba necessariamente reputare infondata l ‘ altra, dal caso in cui l ‘ alternatività non sia tale, potendo coesistere i fatti costitutivi di entrambe le domande ed essendo essa solo espressione dell ‘ indifferenza dell ‘ interesse della parte all ‘ accoglimento di una di esse ‘: -‘n ella prima ipotesi la decisione necessariamente deve avere pronunciato (anche esaminando implicitamente una di esse) su entrambe le domande e, poiché per l ‘ attore era indifferente che fosse accolta l ‘ una o l ‘ altra, egli non solo non è in posizione di soccombenza pratica, essendo stato vittorioso, ma, a seguito dell ‘ impugnazione del convenuto, che invece, è soccombente, pur avendo la sentenza nell ‘ accogliere una domanda escluso la fondatezza dell ‘ altra, non si troverà nella condizione né di dover proporre appello incidentale né di dover riproporre l ‘ altra domanda, qualora l ‘ appellante convenuto proponga il suo appello censurando la sentenza di primo grado con una prospettazione che neghi la fondatezza di entrambe le domande, cioè sia di quella accolta, sia di quella esclusa solo perché incompatibile con quella accolta …’; -‘n ella seconda delle ipotesi prima formulate (che è, con ogni evidenza, quella in esame) , se il primo giudice abbia accolto una domanda e rigettato l ‘ altra, la posizione di indifferenza dell ‘ attore rispetto all ‘ accoglimento dell ‘ una o dell ‘ altra, esclude che egli abbia interesse ad impugnare, essendo la sua soccombenza non pratica ma solo
teorica dal punto di vista dell ‘ interesse che l ‘ aveva spinto ad agire ‘ ma ‘s e il convenuto impugn (a), la sua impugnazione non potrà che dirigersi che contro la domanda accolta e l ‘ attore, a questo punto, vedrà sorgere il suo interesse a rimettere in discussione il rigetto dell ‘ altra domanda che aveva proposto in via alternativa e con nesso di indifferenza e senza interferenze oggettive di reciproca esclusione della fondatezza dell ‘ una sulla fondatezza dell ‘ altra. Tale interesse per potersi realizzare abbisogna dell ‘ appello incidentale, dato che si impone una critica alla decisione impugnata e la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l ‘ impugnazione incidentale, che assumerà così carattere condizionato all ‘ eventuale accoglimento dell ‘ appello del convenuto sull ‘ altra domanda. La mera riproposizione ai sensi dell ‘ art. 346 c.p.c. non sarà, dunque, sufficiente …’.
4.10. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l ‘ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che il Fallimento non aveva dimostrato la scientia decoctionis della cessionaria, senza, tuttavia, esaminare, quali elementi indiziari dai quali desumere la conoscenza in capo alla banca convenuta dello stato d ‘ insolvenza in cui versava la cessionaria, i fatti provati con la documentazione prodotta in giudizio sin dal giudizio di primo grado, come: il ‘ passivo contabile negativo di ben € 67.293.336,00 ‘ emergente dal ricorso, depositato solo due giorni dopo la cessione dei crediti, contenente la proposta e il piano per l ‘ ammissione al concordato preventivo; – la visura camerale storica in atti, dalla quale ‘si evince chiaramente come
prima della cessione la sede RAGIONE_SOCIALE sia passata da 239 dipendenti del 1° trimestre 2015 a 127 del 2° trimestre 2015, mentre la sede di Moncalieri da n. 145 dipendenti nel 1° trimestre a n. 32 dipendenti del 2° trimestre ‘; – la visura prodotta dimostra, inoltre, che sempre prima della cessione, in data 5/2/2015 e in data 30/6/2015, la RAGIONE_SOCIALE ha trasferito due rami di azienda; – la documentazione bancaria depositata in atti dimostra, infine, come la correntista COGNOME era gravata da una forte esposizione debitoria con lo stesso istituto di credito e come la banca aveva già con comunicazione del 12/9/2014 rinnovato il fido concesso ma con una riduzione e per un tempo limitato di soli tre mesi sino al 31/12/2014.
4.11. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l ‘ erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, a dispetto delle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, ritenuto che la banca convenuta non era a conoscenza dello stato d ‘ insolvenza in cui, al momento degli impugnati atti di cessione, versava la cedente poi fallita.
4.12. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), al pari della scelta degli elementi che ne costituiscono la base e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l ‘ esistenza del fatto ignoto (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
4.13. È vero che: – questa Corte può essere investita, ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., dell ‘ errore di sussunzione in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare (o,
simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione, cioè un ‘ inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia), e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriori requisiti (richiesti, com ‘ è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma 1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti; -pertanto, nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente ricondotto sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non erano, invece, rispondenti a quei caratteri, così sussumendo sotto la norma dell ‘ art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche (ovvero abbia, simmetricamente, escluso che avessero i predetti caratteri fatti che, al contrario, ne erano in possesso, non applicando la norma dell’art. 2729 c.c. in una fattispecie in cui, viceversa, doveva essere applicata), il suo ragionamento è senz ‘ altro censurabile, per falsa applicazione di tale norma, alla stregua dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.; – compete, infatti, alla Corte di cassazione la verifica se la norma dell ‘ art. 2729 c.c. (oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino (o, viceversa, non risultino) ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. SU n. 1785 del 2018).
4.14. Resta, tuttavia, necessario, ‘ per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell ‘ integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ .’, che ‘ vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale ‘, dovendosi intendere come tale, ‘secondo la migliore teoria epistemologica ‘, la ‘proposizione ‘ di una ‘conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata
premessa fattuale conosciuta ‘ (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
4.15. L ‘ individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere, tramite l ‘ applicazione delle predette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono, invece, all ‘ ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
4.16. La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, ‘ quando (come nel caso in esame) si concreta ‘: -‘ o in un ‘ attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell ‘ applicare il ragionamento presuntivo )’; -‘ o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito’ (e ciò ‘ tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali’ ), ‘ sfugge al concetto di falsa applicazione’ dell ‘ art. 2729, comma 1°, c.c. (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
4.17. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio , ponendosi la censura in
un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell ‘ art. 360 c.p.c. (e cioè la falsa applicazione dell ‘ art. 2729, comma 1°, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
4.18. Si tratta, tuttavia, di un sindacato che, a norma dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo in vigore, risulta percorribile soltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) il ricorrente abbia denunciato, con la dovuta specificità, che il giudice di merito, in sede di ricognizione della fattispecie concreta, ha completamente omesso l ‘ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti controversi, principali o (come nel caso delle presunzioni) secondari, che, se esaminati, gli avrebbero senz’a ltro imposto (nei termini in precedenza esposti) una diversa ricognizione della fattispecie concreta, nel senso, più precisamente, di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte poi ricorrente a fondamento della domanda ( o dell’eccezione ) dalla stessa proposta nel giudizio di merito, a condizione, peraltro, che il fatto o i fatti asseritamente omessi siano dedotti in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) mediante l ‘ indicazione dell ‘ atto processuale dal quale risulti la relativa emergenza istruttoria e la riproduzione in ricorso di siffatta risultanza.
4.19. L ‘ omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati non dà, pertanto, luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito, come ha fatto la corte d’appello, ancorché la sentenza impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove
acquisite o richieste in giudizio (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).
4.20. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche se indiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all ‘ accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com ‘ è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
4.21. La corte d ‘ appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca degli atti di cessione di credito compiuti dalla società cedente in periodo sospetto in favore della banca cessionaria) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo
nient ‘ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la banca cessionaria non era a conoscenza dello stato d ‘ insolvenza in cui la cedente versava al momento degli impugnati atti di cessione.
4.22. Ed una volta escluso, in fatto, (con apprezzamento che non è stato utilmente censurato con l ‘ espresso rilievo che il giudice di merito ha del tutto omesso di valutare uno o più fatti storici controversi risultanti dagli atti del processo e doverosamente esposti in ricorso) che la cessionaria era a conoscenza dello stato d ‘ insolvenza in cui si trovava la cedente poi fallita nel momento in cui ha stipulato con quest ‘ ultima gli atti di cessione impugnati, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall., degli atti di cessione posti in essere dalla società cedente poi fallita in favore della convenuta.
4.23. Se, infatti, è vero che, ai fini della revoca fallimentare, la prova della scientia decoctionis in capo all ‘ accipiens o dell’acquirente è suscettibile di essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., mediante il ricorso alle presunzioni (come le notizie sull ‘ imprenditore insolvente fornite dagli organi di stampa: Cass. n. 23650 del 2021), è anche vero, però, che: – gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, devono essere nel loro complesso idonei a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza (rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023); – la conoscenza dello stato di
insolvenza dell ‘ imprenditore da parte del terzo contraente, che rileva ai fini della revocatoria fallimentare, dev ‘ essere, del resto, effettiva e non meramente potenziale (Cass. 13169 del 2020).
4.24. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha condannato il Fallimento appellato al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di primo grado, compresi i compensi maturati per la fase istruttoria, senza, per contro, considerare che l ‘ appellante si era costituita in quel giudizio, quale successore della banca, solo all ‘ udienza di precisazione delle conclusioni.
4.25. Il motivo è inammissibile per difetto della necessaria specificità. Il ricorrente, infatti, non ha in alcun modo chiarito le ragioni per cui, a suo dire, la somma che la corte d ‘ appello ha complessivamente liquidato in favore dell ‘ appellante quali spese maturate nel giudizio di primo grado comprendeva anche il compenso maturato per la fase istruttoria di tale giudizio.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile e come tale dev ‘ essere, pertanto, dichiarato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € . 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME