Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34713 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35989-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 8/2018;
Oggetto
R.G.N. 35989/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 29/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Cagliari con ricorso in opposizione ad un avviso di addebito con cui INPS aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009: aveva chiesto l’annullamento dell’avviso sul presupposto di aver assolto al suo onere contributivo obbligatorio sia in favore dell’INPDAD, in relazione alla attività di lavoro subordinato quale dipendente comunale, che di RAGIONE_SOCIALE, cui aveva versato il contributo integrativo; in subordine aveva eccepito la prescrizione quinquennale.
Il Tribunale aveva accolto la domanda ma si era pronunciato anche in punto prescrizione, affermando che la relativa eccezione non poteva trovare accoglimento, ‘stante la decorrenza del termine dal 17.09.2010, data di presentazione della dichiarazione dei redditi’.
INPS aveva proposto appello ed il COGNOME si era costituito, reiterando, in via subordinata, l’eccezione di prescrizione.
Con sentenza n. 111/2019 la Corte d’appello di Cagliari ha ritenuto fondato in astratto il motivo di ricorso in appello dell’INPS relativo all’obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata ma ha ritenuto operante la prescrizione.
Avverso detta pronuncia INPS propone un unico motivo di ricorso.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS impugna la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 111/2019 sulla base di un solo motivo, per violazione degli artt. 329, 343, 345, 346, 436 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte ha accolto l’eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado dal ricorrente e sulla quale il primo giudice si era positivamente pronunciato, che era stata riproposta in secondo grado dal COGNOME, parte appellata, vittoriosa in primo grado, in assenza di appello incidentale.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 11799/2017, hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art. 342 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 cod. proc. civ. Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.,
anche il potere del giudice d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui al secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ. Viceversa, l’art. 346 cod. proc. civ., con l’espressione “eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, nell’ammettere la mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all’esito finale della lite, intende riferirsi all’ipotesi in cui l’eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un’enunciazione in modo espresso, né attraverso un’enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev’essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce -ferma la preclusione del potere del convenuto -che il giudice d’appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ.» (conformemente Cass. n. 25530/2024, n. 279/2024, n. 14899/2022, n. 21264/2018 ex multis ).
Nel caso di specie, sia dalla sentenza impugnata che dalla trascrizione nel ricorso in cassazione di quella di primo grado, risulta che il Tribunale aveva disatteso l’eccezione preliminare di merito di prescrizione con motivazione espressa, ‘stante la decorrenza del credito dal 17.09.2010, data di presentazione della dichiarazione dei redditi’.
Nel ricorso in cassazione è trascritta la parte di interesse della costituzione dell’appellato , da cui emerge che lo stesso non aveva proposto appello incidentale in ordine al profilo specifico, essendosi limitato a ribadire ‘l’eccezione, già formulata in primo grado nel primo atto difensivo, della prescrizione quinquennale del diritto creditorio vantato dall’Istituto’.
In assenza di appello incidentale, sulla statuizione espressa è sceso il giudicato.
La Corte territoriale, a ccogliendo l’eccezione di prescrizione sulla base del presupposto che non fosse necessaria la proposizione dell’appello incidentale, non ha fatto applicazione del sopra riportato principio di diritto, con la conseguenza che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari , in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre