Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32739 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32739 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23387/2019 R.G. proposto da:
NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso da se stesso;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST. DI TARANTO, n. 29/2019 depositata il 17/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, 17 gennaio 2019, n. 29. La Corte d’appello, nella contumacia della società RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il gravame principale di COGNOME e ha accolto parzialmente il gravame incidentale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, condannando COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento della somma di euro 49.266 e alle spese del doppio grado del processo.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Con provvedimento del 31 gennaio 2023 il Presidente della seconda sezione civile ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, ‘atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore in appello degli odierni ricorrenti in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva, in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019’.
Con atto dell’8 marzo 2023 i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso, precisando ‘che il ricorso è tempestivo in quanto la RAGIONE_SOCIALE non si è costituita nel giudizio di secondo grado e non vi è stata notifica ad alcun difensore della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione’.
NOME COGNOME ha depositato ‘brevi note’ nelle quali ha ‘espressamente escluso l’adesione di cui all’art. 391, ultimo comma c.p.c.’ e ha chiesto alla Corte di condannare in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del presente grado in suo favore; il medesimo
ha poi depositato memoria con la quale, preso atto della richiesta di decisione del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso di COGNOME, con formazione della cosa giudicata sostanziale nei suoi confronti, e ha chiesto di applicare l’art. 96, terzo comma c.p.c.
Memoria è stata depositata dai ricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2203 e segg., 1294, 1704, 1708, 1709, 1716, 1720, 1726 e 1730 c.c., 83 c.p.c., nonché ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza, documentata e non contestata’, che il ricorrente ha ‘rivestito il ruolo di institore della RAGIONE_SOCIALE dal 2001 a oggi e, quindi, in relazione alla inesistenza della motivazione conducente al riconoscimento del contratto di patrocinio tra l’institore in proprio e il professionista’.
Il motivo, rivolto nei confronti della decisione della Corte d’appello di rigetto del gravame principale di COGNOME laddove aveva contestato la sua legittimazione passiva in quanto institore della società sin dal 2001, legittimazione ritenuta sussistente dal primo giudice, è inammissibile. Come si evidenzia nella proposta del Presidente della sezione, il ricorso è stato tardivamente proposto da NOME COGNOME, atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al suo difensore in appello in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva, in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019.
Il secondo motivo denuncia ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, dell’art. 111 Cost. in relazione alla omessa notifica dell’appello incidentale nei confronti della contumace RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di
ultrapetizione consistito nell’avere la Corte distrettuale riformato in pejus la sentenza di prime cure nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in difetto di specifica domanda in tal senso da parte dello stesso appellante incidentale’: a prescindere dal profilo della ammissibilità o meno dell’appello incidentale, per la sua delibazione si sarebbe dovuto instaurare il contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, citata dall’appellante principale ai soli fini della litis denuntiatio e rimasta contumace in appello, cui il gravame incidentale avrebbe dovuto essere notificato e che ha visto, a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, ‘il proprio addebito crescere esponenzialmente, senza che abbia avuto la possibilità di difendersi e contraddire’, a cui va aggiunto il vizio di ‘ultrapetizione in cui è incorsa la Corte distrettuale che, a fronte di un appello incidentale (tardivo)’ che aveva chiesto di condannare il solo COGNOME, ha pronunciato sfavorevolmente contro la società RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, che critica la pronuncia d’appello laddove, accogliendo il gravame incidentale di COGNOME, ha condannato RAGIONE_SOCIALE in solido con COGNOME a una somma maggiore rispetto a quella stabilita in primo grado e, sempre in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, è anzitutto ammissibile. Nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace in appello, non ha spiegato efficacia la notificazione della pronuncia di secondo grado effettuata al difensore di COGNOME, così che il ricorso della società va ritenuto tempestivo, essendo stato notificato nel rispetto del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
Il motivo è altresì fondato. L’AVV_NOTAIO ha infatti proposto appello incidentale nei soli confronti del debitore solidale NOME COGNOME e non nei confronti dell’altro debitore solidale, la società RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il giudice d’appello non poteva, senza che fosse stato instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, condannare la società a una
somma maggiore rispetto a quella cui era stata condannata in primo grado e al pagamento delle spese del primo grado, così come rideterminate in appello, e del secondo grado.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per quanto concerne NOME COGNOME e va invece accolto per quanto concerne la società RAGIONE_SOCIALE; la sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio laddove ha, in accoglimento dell’appello incidentale non proposto nei suoi confronti, pronunziato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza per quanto concerne i rapporti tra COGNOME e COGNOME e sono liquidate in dispositivo; vengono invece compensate, alla luce della singolare proposizione di un comune ricorso per cassazione, tra COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
Dato che per COGNOME il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del Presidente della sezione, trovano applicazione nei suoi confronti il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., in base a quanto prescrive l’ultima parte del comma 3 dell’art. 380 -bis c.p.c. (secondo la formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022). Nei casi di conformità tra proposta e decisione finale si è di fronte a una valutazione legale tipica ad opera del legislatore -che ha così codificato una ipotesi di abuso del processo -della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata in favore della controparte (art. 96, terzo comma c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 in favore della cassa per le ammende (art. 96, quarto comma c.p.c.). Si determina ciascuna in euro mille tenuto conto dello svolgersi della vicenda.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOMECOGNOME di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME; accoglie il secondo motivo di ricorso in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente cassa la sentenza impugnata per quanto concerne la condanna in solido di RAGIONE_SOCIALE; condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio in favore di NOME COGNOME, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna NOME COGNOME al pagamento di euro 1.000 in favore di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. e al pagamento di euro 1.000 in favore della cassa per le ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c.; compensa le spese tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione