Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6473 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6473 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 430-2025 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE UGENTO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 468/2024 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/08/2024 R.G.N. 635/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio di legittimità, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Ugento avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale della medesima sede che, da un lato, aveva condannato detto Comune a pagare in favore di NOME COGNOME una somma a titolo di differenze retributive al medesimo riconosciute per la tardiva stabilizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e, dall’altro, aveva invece rigettato la domanda del lavoratore di risarcimento del danno contributivo-previdenziale e per ferie non godute.
La sentenza della Corte di appello salentina ha altresì dichiarato improcedibile l’appello incidentale che era stato proposto da NOME COGNOME per la riforma della stessa decisione di primo grado, nella parte in cui questa aveva rigettato l’anzidetta domanda risarcitoria.
Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il solo NOME COGNOME, articolando tre motivi di impugnazione, al cui accoglimento si è opposto il Comune di Ugento che, a tal fine, ha depositato controricorso, illustrato da note difensive successivamente depositate l’8.01.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza denunciando, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., l’erronea applicazione dell’art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c., nonché la mancata applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
Con tale mezzo di impugnazione il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato improcedibile il suo appello incidentale, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., Ord., 9.10.2020, n. 21889; Cass. Sez. III, Ord. 17.2.2023, n. 5166), siffatta sanzione processuale non può essere pronunciata se tale appello viene tempestivamente
depositato e notificato tardivamente, senza osservare il termine previsto dall’art. 436, comma 3, c.p.c., dovendo in questo caso il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della sua notificazione.
2. Il motivo di ricorso, ammissibile in considerazione del fatto che esso non pone questioni relative al merito dell’appello incidentale, e perciò non necessita di una riproduzione del contenuto di quest’ultimo ai fini dell’osservanza del requisito della specificità imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., è tuttavia infondato, poiché sovrappone e confonde tra loro il tema della notificazione tardiva dell’appello incidentale, eseguita cioè senza osservare il termine previsto a favore della controparte di cui all’art. 436, comma 3, c.p.c., o successivamente alla sua scadenza, ma pur sempre eseguita, e quello della inesistenza della notificazione, per non essere questa mai stata effettuata.
Quest’ultima è la situazione che è ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui l’appello incidentale proposto dall’odierno ricorrente, con atto depositato il 21 luglio 2021, non risultava notificato all’udienza di discussione celebrata davanti alla Corte di appello di Lecce il 10 maggio 2024, nel corso della quale lo stesso ricorrente dichiarava di non aver provveduto a detto incombente, avanzando pochi giorni dopo (il 13 maggio 2024) richiesta di assegnazione di un termine per provvedervi (v. pag. 5 del ricorso).
La giurisprudenza più recente di questa Corte ha precisato che laddove la notifica dell’appello incidentale sia stata omessa, e non già tardivamente eseguita, si verte in una ipotesi del tutto differente, in cui non è possibile una sua rinnovazione.
In tal senso si è espressa l’ordinanza n. 23159 del 27/08/2024 (Rv. 672227 01), la quale ha stabilito che nell’ipotesi in cui l’appello incidentale, lungi dall’essere stato notificato in ritardo, non è stato proprio notificato, deve escludersi l’applicazione dei principi dettati «per l’ipotesi di notifica non effettuata nei termini (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 21889 del 09/10/2020) , poiché in caso di omessa notifica dell’appello incidentale «deve invece trovare applicazione il principio –
reiteratamente enunciato dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. – per cui nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.».
I principi enunciati da tale decisione, che ha altresì escluso che l’improcedibilità possa essere impedita dalla notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato, sono stati recepiti da successive pronunce di questa Corte, che vi hanno prestato adesione (v. al riguardo Cass. Sez. II, ord, n. 31009 del 26/11/2025, Cass., Sez. lavoro, ord., 03/04/2025, n. 8856, in motivazione, Cass., Sez. lavoro, ord., 29/01/2025, n. 2075, in motivazione), sicche gli stessi possono ritenersi consolidati.
Alla luce di un siffatto orientamento non è consentito al giudice del gravame di autorizzare la rinnovazione della notifica di un appello incidentale mai eseguita, e di disporre un differimento dell’udienza di discussione a fronte di richieste avanzate in tal senso da parte dell’appellante incidentale.
Nessun rilievo può quindi attribuirsi al fatto che l’odierno ricorrente, subito dopo la prima udienza svoltasi dinanzi alla corte territoriale, in cui egli aveva dichiarato di non aver notificato il proprio appello incidentale, abbia avanzato istanza per essere autorizzato alla notifica del medesimo.
Già da diverso tempo, questa Corte aveva affermato che nel rito del lavoro l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato, va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile,
d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (in tal senso v. Cass. n. 837 del 19/01/2016, la quale aveva escluso, nel caso sottoposto al suo esame, che potesse avere rilevanza il fatto che la mancata concessione del nuovo termine per la notifica fosse seguita alla condotta della controparte che, presente all’udienza, si era limitata a chiedere un rinvio della discussione).
Per le medesime ragioni non può attribuirsi rilievo alla notifica effettuata di propria iniziativa dall’odierno ricorrente, dopo l’udienza anzidetta tenutasi davanti alla Corte territoriale e prima dell’udienza successiva del 12.07.2024, nella quale la controversia è stata decisa con la sentenza impugnata.
A diverse conclusioni, inoltre, non può condurre la deduzione dell’odierno ricorrente secondo cui l’improcedibilità sarebbe stata sanata comunque ex art. 156, comma 3, c.p.c. dal fatto che il Comune di Ugento, ricevuta detta notifica dell’appello incidentale autonomamente eseguita, non ne ha contestato la tardività e nulla ha opposto ad un differimento dell’udienza di discussione, nemmeno all’udienza del 12.07.2024, della quale è stato depositato il relativo verbale (sub. doc 11), per come esposto al paragrafo 6 della parte in fatto del ricorso.
Al riguardo deve invero rilevarsi che dal verbale anzidetto, esaminabile da questa Corte poiché il ricorrente ha fatto valere anche il motivo di impugnazione di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., si ricava la circostanza diametralmente opposta, e cioè che il procuratore del Comune di Ugento ha eccepito proprio la tardività dell’appello incidentale.
La censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 156, comma 3, cit., è pertanto infondata, al pari dell’altra critica proposta con il medesimo primo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la decisione della Corte territoriale laddove essa ha erroneamente escluso dal risarcimento riconosciuto all’odierno ricorrente il T.f.r. dovuto al medesimo, incorrendo così nella violazione:
dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui essa non si è limitata a scrutinare il motivo di appello proposto dal Comune di Ugento nei limiti devoluti da quest’ultimo, il quale nel medesimo atto di gravame aveva riconosciuto l’intervenuta liquidazione del T.f.r.;
dell’art. 2909 c.c., nella parte in cui ha erroneamente interpretato la sentenza di primo grado (nella versione emendata a seguito di procedura di correzione di errore materiale), ritenendo, erroneamente, che la stessa avesse escluso la spettanza del T.f.r. in favore del lavoratore, laddove lo stesso Comune aveva riconosciuto che il Giudice di primo grado aveva liquidato tale emolumento.
13. Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale, infatti, ha rigettato integralmente l’appello del Comune, non accogliendo nessuna delle censure mosse dal medesimo, ed ha confermato la sentenza di primo grado, senza riformarla in alcun punto; di conseguenza, rispetto ad una siffatta pronuncia di rigetto integrale delle censure mosse dall’appellante, non è configurabile la soccombenza dell’odierno ricorrente, che costituisce il presupposto perché possa sorgere l’interesse al giudizio di cassazione.
Per altro verso occorre rilevare che l’interesse anzidetto non può sorgere con riferimento alle vicende, descritte in ricorso, verificatesi successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, e relative all’esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale, poiché tali vicende vanno risolte in sede esecutiva.
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha altresì dedotto l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata secondo cui nel risarcimento del danno da mancata assunzione non può rientrare la regolarizzazione della posizione contributiva, rilevando che essa, pur riferendosi all’appello principale, «interferisce con i contenuti dell’appello incidentale con il quale si era censurata la sentenza del Tribunale proprio nella parte in cui escludeva la spettanza, a titolo risarcitorio, delle somme dovute per mancato versamento dei contributi previdenziali» .
Tale critica deve ritenersi inammissibile, sia perché non veicolata attraverso la deduzione di alcuno dei vizi stabiliti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sia perché l’appello incidentale, sul quale andrebbe ad interferire l’asserito errore commesso dalla sentenza impugnata, è stato dichiarato dalla stessa sentenza del tutto correttamente, come si è già evidenziato – improcedibile, sicché anche sotto tale profilo difetta l’interesse del ricorrente a far valere in sede di legittimità la doglianza in questione.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., l’erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., censurando la sentenza della Corte territoriale per aver disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello in conseguenza dell’errore relativo alla declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale.
Anche questo motivo è inammissibile perché prospetta un vizio del regolamento delle spese solo eventuale, ossia conseguente all’asserita erronea dichiarazione dell’improcedibilità dell’appello, la quale, come già in precedenza sottolineato, è stata correttamente pronunciata.
Nella sostanza la critica svolta non consiste in un motivo di impugnazione, configurando un mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione della sentenza, che comporta anche la caducazione della questione dipendente, quale è il regolamento delle spese di lite.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME