Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17898 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29256 -2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del procuratore speciale, dottor NOME COGNOME, giusta procura speciale per AVV_NOTAIO dell’11.5.2001, elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, giusta procura speciale per AVV_NOTAIO del 31.10.2018, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso.
CONTRORICORRENTE
RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del rettore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 2041/2020 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 del AVV_NOTAIO COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 27.4.2004 la ‘RAGIONE_SOCIALE citava la ‘RAGIONE_SOCIALE (all’epoca ‘RAGIONE_SOCIALE) a comparire dinanzi al Tribunale di Roma.
Premetteva che con contratto del 21.12.198 8 la ‘RAGIONE_SOCIALE (incorporata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, divenuta ‘RAGIONE_SOCIALE e poi ‘RAGIONE_SOCIALE) , concessionaria dell’RAGIONE_SOCIALE, le aveva affidato in appalto l’esecuzione dei lavori per l’ottenimento del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi per l’edificio sede delle facoltà umanistiche (cfr. ricorso, pag. 4) .
Indi esponeva che durante l’esecuzione dei lavori aveva iscritto cinque riserve – la prima, la seconda, la terza e la quarta per maggiori oneri esecutivi, la quinta per revisione prezzi – e che le pretese corrispondenti alle riserve iscritte erano rimaste insoddisfatte (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 775.111,78, oltre accessori, per le prime quattro riserve nonché al pagamento della somma di euro 83.645,80, oltre accessori, per la quinta riserva (cfr. sentenza d’appello , pag. 2) .
Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome passivamente legittimata in dipendenza di rapporto concessorio intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE la concedente RAGIONE_SOCIALE.
Instava per la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE, affinché la manlevasse dall’avversa pretesa; nel merito, per il rigetto dell’avversa domanda .
Si costituiva, chiamata in causa, l’RAGIONE_SOCIALE .
Aderiva alle difese della convenuta.
Chiedeva, in virtù del l’accordo transattivo siglato l’11.11.1997 con l’originaria concessionaria, dichiararsi la convenuta obbligata a sua volta a tenerla indenne ‘quanto alla domanda di pagamento del credito per interessi da ritardato pagamento del corrispettivo di appalto’ (così ricorso, pag. 6) .
‘L’impresa attrice estend eva formalmente la domanda nei confronti della terza chiamata’ (così controricorso ‘RAGIONE_SOCIALE‘, pag. 4) .
Espletata la c.t.u., con sentenza n. 21019/2013 il tribunale, ‘ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa’ (cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 – 3, ove è riprodotto il dispositivo della sentenza di primo grado) , così statuiva:
accoglieva parzialmente la domanda esperita dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannava l’RAGIONE_SOCIALE a pagare all ‘attrice la somma di euro 425.532,95, oltre interessi e maggior danno;
accoglieva parzialmente la domanda esperita dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE e condannava tal ultima società a pagare al l’RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 238.768,34, oltre interessi;
condannava l’RAGIONE_SOCIALE a rimborsare le spese di lite alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e compensava integralmente le spese di lite sia nel rapporto tra l’originaria attrice e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia nel rapporto tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’RAGIONE_SOCIALE .
La ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva un primo ed un secondo appello; con il secondo atto di gravame censurava la compensazione delle spese di prime cure sia con riferimento al rapporto tra essa appellante e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia con riferimento al rapporto tra essa appellante e l’RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resisteva; esperiva appello incidentale.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE
7. Con sentenza n. 2041/2020 la Corte di Roma così statuiva:
dichiarava, in accoglimento dell’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, il difetto di legittimazione passiva della medesima RAGIONE_SOCIALE;
rigettava la domanda proposta dalla ‘COGNOME‘ nei confronti della
‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Evidenziava la Corte di Roma – peraltro nel quadro delle pronunce n. 8399/1997 e n. 3196/2016 di questa Corte che l’RAGIONE_SOCIALE difettava senz’altro di legittimazione passiva in ordine alle pretese azionate dall’appaltatrice ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e che il conseguente annullamento del capo della statuizione di prime cure recante condanna dell’RAGIONE_SOCIALE si rifletteva, ai sensi dell’art. 336, 2° co., cod. proc. civ. , pur sull’ulteriore capo recante condanna della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, ‘non essendo, infatti, più tenuta l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’intero debito nei confronti della società appaltatrice’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava – la corte limitatamente al rapporto tra la ‘COGNOME‘ e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , che erroneamente la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva assunto che il primo dictum fosse nei suoi confronti passato in giudicato.
Evidenziava invero che, sebbene la ‘RAGIONE_SOCIALE non avesse proposto appello avverso la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , nondimeno, in dipendenza dell’appello incidentale esperito dall’RAGIONE_SOCIALE, era
da escludere che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato nei confronti della medesima ‘COGNOME‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava dipoi che, in dipendenza della diversità di petitum e di causa petendi , non si configurava -così come, viceversa, in ipotesi di litisconsorzio ‘ alternativo ‘ -un ‘ unità di rapporto tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’RAGIONE_SOCIALE.
Evidenziava di conseguenza che l’ originaria attrice, benché in primo grado vittoriosa nei confronti di una delle due controparti, era comunque tenuta alla proposizione di appello incidentale condizionato nei confronti della controparte -la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – risultata in prime cure priva di legittimazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava quindi che l’appellata ‘COGNOME‘ a tanto non aveva provveduto con la comparsa di costituzione in appello (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) , sicché la sua domanda nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era da rigettare.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso articolato in tre motivi la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Parimenti ha depositato memoria la ‘RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 100, 343 e 346 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.
Deduce che, in quanto vittoriosa in primo grado, era tenuta alla mera riproposizione in appello delle domande formulate in prime cure (cfr. ricorso, pag. 14) ed infatti ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nei confronti RAGIONE_SOCIALE originari contraddittori (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che l ‘impugnazione incidentale postula l’interesse ad evitare la cristallizzazione di una situazione negativa, situazione negativa che essa ricorrente, appellata in seconde cure, aveva ragione di escludere in considerazione del la ‘mancata contestazione, in via di appello, del proprio diritto di credito’ (così ricorso, pag. 18) .
11. Con il secondo motivo la n. 3, cod.
Deduce che la Corte di Roma ha statuito ‘ ultra petita ‘ ovvero ‘ extra petita ossia ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorso, pag. 20) .
ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ‘, (cfr.
Deduce in particolare che sia l’appellante principale ‘RAGIONE_SOCIALE sia l’appellante incidentale – RAGIONE_SOCIALE -non avevano formulato conclusioni nei suoi confronti, il che avrebbe dovuto indurre la corte d’appello a reputar preclusa la pronuncia di rigetto della domanda da essa ricorrente esperita in prime cure (cfr. ricorso, pag. 20) .
12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per motivazione carente illogica e contraddittoria.
Deduce che il rigetto della sua domanda è illogico (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce che la Corte di Roma ha rilevato che il suo credito doveva ‘ritenersi definitivamente accertato’ e tuttavia non ha esplicitato le ragioni per le quali
aveva interesse alla propo sizione dell’ appello incidentale condizionato (cfr. ricorso, pagg. 22 -23) .
I rilievi postulati dalla delibazione dei motivi di ricorso si connettono e si sovrappongono; il che giustifica la disamina contestuale RAGIONE_SOCIALE esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che in ogni caso sono destituiti di fondamento e da respingere.
Vengono in evidenza, al fondo de ll’articolata materia del contendere, due distinti rapporti sostanziali.
Da un lato , il contratto d’appalto che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE (ora ‘RAGIONE_SOCIALE) e la ‘RAGIONE_SOCIALE ebbero a s tipulare il 21.12.1988.
Dall’altro, la convenzione -concessione intercorsa tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’ allora ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , prefigurante -a giudizio di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – un mandato con rappresentanza conferito dall’RAGIONE_SOCIALE all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 3) .
Evidentemente, la diversità dei titoli sostanziali sottesi ai rapporti processuali de quibus agitur , sortisce un duplice effetto.
15. In primo luogo induce a ricondurre al paradigma della garanzia impropria quella, nella specie, correlatasi alla chiamata in giudizio -da parte dell a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 29.7.2009, n. 17688, secondo cui, in materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della res ponsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o,
comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale) .
Propriamente, i titoli surriferiti, senza dubbio distinti, non possono reputarsi neppure in specifica obiettiva connessione. E tanto per effetto dell’ampi a proiezione del rapporto concessorio intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ( ‘affidamento ad RAGIONE_SOCIALE dell’incarico di prestare una serie di servizi e di attività negoziali’: cfr. a tal particolare riguardo la sentenza d’appello, pag. 5 ) .
16. In secondo luogo induce a reputare che l’ azione iniziale, ossia la domanda esperita dalla ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE, e l’azione successiva, ossia la domanda esperita dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in esito alla domanda di garanzia (impropria) proposta dalla ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell a stessa RAGIONE_SOCIALE ed in esito -lo si è premesso all’estensione da parte della stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dell’originaria sua domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , hanno dato luogo a cause distinte e scindibili (cfr. Cass. (ord.) 28.4.2014, n. 9369; Cass. 23.7.2003, n. 11454) .
Vero è che questa Corte ha puntualizzato che, allorquando il terzo chiamato, lungi dal limitarsi a contestare la domanda di manleva, contesti anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorre in tale evenienza una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo in fase di impugnazione a litisconsorzio processuale (cfr. Cass. 16.5.2013, n. 11968) .
E però una simile evenienza non si prospetta nella fattispecie: la ricorrente ha riferito che nel merito l’RAGIONE_SOCIALE ‘aderiva , sostanzialmente, alle difese svolte dalla Società convenuta (…)’ (così ricorso, pag. 6) .
In questo quadro non possono che formularsi i rilievi che seguono.
Nel segno della scindibilità delle cause la ‘COGNOME‘, all’esito del giudizio di prime cure, era, da un canto, da considerare vittoriosa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, verso la quale aveva espressamente esteso la sua domanda; era, d’ altro canto, da considerare in toto , e ben vero in senso ‘pratico’ non già meramente ‘teorico’, soccombente nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (‘ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa’ : cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 – 3, ove è riprodotto il dispositivo della sentenza di primo grado) .
In tal guisa interesse ad appellare era senza dubbio da scorgere – riverbero della surriferita diversificazione (cfr. Cass. sez. un. 27.10.2000, n. 1142, secondo cui, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori) – limitatamente al rapporto tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sicché il provvedimento terminativo di prime cure che aveva segnato la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE qui ricorrente nella causa scindibile nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE , non poteva che e doveva – esser gravato da appello incidentale ancorché condizionato (cfr. Cass. 16.11.1985, n. 5626, secondo cui l’ appellato vittorioso non è tenuto a proporre impugnazione incidentale – limitandosi a riproporre le domande e le eccezioni respinte, assorbite o non esaminate in primo grado – soltanto se intenda ottenere che la pronuncia sia confermata con una diversa motivazione; qualora invece sia rimasto parzialmente soccombente e voglia conseguire la modificazione in suo favore della sentenza del primo giudice, impugnata in via principale dalla controparte, deve necessariamente proporre l ‘ appello incidentale nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 343 cod. proc. civ. Cfr. altresì Cass. 9.4.2015, n. 7138; nella fattispecie
di cui a tal ultima pronuncia il Tribunale di Locri aveva condannato, in luogo dell’ingiunta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la Regione RAGIONE_SOCIALE, dall’ingiunta chiamata in causa, in quanto asseritamente legittimata passiva al paga mento dell’importo di cui al titolo monitorio ; la Corte d’Appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE contumace in appello l’ ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE‘ in accoglimento del gravame della Regione RAGIONE_SOCIALE, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione, ‘senza pronunciarsi sulla pretesa originariamente vantata dal nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, perché da nessuna delle parti richiestane’; questa Corte, nel respingere il ricorso per cassazione proposto dall’iniziale ricorrente per decreto ingiuntivo, ha reputato corretta la statuizione di seconde cure, siccome il medesimo iniziale ricorrente ‘aveva inteso far valere il rapporto di garanzia dedotto in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE, non la sua pretesa originari a nei confronti dell’effettiva debitrice’ ).
18. I premessi rilievi non esimono questo Collegio da un ‘ ulteriore notazione. Questa Corte spiega che, onde non incorrere nella presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, benché reiterabili in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, devono, tuttavia, esser riproposte in modo specifico, giacché non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. (ord.) 15.10.2020, n. 22311; Cass. (ord.) 1.12.2023, n. 33649; Cass. 11.5.2009, n. 10796) .
Ebbene, la ‘COGNOME COGNOME‘ non ha nel ricorso a questa Corte fornito, in ottemperanza agli oneri di specificità ed ‘autosufficienza’ di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. , puntuale riscontro della specifica reiterazione in seconde cure della domanda in prime cure esperita nei confronti
della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si è chiarito che l’ ‘error in procedendo’ non è rilevabile ex officio e questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ ‘ error ‘ ) .
In pari tempo non può non darsi atto che la puntuale disamina della comparsa in data 12.5.2014, con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ebbe a costituirsi in grado d’appello, in risposta a l primo ed al secondo atto di gravame della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, non fornisce alcun riflesso della specifica reiterazione in secondo grado, ai fini di cui all’art. 346 cod. proc. civ., della domanda già proposta nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ innanzi al tribunale.
Anzi, con la comparsa di costituzione in risposta al duplice gravame principale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ebbe testualmente a prospettare che ‘la sentenza del Giudice di prime cure dovrà essere interamente confermata, anche perché passata in giudicato, quantomeno con riferimento alla posizione della RAGIONE_SOCIALE‘ (così comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , pag. 6) .
In dipendenza, dunque, dell ‘omessa proposizione di appello incidentale condizionato ( omissione neppur ‘ surrogata ‘ dalla specifica reiterazione ex art. 346 cod. proc. civ. dell’inziale domanda nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘) invano la ricorrente adduce che la Corte di Roma ‘ha espressamente dato atto del consolidamento del decisum nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, parte evocata come convenuta nell’originario giudizio’ (così ricorso, pag. 19) .
La menzionata deduzione di parte ricorrente, propriamente, si correla al passaggio motivazionale del secondo dictum , a tenor del quale la ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva ‘invece impugnato le motivazioni della sentenza di primo grado laddove
ha accertato il complessivo credito della società appaltatrice che, quindi, deve ritenersi definitivamente accertato’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidentemente, in difetto di appello incidentale condizionato (e, per giunta, di reiterazione ex art. 346 cod. proc. civ.) il dictum di prime cure ha, sì, acquisito, nello specifico rapporto tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, valenza di giudicato formale e sostanziale, tuttavia, nei termini della reiezione della domanda dalla prima società proposta nei confronti della seconda.
20. Alla luce di tal ultimo rilievo si impone una triplice puntualizzazione.
Triplice puntualizzazione da assolvere, ben vero, all ‘insegna della ‘ regola ‘ per cui la potestas che l’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. devolve a questa Corte, può essere legittimamente esperita -e nel caso de quo senz’altro la si esperisce pur nell’evenienza in cui l’ ‘ error ‘ che inficia la motivazione della statuizione di merito, il cui dispositivo sia nondimeno conforme a diritto, sia -è il caso di specie -‘ in procedendo ‘ e non già ‘ in iudicando ‘ (cfr. Cass. 23.4.2001, n. 5962, secondo cui il potere di correzione della motivazione a norma dell’art. 384, 2° co., cod. proc. civ. è esercitabile anche in presenza di ‘errores in procedendo’, i quali, ove si risolvano in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presentano, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione di legge al quale in generale fa riferimento il 1° co. dell’art. 384 cod. proc. civ.; cfr. Cass. 14.3 .2001, n. 3671; Cass. 28.7.2005, n. 15810; Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731, secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall ‘ ordinamento, nonché dei principi di economia processuale
e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, 2° co., Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un ‘error in procedendo’, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano i n diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell ‘ implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto) .
21. In primo luogo, all’esito del giudizio di prime cure la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era – lo si è detto – risultata in toto vittoriosa nel rapporto con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sicché l ‘appaltante ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva interesse alcuno ad impugnare nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il primo dictum .
È erronea, dunque, l ‘affermazione di cui a pagina 8 della statuizione d’appello e dapprima testualmente riferita, viepiù ch e l’interesse all’impugnazione non può consistere nella mera aspirazione alla correzione della motivazione (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236) .
In secondo luogo, la Corte di Roma in dipendenza dell’omessa proposizione dell’appello incidentale condizionato (e, per giunta, di reiterazione ex art. 346 cod. proc. civ.) non avrebbe dovuto propriamente rigettare la domanda esperita dalla ‘COGNOME‘ nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Avrebbe dovuto, piuttosto, dar atto e dichiarare -ed in questi termini deve intendersi corretto, e si corregge, il secondo dictum -l’inte rvenuto passaggio in giudicato della statuizione di prime cure, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato (‘ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: (…)’) la domanda esperita dalla ‘COGNOME‘ nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
In tal guisa, in ogni caso, invano la ricorrente prospetta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 20) .
In tal guisa, altresì, ingiustificatamente la ricorrente assume che il dictum della corte di merito lascia comunque la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella condizione di dover rispondere del credito da essa ricorrente azionato (cfr. ricorso, pag. 21) .
23. In terzo luogo, indebitamente la ricorrente adduce -con il terzo mezzo -che la Corte di Roma ha reputato necessaria la proposizione dell’appello incidentale condizionato senza esplicitare l’ iter logico-motivazionale a supporto di tale affermazione.
Ben vero, la corte d ‘appello ha enunciato le ragioni del suo assunto (cfr. sentenza d’appello, pag. 8 ) .
E tanto, evidentemente, pur al di là dell ‘ esplicazione del potere di correzione della motivazione ex art. 384, 2° co., cod. proc. civ. in presenza di ‘errores in procedendo’ .
E pur al di là del rilievo per cui, in materia di vizi ‘ in procedendo ‘ , non è consentito alla parte interessata formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l ‘ esame diretto RAGIONE_SOCIALE atti, indipendentemente dall ‘ esistenza o dalla sufficienza e logicità dell ‘ eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944) .
24. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
c ondanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte