Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31464 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA COSE IN CUSTODIA (ART. 2051 C.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 19/11/2025 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 20131/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20131 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione dell ‘ordinanza della Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE pronunciata in data 17 marzo 2023, nel giudizio iscritto al n. 1984 dell’anno 2022 del R.G., recante Repert. n. 658/2023 del 21 marzo 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito
di un incidente avvenuto in una via comunale, a suo dire causato dal dissesto della stessa.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile l’appello dell’attore, ai sensi dell’art. 348 -bis e ter c.p.c., ritenendo che non vi fosse ragionevole probabilità che esso potesse essere accolto.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c..
A seguito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Non è necessario dare conto delle censure formulate con l’unico motivo del ricorso, in quanto quest’ultimo risulta radicalmente inammissibile, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue:
« Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, giacché il ricorrente non ha indicato in ricorso, com’era suo onere, se l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. qui impugnata sia stata comunicata dalla cancelleria, o notificata dalla controparte, né eventualmente in quale data. Infatti, è noto che ‘La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla co municazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione,
nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo’ (Cass. n. 20852/2018; Cass. n. 12988/2019). Pertanto, poiché l’ordinanza impugnata è stata emessa il 17.3.2023, in assenza di tali indicazioni il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso nel rispetto del termine c.d. breve di sessanta giorni, corrente proprio da detta data; al contrario, il ricorso che occupa è stato notificato solo il 12.10.2023, dunque tardivamente, non potendo nelle suddette evenienze trovare applicazione il termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c. ».
Le considerazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. dalla parte ricorrente non sono idonee a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione accelerata.
In primo luogo, certamente non è condivisibile la singolare tesi sviluppata in tale memoria, secondo la quale, poiché il presente ricorso, avverso ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’appello per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 -bis e ter c.p.c., è stato proposto dopo il 28 febbraio 2023, ad esso non sarebbe applicabile il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso art. 348ter , comma 3, c.p.c., per l’impugnazione della decisione di primo grado (termine applicabile anche per l’impugnazione della stessa ordinanza, nel caso in cui ciò sia ammesso), dovendo
ritenersi operativa l’ abrogazione di tale disposizione, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, infatti, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.
Nella specie, sia il giudizio di primo grado che quello di appello erano pendenti anteriormente al 28 febbraio 2023, sicché la disciplina di cui agli artt. 348bis e ter c.p.c., che prevede la dichiarazione di inammissibilità dell’appello quando l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve ritenersi integralmente applicabile, anche nella parte in cui regolamenta le modalità ed i termini per la proposizione del ricorso per cassazione.
Il comma 4 dell’art. 35 , richiamato da parte ricorrente, che prevede l’applicazione delle nuove norme alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, non può incidere su tale disciplina speciale, che continua a operare nei procedimenti già pendenti. Si determinerebbe, in caso contrario, un inammissibile vuoto di tutela, in quanto l’ordinanza di inammissibilità del gravame non è, di regola, autonomamente impugnabile e il termine lungo previsto dall’ art. 327 c.p.c. per l’impugnazione della sentenza di primo grado potrebbe essere già decorso alla data di emissione della stessa.
D’altra parte, quelle contenute negli abrogati artt. 348 -bis e ter c.p.c., che disciplinano l’istituto richiamato del cd. ‘ filtro ‘ in appello sono norme che (come dimostra anche la loro collocazione codicistica) disciplinano l’impugnazione della decisione di merito (identificandola, appunto, in quella di primo grado), onde
la loro applicabilità o meno ai giudizi in corso, ai fini della disciplina transitoria in esame, va valutata in base alla data di pendenza dell’appello (definito con le peculiari modalità ivi descritte), non del giudizio di legittimità.
Le norme richiamate formano un sistema chiuso e coerente, la cui applicazione non può essere parziale e, poiché certamente l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello di cui all’art. 348 -bis c.p.c. è possibile in tutti i giudizi pendenti in secondo grado alla data del 28 marzo 2023, per l’ eventuale giudizio di legittimità conseguente a tale ordinanza non può che applicarsi integralmente la medesima disciplina, indipendentemente dalla data di proposizione del ricorso per cassazione, il quale, dunque, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 348 -ter , comma 3, c.p.c..
In ogni caso, anche al di là di quanto sin qui esposto, il ricorso sarebbe da ritenere, comunque, inammissibile, essendo diretto espressamente (ed esclusivamente) ad impugnare l’ordinanza della corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente avverso la decisione di primo grado ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 -bis , comma 1, e 348ter , comma 1, c.p.c. (e ciò anche a prescindere da ulteriori motivi di inammissibilità delle censure formulate con il ricorso).
In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348 -ter , comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclusivamente avverso la sentenza di primo grado.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte d’appello può essere autonomamente impugnata: si tratta dei soli casi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, in cui si precisa altresì che « l’ordinanza di
inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio ‘prognostico’ ch e la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione »; conf., ex plurimis : Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 13835 del 22/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 35279 del 30/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023).
Siffatti vizi, nella specie, sono palesemente insussistenti e, comunque, neanche deAVV_NOTAIOi dalla parte ricorrente, che si duole esclusivamente del merito della decisione di rigetto della sua domanda.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c..
La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 6.5 00,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali ( dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.500,00 (seimila cinquecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 6.500,00 (seimila cinquecento/00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME