Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4139 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1189/2020 depositata il 30 giugno 2020 della Corte di appello di Firenze.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pistoia ha respinto l’opposizione da lui spiegata avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti su ricorso di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: decreto ingiuntivo emesso per l’importo complessivo di euro 189.350,71 a fronte del saldo di un conto corrente ordinario per il quale era operante una fideiussione rilasciata dall’appellante.
La Corte di appello di Firenze, nel contraddittorio con la banca, costituita in giudizio, ha pronunciato in data 30 giugno 2020 sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il gravame.
Contro questa pronuncia ricorre per cassazione, con un unico motivo, NOME COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la quale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorrente denuncia per cassazione la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., oltre che l’ illogicità e contraddittorietà della motivazione. Contesta la pronuncia di inammissibilità del gravame assumendo che il proposto appello risulterebbe essere sufficientemente specifico; rileva che il giudizio di genericità del gravame sarebbe errato in concreto, visto che l’atto di impugnazione consentirebbe di individuare con certezza le ragioni dell’appello e le statuizioni impugnate; sostiene, infine, che la Corte di appello sarebbe incorsa in alcuni travisamenti e che la stessa non avrebbe potuto pronunciarsi, nel merito, sulla fondatezza dei singoli motivi di gravame, avendo reso una statuizione di inammissibilità dell’impugnazione .
─ Il motivo e nel complesso infondato e il ricorso deve essere respinto.
La Corte di appello ha rilevato che i motivi posti a fondamento dell’impugnazione costituivano mera riproposizione delle camera di consiglio 22.11.2023
argomentazioni difensive già spiegate in primo grado, e oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Ha spiegato che dal raffronto tra le argomentazioni contenute nel provvedimento oggetto di gravame e le doglianze esposte nell’atto di appello, emergeva che quest’ultimo era carente di una parte argomentativa atta a contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice, difettando esso della rappresentazione delle ragioni di dissenso dalla motivazione della pronuncia impugnata. Tale conclusione è stata poi illustrata avendo riguardo ai singoli motivi di appello.
Come è noto, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481).
La sentenza impugnata appare coerente con tale principio di diritto e i rilievi svolti dai ricorrenti non valgono a superare quanto affermato dalla Corte di merito.
Va anzitutto osservato che il ricorso per cassazione risulta carente di specificità, in quanto, non riproducendo, nella parte che interessa, i passaggi della sentenza di primo grado investiti dall’impugnazione (e limitandosi a replicare «i passaggi fondamentali del percorso argomentativo seguito dal primo Giudice» riportati nella pronuncia di
appello) non consente di comprendere se e in che misura le statuizioni di primo grado siano state efficacemente aggredite. Come è noto, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo , in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). Sotto tale aspetto è da rilevare che il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass. 1 marzo 2022, n. 6769).
Il difetto di specificità sopra evidenziato non consente nemmeno di apprezzare l’esistenza o meno dei travisamenti in cui, a detta del ricorrente, sarebbe incorsa la Corte di merito ne ll’individuazione de i
conti interessati ad alcune delle censure contenute n ell’atto di appello (quelle relative agli estratti conto e all’affidamento : pagg. 18 ss. del ricorso per cassazione) : né l’istante si mostra in grado di spiegare quale incidenza abbia l’errore nella qualificazione e nella numerazione dei suddetti rapporti sulla statuizione di inammissibilità, qui censurata.
Non merita condivisione, infine, la doglianza basata sul rilievo per cui la Corte di appello avrebbe proceduto all’esame , nel merito, di alcune delle censure articolate nell’atto di appello.
È da ritenere, infatti, che detta evenienza implichi, puramente e semplicemente, che la Corte di appello abbia impropriamente qualificato inammissibile un appello che invece andava, nell’insi eme, rigettato. Questa Corte ha avuto già modo di precisare che l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l’intero contenuto dell’atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d’impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l’esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l’eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all’esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. 7 ottobre 2015, n. 20124).
3. ─ Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater ,
del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione