Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9113-2022 proposto da:
COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 435/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 2838/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. 9113/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/11/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 31 gennaio 2022, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo depositato in data 2 dicembre 2020 da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia di primo grado, datata 2 nove mbre 2020, che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa dalla società;
la Corte territoriale ha ravvisato una ‘violazione del ne bis in idem ‘ in quanto un precedente reclamo della stessa parte era stato dichiarato improcedibile con sentenza del 16 settembre 2021 per omessa notificazione;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; non ha svolto attività difensiva la società, benché intimata con notificazione effettuata in data 30 marzo 2022;
parte ricorrente ha anche comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
col motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 358 e 273 c.p.c., deducendo che, per mero errore, era stato iscritto a ruolo il medesimo reclamo due volte, il primo gravame in data 1° dicembre 2020 e il secondo il giorno successivo, quando non si era consumato il termine per impugnare la decisione di primo grado; si eccepisce che la Corte adita non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il secondo reclamo in quanto lo stesso era stato proposto quando
l’improcedibilità del primo non era stata ancora dichiarata, in quanto intervenuta solo in data 16 settembre 2021;
2. il motivo è fondato;
la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto secondo cui: ‘Il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata – a norma dell’art. 358 c.p.c. – non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell’appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice’ (Cass. n. 4658 del 2020, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; v. pure, sul principio di consumazione dell’impugna zione, Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024);
3. pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al principio richiamato e provvederà alle spese;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 novembre