Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28185 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28185 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20733/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 2619/2022, pubblicata il 30 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1436/2020, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e ha accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE contro un verbale di accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2619/2022, ha dichiarato inammissibile in quanto il gravame sarebbe stata incentrato sulla sola questione di rito e non avrebbe riguardato il merito.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 434 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell ‘affermare che, essendo inammissibile l’appello in ordine al capo della sentenza di primo grado relativa al merito, avrebbe dovuto essere proposto regolamento di competenza.
La censura è fondata.
Sostanzialmente l’RAGIONE_SOCIALE contesta l’affermazione della Corte d’appello di Napoli secondo la quale avrebbe omesso ogni censura sulla statuizione di merito, a proposito della quale si sarebbe limitato a reiterare sinteticamente gli argomenti esposti nel primo grado di giudizio, senza fare alcun riferimento alle ragioni della decisione esposte alle pagine da 9 a 16 della sentenza gravata.
Questa considerazione, peraltro, non è sufficiente a rendere condivisibile la decisione di appello.
Il Tribunale di Napoli ha accolto nel merito l’opposizione , affermando che:
‘sulla ripartizione dell’onere probatorio circa la debenza della somma richiesta in pagamento, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria gravava sull’istituto previdenz iale resistente.
Nella propria memoria di costituzione, tardivamente depositata, l’RAGIONE_SOCIALE nulla osserva nel merito della pretesa, limitandosi a sollevare eccezioni di carattere esclusivamente formale. Né ha formulato istanze istruttorie a sostegno della creditoria asseritamente vantata.
Solo nelle note autorizzate l’istituto chiedeva assumersi a testi gli ispettori che avevano proceduto ad elevare il verbale unico. Tale richiesta veniva rigettata perché irrituale ed inammissibile non solo in quanto la costituzione era stata tardiva ma anche in quanto non formulata in detto atto.
Agli atti non emergono dati fattuali su cui fondare la sussistenza della pretesa creditoria avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società somministratrice’.
Si tratta di un passaggio della motivazione presente a pagina 16 della sentenza di primo grado che ha concluso un ragionamento la cui esposizione era iniziata verso pagina 9.
A sua volta, l’RAGIONE_SOCIALE, nel proprio appello, ha contestato questa parte della decisione del Tribunale di Napoli, lamentando l’erroneità nel merito della sentenza: ciò ha fatto con una lunga censura, riportata alle pagine da 17 a 23 del ricorso per cassazione, al quale si rinvia.
Detta censura, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, risponde all’affermazione del giudice di prime cure in ordine all’assolvimento dell’onere della prova gravante sull’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, integra gli estremi di una doglianza nel merito.
Stando così le cose, il giudice di appello non avrebbe mai potuto applicare il principio enunciato da Cass., Sez. 6 – 3, n. 26995 del 5 ottobre 2021, per il quale, ‘Quando la sentenza d’appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi -ritenuta sussistente quest’ultima -decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest’ultimo,
incluso il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte’.
Infatti, detto principio presuppone che nessuna censura di merito sia stata sollevata.
Al contrario, qualora una censura del genere sia, comunque, presente, assieme ad un motivo sulla competenza, il giudice del gravame non può dichiararlo inammissibile per ché ‘ le deduzioni relative al merito della decisione sono del tutto carenti’, ma deve , innanzitutto, esaminare la contestazione sulla competenza e, solo una volta rigettatala, può decidere sul merito, eventualmente dichiarando inammissibile la relativa doglianza.
In pratica, nella specie, il giudi ce dell’appello poteva solo verificare se la statuizione di primo grado fosse stata criticata o meno nel merito, ma, accertata l’esistenza di un motivo sul punto (nel presente caso , articolato per più pagine), non poteva ritenere il ricorso a priori inammissibile e, quindi, imporre alla parte l’onere di proporre regolamento facoltativo di competenza, ma doveva statuire sull’appello per come presentato.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘L’appello proposto dall’originario convenuto, soccombente davanti al tribunale, contro il rigetto della sua eccezione di incompetenza per territorio in favore di ufficio giudiziario situato in altro distretto e avverso l’accoglimento, nel merito, del ricorso presentato in primo grado dalla controparte non può essere dichiarato inammissibile solo perché la contestazione di tale accoglimento, pur esistente, è ritenuta inammissibile, sul presupposto che, essendo stati ritualmente articolati esclusivamente i motivi sulla questione preliminare, avrebbe dovuto essere presentato regolamento facoltativo di competenza e non appello ‘ .
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME