Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28185 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28185  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20733/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t., rappresentata  e  difesa  dagli  Avv.ti  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  DI  NAPOLI  n.  2619/2022, pubblicata il 30 giugno 2022.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  26/09/2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il  Tribunale  di  Napoli,  nel  contraddittorio  delle  parti,  con  sentenza  n. 1436/2020,  ha  rigettato  l’eccezione  di  incompetenza  per  territorio  sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE  e ha accolto  l’opposizione  proposta  da  RAGIONE_SOCIALE contro un verbale di accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2619/2022, ha dichiarato inammissibile in quanto il gravame sarebbe stata  incentrato  sulla  sola  questione  di  rito  e  non  avrebbe riguardato il merito.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
RAGIONE_SOCIALE  si  è  difesa  con  controricorso  e  ha  depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con  un  unico  motivo  parte  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 43 e 434 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell ‘affermare che, essendo inammissibile l’appello in ordine al capo della sentenza  di  primo  grado  relativa  al  merito,  avrebbe  dovuto  essere  proposto regolamento di competenza.
La censura è fondata.
Sostanzialmente l’RAGIONE_SOCIALE contesta l’affermazione della Corte d’appello di Napoli secondo la quale avrebbe omesso ogni censura sulla statuizione di merito, a proposito della quale si sarebbe limitato a reiterare sinteticamente gli argomenti esposti nel primo grado di giudizio, senza fare alcun riferimento alle ragioni della decisione esposte alle pagine da 9 a 16 della sentenza gravata.
Questa considerazione, peraltro, non è sufficiente a rendere condivisibile la decisione di appello.
Il Tribunale di Napoli ha accolto nel merito l’opposizione , affermando che:
‘sulla ripartizione dell’onere probatorio circa la debenza della somma richiesta in  pagamento,  secondo  l’orientamento  giurisprudenziale  sopra  richiamato, l’onere  di  provare  i  fatti  costitutivi  della  propria  pretesa  creditoria  gravava sull’istituto previdenz iale resistente.
Nella propria memoria di costituzione, tardivamente depositata, l’RAGIONE_SOCIALE nulla osserva nel merito della pretesa, limitandosi a sollevare eccezioni di carattere esclusivamente  formale.  Né  ha  formulato  istanze  istruttorie  a  sostegno  della creditoria asseritamente vantata.
Solo nelle note autorizzate l’istituto chiedeva assumersi a testi gli ispettori che avevano proceduto ad elevare il verbale unico. Tale richiesta veniva rigettata perché irrituale ed inammissibile non solo in quanto la costituzione era stata tardiva ma anche in quanto non formulata in detto atto.
Agli atti non emergono dati fattuali su cui fondare la sussistenza della pretesa creditoria avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società somministratrice’.
Si  tratta  di  un  passaggio  della  motivazione  presente  a  pagina  16  della sentenza di primo grado che ha concluso un ragionamento la cui esposizione era iniziata verso pagina 9.
A  sua  volta,  l’RAGIONE_SOCIALE,  nel  proprio  appello, ha  contestato  questa  parte  della decisione  del  Tribunale  di  Napoli, lamentando  l’erroneità  nel  merito  della sentenza: ciò ha fatto con una lunga censura, riportata alle pagine da 17 a 23 del ricorso per cassazione, al quale si rinvia.
Detta  censura,  a  prescindere  dalla  sua  condivisibilità  o  meno,  risponde all’affermazione del giudice di prime cure in ordine all’assolvimento dell’onere della prova gravante sull’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, integra gli estremi di una doglianza nel merito.
Stando così le cose, il giudice di appello non avrebbe mai potuto applicare il principio enunciato da Cass., Sez. 6 – 3, n. 26995 del 5 ottobre 2021, per il quale, ‘Quando la sentenza d’appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi -ritenuta sussistente quest’ultima -decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest’ultimo,
incluso il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte’.
Infatti, detto principio presuppone che nessuna censura di merito sia stata sollevata.
Al  contrario,  qualora  una  censura  del  genere  sia,  comunque,  presente, assieme  ad  un  motivo  sulla  competenza,  il  giudice  del  gravame  non  può dichiararlo inammissibile per ché ‘ le deduzioni relative al merito della decisione sono del tutto carenti’, ma deve , innanzitutto, esaminare la contestazione sulla competenza e, solo una volta rigettatala, può decidere sul merito, eventualmente dichiarando inammissibile la relativa doglianza.
In  pratica,  nella  specie,  il  giudi ce  dell’appello  poteva  solo  verificare  se  la statuizione di primo grado fosse stata criticata o meno nel merito, ma, accertata l’esistenza di un motivo sul punto (nel presente caso , articolato per più pagine), non poteva ritenere il ricorso a priori inammissibile e, quindi, imporre alla parte l’onere di proporre regolamento facoltativo di competenza, ma doveva statuire sull’appello per come presentato.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘L’appello proposto dall’originario convenuto, soccombente davanti al tribunale, contro il rigetto della sua eccezione di incompetenza per territorio in favore di ufficio giudiziario situato in altro distretto e avverso l’accoglimento, nel merito, del ricorso presentato in primo grado dalla controparte non può essere dichiarato inammissibile solo perché la contestazione di tale accoglimento, pur esistente, è ritenuta inammissibile, sul presupposto che, essendo stati ritualmente articolati esclusivamente i motivi sulla questione preliminare, avrebbe dovuto essere presentato regolamento facoltativo di competenza e non appello ‘ . 
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME