Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3330  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 36833/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio della polizza n. 1574647 , difesi  dall’AVV_NOTAIO,  domiciliati  a  RAGIONE_SOCIALE presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE  in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso  la  sentenza  della  Corte  di  appello  di  RAGIONE_SOCIALE  n.  5917/2019 del l’ 1/10/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La committente RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE le due società appaltatrici, l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE per la condanna in solido al risarcimento dei danni in ammontare pari a € 1.980.991 da esecuzione di due contratti di appalto di servizi, rispettivamente di RAGIONE_SOCIALE armata e di piantonamento di un immobile. Allegati erano danni provocati da intrusioni e saccheggi ad opera di ignoti. La RAGIONE_SOCIALE proponeva riconvenzionale di condanna al corrispettivo dei servizi in ammontare pari a circa € 97.474. Su chiamata in garanzia da parte dell’INCR, si costituivano in giudizio gli RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale rigettava la domanda dell’attrice e accoglieva la riconvenzionale della HSC in ammontare pari a circa € 51.523 per compensi. In appello, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, a cui l’immobile per cui è causa era stato conferito in sede di aumento di capitale, secondo grado, è stata confermata la pronuncia di primo grado di accoglimento della riconvenzionale.
Ricorre in cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con due motivi, illustrati da memoria. Resistono la RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE con distinti controricorsi. Rimangono intimati RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 30 ss.) denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.
Il secondo motivo (p. 35) denuncia la violazione degli artt. 111 co. 6 cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di motivare il rigetto dell’appello avverso l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi formulata dall’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE. La sentenza sostiene che l e argomentazioni d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. «assorbono anche le ragioni di infondatezza
dell’appello proposto con riferimento alla questione della domanda riconvenzionale che era stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del saldo delle fatture emesse». La ricorrente rileva che le ragioni del rigetto/assorbimento dell’appello sono incomprensibili (ed ha riportato esaurientemente il proprio motivo di appello a p. 23-26 del ricorso).
2. -Il primo motivo è fondato.
Nella parte censurata dal primo motivo (p. 3-7), la sentenza argomenta come segue in questo capoverso: «La società appellante non ha formulato dei motivi di appello rubricati distintamente ma ha censurato la sentenza contestando l’intera motivazione del primo giudice e sostenendo l’erroneità del decisum per ragioni e considerazioni che appaiono solo formali ma senza una formale e concreta indicazione di punti erronei o di argomentazioni non conformi a fatto od al diritto, non riportando quelle ‘modifich e che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado’ (ex art. 342 c.p.c.). L’appellante non evidenzia specificatamente dove si annidi l’errore del giudicante; in secondo luogo, non dimostra per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato se il giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste. Sotto quest’ultimo profilo, in effetti, l’appello è perciò inammissibile. Ma l’appello, unitariamente valutato, risulta inammissibile anche per un’altra ragione. Il Tribunale, infatti, per respingere la domanda, aveva utilizzato una articolata ratio decidendi. Questa ratio decidendi (legata alle ragioni che avevano determinato l’impossibilità di stabilire il nesso di causa tra la condizione degradata dell’immobile e l’attività di RAGIONE_SOCIALE e controllo commissionata alle appellate) non ha formato oggetto di specifica censura da parte della odierna parte appellante, che si è limitata ad argomentare i motivi di appello sulla sola questione dell’inadempimento astratto delle società appellate alle obbligazioni legate alle visite ispettive ed ai controlli sul luogo (senza spiegare quale fosse stata la concreta incidenza dell’indicato inadempimento nel momento in cui erano effettivamente
avvenuti i vari e ripetuti episodi di danneggiamento che avevano interessato – nel tempo – l’immobile in questione, anche prima della conclusione dei contratti del 2009)». La Corte di appello ha riportato poi un altro brano della sentenza di primo grado in cui si accertava «la condotta poco accorta della società attrice che provocava il distacco dell’energia elettrica determinando così l’interruzione dell’attività dei dispositivi di antifurto elettronici segnalata sin dal 11/08/2010 senza nessun risultato». La Corte di appello ha ribadito infine che tale ratio non ha avuto alcuna censura da parte della appellante e che ciò determina l’inammissibilità dell’impugnazione e la conferma della decisione di primo grado, assorbendo «anche le ragioni di infondatezza dell’appello proposto con riferimento alla questione della domanda riconvenzionale che era stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del saldo delle fatture emesse».
3. -C ontrariamente a quanto mostra di ritenere l’RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso, la parte ricorrente ha -come si è potuto constatare da un accesso ai fascicoli di causa -rispettato i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c. ed ha efficacemente criticato le più rationes decidendi della pronuncia di primo grado (ammesso e non concesso che sia persuasiva la ricostruzione di una tale pluralità di ragioni compiuta dalla Corte di appello).
L’atto di appello tratta infatti analiticamente della sussistenza del nesso causale tra lo stato di devastazione dell’immobile de quo e gli obblighi gravanti a carico di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dai contratti stipulati con la parte attrice, indicando le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere la sussistenza del nesso. Nel ricorso (p. 17 ss.) se ne riportano i brani rilevanti, in cui si argomenta che «nessuna delle due società incaricate della RAGIONE_SOCIALE dell’immobile ha provvedu to a segnalare tempestivamente un evento che, considerata la sua enorme portata, ha richiesto evidentemente un lungo periodo di tempo per il suo verificarsi e soprattutto la presenza di numerose persone e adeguati mezzi per asportare il materiale divelto. Si ricorda infatti che l’immobile aveva subito gravi
danneggiamenti su tutti i piani dell’edificio, ai controsoffitti, pavimenti e rivestimenti, sono state rimosse e sottratte numerose parti degli impianti, come ad esempio i fili di rame presenti nei cavi elettrici, motori ed altri parti elettriche, mobiletti fan coil, pezzi di sanitari e rubinetteria, parti di apparati delle cabine elettriche, delle centrali termiche e dei gruppi frigoriferi, elementi degli impianti di elevazione, etc. Risulta pertanto evidente che qualora la RAGIONE_SOCIALE avesse eseguito diligentemente i propri obblighi contrattuali, effettuando visite ispettive in orari diversi e quindi imprevedibili, le pattuglie delegate ai servizi di ronda e di ispezione interna del perimetro dell’immobile avrebbero certamente intercettato i soggetti non autoriz zati all’interno dell’area, sventando in tal modo gli intenti criminosi. Allo stesso modo, qualora la HSC avesse effettuato diligentemente l’attività di piantonamento all’interno dell’edificio con personale in divisa, qualificato ed addestrato, il personal e si sarebbe di certo accorto della presenza di malintenzionati all’interno dell’Immobile. In particolare, con riferimento alla HSC, è la stessa RAGIONE_SOCIALE a rilevare che in occasione di un accesso presso l’immobile non era stato rinvenuto nessun addetto della HSC all’interno dell’edificio . Priva di fondamento è, pertanto, l’argomentazione del Tribunale nel ritenere non provato il nesso causale tra la condotta delle appellate ed i danni causati». Seguono indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso attesta inoltre (p. 20 ss.) che l’atto di appello ha attaccato anche l’argomentazione relativa alla condotta negligente nel distacco dell’energia elettrica, segnalando che l’unica comunicazione che aveva ad oggetto tale aspetto era del 10/08/2010, mentre successivamente nessuna delle due società appaltatrici si curava più di segnalare il problema alla committente, che in ogni caso si era attivata presso il fornitore del servizio, aggiungendo che dal 10/08/2010 al 12/11/2010 né RAGIONE_SOCIALE né RAGIONE_SOCIALE non effettuavano alcuna ulteriore segnalazione riguardo la mancanza di energia elettrica ed anzi continuavano a prestare servizio, senza eccepire alcuna difficoltà operativa o anomalia per oltre 3 mesi. Nell’atto di appello si argomentava quindi che, se la mancanza
di energia avesse costituito effettivamente una limitazione al servizio, le due società appaltatrici avrebbero dovuto informare diligentemente la committente dell’impossibilità di svolgere il proprio incarico o anche chiedere lo scioglimento del contratto al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità. Si concludeva nel senso che: «Non avendo agito in tal modo, è palese che entrambe le convenute avessero ritenuto di poter adempiere ugualmente ai propri obblighi contrattuali. Significativa al riguardo è la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE non abbia mai sollevato alcuna eccezione in relazione alla mancanza di energia elettrica durante la vigenza del contratto, atteso che i propri operatori prestavano RAGIONE_SOCIALE all’interno dell’immobile.
-Parimenti fondato è il secondo motivo.
La motivazione della Corte di appello sul punto è in effetti apparente, poiché non è dato comprendere come ed in che senso le argomentazioni d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. possano «assorbire» anche le ragioni di infondatezza dell’appello proposto con riferimento alla questione della domanda riconvenzionale che era stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del saldo delle fatture emesse.
-Sono accolti entrambi i motivi di ricorso, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del