SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1214 2025 – N. R.G. 00001247 2024 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME avv. NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
Consigliere NOME Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1247/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Foggia alla INDIRIZZO
appellante
contro
), in persona del legale rappresen-
P.
tante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Foggia, alla INDIRIZZO
appellato avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n°1980/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 19.7.2024 (Comunione e , impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali ), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 18.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.1.2015, la sig.ra impugnava, dinanzi al Tribunale di Foggia, la delibera assembleare approvata dal convenuto in data 7.2.2014, eccependone la nullità e chiedendo, altresì, la revoca
dell’amministratore in carica con nomina di un amministratore giudiziario.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dell’a ttrice al risarcimento del danno ai sensi dell’art 96 c.p.c. –
Il processo di primo grado veniva istruito sulla sola base degli atti depositati.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava, altresì, la sig.ra lle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.-
Avverso la decisione di primo grado propone appello la sig.ra la quale, abbandonati tutti gli altri motivi sollevati in primo grado, limita il proprio gravame ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ripropone la propria eccezione preliminare di nullità della deliberazione assembleare, per violazione dei termini ex art. 66 disp. att. c.c.-
Si è costituito in giudizio il che resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza impugnata con la condanna dell ‘ appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è inammissibile.
L ‘ art. 342 c.p.c. stabilisce l’appello deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c., cui rinvia, e, dunque, l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico; deve indicare, per ciascuno dei motivi di gravame, il capo della decisione impugnato in relazione al quale deve specificare le censure proposte, le norme violate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L ‘ appello della sig.ra è privo di tutti questi requisiti.
L ‘ avvio del gravame è il seguente: ‘ Il Giudice di primo grado, erroneamente ed infondatamente, ha ritenuto di rigettare la domanda non esaminando specificatamente l’eccezione d’inefficacia della delibera impugnata relativa alla mancata convocazione assembleare ‘ (cfr. appello, pag. 2).
Come si evince dalla scarna indicazione della causa petendi , manca completamente la indicazione dei fatti di causa e, soprattutto, del perché il Tribunale di Foggia avrebbe errato nella loro ricostruzione.
La sig.ra inoltre, non ha neppure individuato il capo della decisione che ha impugnato, limitandosi ad affermare che ‘ Come già evidenziato e precisato in primo grado, infatti, la comunicazione della convocata e tenuta assemblea del 07.10.2014 non
è pervenuta all’appellante nel rispetto del termine regolamentare, poiché la raccomandata di comunicazione del deliberato assembleare è stata ricevuta successivamente alla convocata assemblea ‘ (cfr. pag. 3).
Un ‘ affermazione apodittica, priva di riferimenti precisi, che rimanda per relationem , in maniera inammissibile, agli atti di causa di primo grado, dei quali dà per scontato il contenuto, omettendo qualsivoglia riferimento specifico alle doglianze sollevate in primo grado ed alle ragioni in base alle quali la decisione appellata sarebbe illegittima o erronea.
Il rinvio per relationem agli atti di primo grado avrebbe dovuto essere compiuto in modo tale da rendere comprensibili le ragioni esposte e l ‘ erroneità della decisione impugnata alla luce del contenuto dei medesime e delle ragioni in essi esposte.
La sig.ra al contrario, si è risolta ad esporre un astratto ed imprecisato richiamo a quanto ‘ già evidenziato e precisato in primo grado ‘ , con una modalità di confezionamento del suo atto processuale che viola i criteri di specificità del motivo di gravame, fissati dall ‘ art. 342 c.p.c.-
Ma vi è di più.
L ‘ incipit del gravame, su riprodotto, lascerebbe intendere che oggetto dell ‘ impugnazione sarebbe l ‘ omesso esame, da parte del Tribunale di Foggia, dell ‘ eccezione preliminare di nullità della deliberazione impugnata, per non essere stata regolarmente inviata la comunicazione della sua indizione nel termine di cinque giorni antecedenti la data fissata per l ‘ adunanza.
E, dunque, la sig.ra contesta al Tribunale di Foggia il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c.-
Orbene, sta di fatto che, contrariamente a quanto assume l ‘ appellante, il primo giudice, dopo aver premesso i fatti di causa, ha accertato che ‘ ( … ) nel caso di specie, l’avviso di convocazione dell’assemblea in prima convocazione per il giorno 06.10.2014, e in seconda convocazione per il giorno 07.10.2014, è stato spedito alla condomina a mezzo raccomandata a.r. n. NUMERO_DOCUMENTO in data 25.08.2014 e risulta ritirato dalla stessa in data 25.09.2014, come si evince dall’avviso di ricevimento depositato in atti ‘ (cfr. sentenza, pag. 2).
Il vizio di omissione di pronuncia è insussistente.
Ma vi è ancora di più.
Il passo motivazionale su riprodotto, che poggia su una ricostruzione dei fatti di causa sulla base di documentazione inoppugnabile, non è stato specificamente impugnato dalla sig.ra la quale, pervero, non lo ha nemmeno individuato all ‘interno
del motivo di gravame.
E, dunque, la sig.ra on solo non ha chiarito perché, a suo dire, ‘ Come già evidenziato e precisato in primo grado, infatti, la comunicazione della convocata e tenuta assemblea del 07.10.2014 non è pervenuta all’appellante nel rispetto del termine regolamentare ‘ , circostanza recisamente smentita dalle risultanze probatorie; ma ha addirittura invocato un error in procedendo della sentenza impugnata (ovverossia l ‘ asserita omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della convocazione in assemblea) che risulta palesemente destituito di fondamento giuridico, da momento che tale questione preliminare è stata specificamente esaminata e decisa dal Tribunale di Foggia.
L ‘ inammissibilità dell ‘ intero gravame è marchiana.
Il Condomìnio appellato ha chiesto la condanna dell ‘ appellante al risarcimento del danno per temerarietà della lite in quanto ‘ Nel caso specifico appare evidente che l’odierna appellante, nonostante la sussistenza della prova certa e documentata, fornita dal condominio qui deducente, dell’avvenuta trasmissione nei termini dell’ avviso di convocazione dell’assemblea e nonostante il rigetto della domanda proposta nel giudizio di prime cure, ha ritenuto di procedere anche in sede di appello senza, tra l’altro, contestare specificamente la sentenza di primo grado ( … ) ‘ (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 6).
La domanda va accolta.
Il tenore del gravame, al di là delle gravi carenze espositive su rimarcate, espone un unico motivo di gravame con il quale deduce l ‘ esistenza di un vizio di omissione di pronuncia inesistente.
Il comportamento processuale dell ‘ appellante, che già di per sé denota una colpa grave nel confezionamento dell ‘ atto e nell ‘ esposizioni delle ragioni del contendere, risulta vieppiù temerario in quanto la sig.ra ha volutamente ignorato la chiara indicazione con la quale il Tribunale di Foggia, esaminando la documentazione versata in atti, ha accertato la regolare trasmissione dell ‘ avviso di convocazione dell ‘ assemblea condominiale.
Non solo ella ha omesso di individuare la ratio decidendi della sentenza appellata; ma ha, altresì, redatto un atto di appello completamente avulso dalla realtà processuale, così come inoppugnabilmente risultante dalla disamina dei documenti versati agli atti del giudizio di primo grado.
Per tutto quanto sopra esposto questa Corte, visto l ‘ art. 96, co. 1, c.p.c., condanna la sig.ra l risarcimento del danno, nei confronti del condominio
‘ che liquida equitativamente in un importo pari alla metà delle spese di
giudizio.
Queste ultime, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall’appellante nell’atto di gravame (€ 25.000,00) , eccezion fatta per la fase di trattazione, che viene liquidata nei valori minimi di tariffa.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché la sig.ra versi all’Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l’iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
nei confronti del così dispone:
dichiara inammissibile l ‘ appello;
condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della che liquida in € 4.237,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
condanna , al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore del che liquida equitativamente in € 2.118,50;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell’art. 1bis dell’art. 13 cit. –
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente dott. NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore avv. NOME COGNOME