Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2578 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9271/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE n. 2186/2019 depositata il 10/09/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME conveniva in giudizio il proprietario di un natante, NOME COGNOME, al fine di chiedere la condanna dello stesso alla restituzione della somma complessiva di oltre settantasettemila euro ( € 77.968,86 ), sostenendo di avere, su richiesta del COGNOME, anticipato somme per spese di gestione dell ‘ imbarcazione dietro promessa di restituzione;
in subordine, laddove il rapporto fosse stato ritenuto di natura non contrattuale, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla restituzione delle somme o al pagamento di un indennizzo, dando atto che i pagamenti effettuati si erano risolti in un suo ingiustificato arricchimento; e, a sostegno della propria domanda, l ‘ attore produceva fatture emesse direttamente nei suoi confronti e una quietanza della Capitaneria di porto;
il convenuto si costituiva in giudizio, negando l ‘ esistenza degli accordi prospettati nella domanda e deducendo che vi fosse stata, per un periodo, la comproprietà dell ‘ imbarcazione, eccependo poi l ‘ inidoneità della documentazione prodotta quale prova di pagamento, nonché la prescrizione, almeno in parte, del diritto fatto valere;
il Tribunale di Lucca, rigettate le richieste istruttorie dell ‘ attore, ritenuta non raggiunta la prova circa l ‘ esistenza di qualsivoglia tipo di accordo tra le parti, rilevata l ‘ impossibilità di accogliere le pretese anche ove qualificate ex art. 2041 cod. civ., o ex art. 2043 cod. civ., respingeva la domanda proposta dal COGNOME;
NOME COGNOME proponeva appello;
con sentenza n. 2186 del 10/09/2019 la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha respinto il gravame confermando la sentenza impugnata;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con nove motivi, NOME COGNOME;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
entrambe le parti hanno depositato memoria (la difesa del COGNOME denominandola «Note illustrative») per l ‘ adunanza camerale del 30/11/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che:
il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:
I) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 342 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: il ricorrente lamenta la mancata motivazione della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha espresso la carenza del requisito di specificità dell ‘ appello ex art. 342 cod. proc. civ.;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2726, 2729 cod. civ. e dell ‘ art. 230 cod. proc. civ.: per il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel non considerare l ‘ istanza istruttoria con la quale era stato chiesto l ‘ interrogatorio formale di controparte;
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. proc. civ. e degli artt. 42, comma 3 e 47 comma 2 del d.lgs n. 171 2005: per il ricorrente la Corte territoriale avrebbe invertito l ‘ onere della prova e ignorato completamente le risultanze documentali, che attestano la proprietà dell ‘ imbarcazione in capo al convenuto dal 2001 al 2013;
IV) violazione e falsa applicazione degli art. 2041 e 2042 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: il ricorrente censura la sentenza impugnata in cui il Giudice di merito
evidenzia di non poter accogliere la domanda di indebito arricchimento, in quanto esperita per eludere l ‘ esito sfavorevole collegato all ‘ eventuale difetto di prova in relazione alla domanda contrattuale;
V) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2043 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: per il ricorrente la domanda ai sensi dell ‘ art. 2043 cod. proc. civ. è stata proposta poiché il comportamento del controricorrente ha integrato una condotta illecita;
VI) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1272 cod. civ. e dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: il ricorrente censura la decisione della Corte d ‘ appello nella parte in cui ha ritenuto mancanti le prove circa gli accordi stipulati tra il ricorrente e i vari fornitori, per adempiere all ‘ obbligo di pagamento delle prestazioni da essi fornite; l ‘ esistenza di detta intesa tra i vari fornitori e lo stesso ricorrente è circostanza che il resistente non ha mai contestato, risultando con ciò pacifica;
VII) violazione e falsa applicazione degli artt. 1201, 1203 e 2036 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: secondo il ricorrente il giudice di merito ha omesso di considerare che l ‘ interesse a soddisfare l ‘ obbligazione originariamente assunta dal resistente trovava origine nella richiesta fatta dal convenuto all ‘ attore di provvedervi;
VIII) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1180 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: il ricorrente adduce che manterrebbe comunque intatto il proprio diritto ad agire nei confronti dell ‘ attuale resistente per ottenere l ‘ indennizzo di cui all ‘ art. 2041 cod. civ., essendosi quest ‘ ultimo arricchito grazie a prestazioni andate a suo esclusivo vantaggio;
IX) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: per il ricorrente la Corte territoriale ha omesso di considerare che nel corso del giudizio il resistente ha confessato e ribadito sempre che i pagamenti risultanti dai documenti prodotti erano stati effettuati dal ricorrente;
il Collegio , premessa l’inammissibilità di produzioni successive al termine per il deposito del ricorso e di argomentazioni nuove in atti posteriori a quest’ultimo, rileva che la sentenza impugnata si fonda solo in apparenza su una duplice ragione decisoria (cd. doppia ratio decidendi ), ciascuna idonea a sorreggere il percorso decisorio, indipendenti l ‘ una dall ‘ altra e di cui la prima, quella prospettata a pag. 6 e successiva, ha carattere preliminare e attiene all ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione di merito;
la seconda ragione del decidere concerne i profili di merito dell ‘ appello, ed è reputata infondata, con conseguente statuizione, in dispositivo, di rigetto dell ‘ impugnazione; ma, a questo riguardo, per consolidata giurisprudenza di legittimità la statuizione di inammissibilità priva in radice il giudice della potestas iudicandi nel merito della questione, sicché l’ulteriore motivazione in ordine all’infondatezza di quest’ultima deve qualificarsi come impropria ed anzi priva di qualsiasi valenza: tanto che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare e che è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta evidentemente ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. Un. n. 3840 del 20/02/2007 Rv. 595555 – 01, nonché innumerevoli successive);
il Collegio ritiene il ricorso inammissibile, per mancata adeguata riproduzione dei punti salienti dell ‘ atto di appello dalla quale la
Corte possa essere messa in grado di vagliare la specificità dell ‘ impugnazione proposta dal COGNOME avverso la sentenza di primo grado del Tribunale, ciò a maggior ragione laddove dalla lettura della sentenza della Corte territoriale emerge chiaramente che il COGNOME si era limitato a riproporre tesi già avanzate in primo grado, senza un adeguato apparato argomentativo che consentisse di individuare le specifiche ragioni giustificative della richiesta di riforma della sentenza di primo grado;
a fronte dell ‘ ampia motivazione della Corte d ‘ appello di Firenze sull ‘ inammissibilità dell ‘ appello, resa al par. II, pag. 5 e segg., la difesa del ricorrente si limita riportare qualche massima di giurisprudenza, ma non trascrive nel ricorso alcuna parte dell ‘ atto di appello, né alcuna parte dello stesso viene adeguatamente individuata mediante richiamo degli atti, che il ricorrente si limita soltanto ad indicare quale allegati, senza adeguatamente specificare quali parti della citazione in appello fossero volti a contestare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione, incorrendo, in tal modo nel vizio di cui all ‘ art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 cod. proc. civ.;
sul punto deve ribadirsi che (Cass. n. 18776 del 04/07/2023 Rv. 668172 – 01), qualora il giudice d ‘ appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l ‘ onere di denunziare l ‘ errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d ‘ appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell ‘ art. 342 cod. proc. civ.;
la parte ricorrente per cassazione, laddove denunci il vizio della sentenza d ‘ appello relativamente alla dichiarazione di inammis-
sibilità dell ‘ impugnazione di merito deve, quantomeno, rispettare l ‘ onere di riprodurre almeno le parti salienti dell ‘ atto di appello (Cass. n. 3612 del 04/02/2022 Rv. 663837 -01) trattandosi di errore processuale ( error in procedendo ) che legittima l ‘ esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, e che presuppone pur sempre l ‘ ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all ‘ art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (in senso analogo, si veda anche Cass. n. 24048 del 06/09/2021 Rv. 662388 -01; Cass. n. 29495 del 23/12/2020 Rv. 660190 – 01);
nella specie, la carenza argomentativa del ricorso per cassazione proposto dal COGNOME nella parte relativa alla censura del capo di sentenza della Corte territoriale sull ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione, pronunciata ai sensi dell ‘ art. 342 codice di rito, nella formulazione antecedente alle modifiche, di carattere prevalentemente formale più che sostanziale, di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, a valere per le impugnazioni depositate dopo il 28/02/2023, è pressocché totale e comporta il passaggio in giudicato della relativa statuizione della sentenza d ‘ appello, con conseguente preclusione all ‘ esame dei restanti otto motivi di
ricorso concernenti il merito, sebbene anch ‘ essi di carattere prevalentemente processuale, dell ‘ impugnazione di legittimità;
il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di inammissibilità dell ‘ impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di