Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14684/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE e con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con socio unico (C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale
Oggetto: Appello -inammissibilità -pronuncia del merito -potestas iudicandi -assenza -interesse all’impugnazione
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliate gli indirizzi PEC dei difensori ; e
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto n. 421/2022, pubblicata il 19 dicembre 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
NOME, unitamente ad Armentano Filena e alla società RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla Banca Carime S.p.A., successivamente divenuta Unione di Banche Italiane S.p.A., con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 43.375,70, quale saldo debitore di rapporto di conto corrente, nonché dell’importo di € 70.000,00 , formulando domande riconvenzionali. Nel giudizio è intervenuto RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito, tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Taranto ha accolto parzialmente l’opposizione, rigettando le domande riconvenzionali degli opponenti.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della Vigilante e gli appelli adesivi degli altri due originari opponenti. Dopo avere ritenuto tardivo l’appello incidentale degli altri opponenti, il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’appello della Vigilante per difetto di specificità, entrando poi nel merito dello stesso e rigettandolo.
Ha proposto ricorso per cassazione l’appellante RAGIONE_SOCIALE affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il cessionario del credito.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dalla ricorrente, la quale ha depositato breve memoria. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Deve preliminarmente rilevarsi che l’odierno ricorso non è stato notificato dalla ricorrente agli appellanti adesivi, già opponenti in primo grado. Sotto questo profilo va, peraltro, ricordato che – secondo il principio di ragionevole durata del processo – può essere omessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte che non avrebbe alcun nocumento dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez. U., 26373/2008), principio esteso dalla giurisprudenza di questa Corte, in generale, a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 6826/2010; ; Cass., n. 15106/2013; Cass., n. 11287/2018; Cass., n. 16141/2019; Cass., n. 12515/2018), inammissibilità dalla quale gli altri appellanti adesivi non potrebbero ricevere nocumento, per il fatto che gli stessi non hanno proposto impugnazione avverso la sentenza di appello, passata pertanto in cosa giudicata quanto alle loro posizioni.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità del contratto e delle condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dalla banca, trattandosi di contratto non sottoscritto dalla banca e privo di timbro di congiunzione tra i fogli.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità del tasso a debito applicato e delle condizioni contrattuali, prima tra tutte la commissione di massimo
scoperto, mai pattuita, deducendo genericità delle condizioni contrattuali applicate.
C on il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. si censura l’applicazione dei tassi applicati in quanto in violazione della disciplina antiusura e dell’art. 644 cod. pen.
Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha rilevato come mai contestata l’esistenza del credito sottostante l’emissione del decreto ingiuntivo oppost o, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso in assenza dei presupposti di legge.
Con il quinto motivo si svolgono censure relative ai contratti inter partes e agli interessi applicati, deducendosi l’assenza di prova scritta.
La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per non avere censurato la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha concluso in principalità per l’inammissibilità dell’appello.
Il Collegio condivide la proposta del Consigliere Delegato, avendo il giudice di appello deciso la controversia -una volta dichiarata l’inammissibilità degli appelli incidentali dichiarando inammissibile l’appello principale della Vigilante per assenza di specificità dei motivi (« l’eccezione di inammissibilità dell’appello è fondata atteso che con l’atto d’appello vengono riproposte, spesso in maniera confusa, le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, da cui esulano del tutto ragioni critiche ». L’omessa impugnazione della ragione della decisione fondata su ll’inammissibilità dell’appello , passata in giudicato per omessa impugnazione, rende definitiva e stabilizza la sentenza impugnata, rendendo inammissibile il ricorso.
Parte ricorrente ha, invero, censurato la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sul merito dell’appello , senza censurare la prima. Invero, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., n. 3840/2007). La memoria di parte ricorrente non aggiunge ulteriori utili profili di discussione.
10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.500,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto
che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2024