Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6287/2024 R.G. proposto da : COGNOME difeso dagli avvocati NOME COGNOME e se stesso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE difesa da ll’avvocato NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE VICENZA n. 1514/2023 depositata il 09/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Giudice di Pace di Vicenza nei confronti di NOME COGNOME un decreto ingiuntivo di pagamento di € 1.176,12, a titolo di corrispettivo per la fornitura di buste, biglietti da visita e fogli intestati come da fattura del
28/02/2012. Il debitore proponeva opposizione, che viene rigettata con sentenza del 05/05/2021.
COGNOME proponeva appello, domandando la revoca del decreto, il rigetto delle pretese avversarie e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. IGS si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e nel merito chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 342 c.p.c., rilevando che l’atto non individua le parti della sentenza impugnata oggetto di censura né contiene una parte argomentativa idonea a contrastare le motivazioni del primo giudice. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto di gravame deve esporre con specificità le ragioni della critica. Ha concluso che i motivi dedotti dall’appellante si limitano a riproporre censure già formulate in opposizione o sono formulati in termini generici, senza confutare in modo puntuale la sentenza impugnata, per cui nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità.
Ricorre in cassazione COGNOME con due motivi, illustrati da memoria. Resiste Iqs con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere il T ribunale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace. Il motivo riprende i sei profili di censura proposti nei confronti della sentenza di primo grado.
Il primo profilo contesta la ritenuta genericità delle critiche all’utilizzo, da parte del giudice di pace, di una e -mail considerata riconoscimento di debito. Si afferma che l’appello evidenziava puntualmente il disconoscimento della email, l’assenza di conferma da parte della testimone COGNOME e la mancanza di onere probatorio in capo all’opponente. Il secondo profilo riguarda la deposizione del testimone COGNOME ritenuta attendibile dal giudice di pace. Si espone
che l’appello ne segnalava le incongruenze rispetto a fattura e d.d.t., la non partecipazione diretta alla consegna e l’incompatibilità tra quanto dichiarato e quanto documentato. Il terzo profilo concerne i d.d.t., di cui uno non sottoscritto e l’altro di sconosciuto, e denuncia la contraddittorietà della motivazione del giudice di pace, che dapprima li ha ritenuti idonei a provare la consegna, salvo poi fondarsi sulla prova testimoniale. Il quarto profilo lamenta l’omessa valutazione della mancanza di prov a sull’effettiva commissione della merce, non colmata da alcun capitolo istruttorio né da deposizioni. Il quinto profilo riguarda l’assenza di accordo sui prezzi, e deduce che l’appello evidenziava differenze documentali tra fatture e l’erroneità dell’assu nto secondo cui i prezzi sarebbero stati abituali. Il sesto profilo attiene al frazionamento del credito.
2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una specifica censura contenuta in appello. In particolare, si deduce che il Giudice di pace avrebbe erroneamente affermato che l’opponente aveva riconosciuto il rapporto contrattuale relativo alla fornitura oggetto di causa, mentre l’appello chiariva che il riconoscimento si riferiva solo al rapporto generale pregresso e non alla specifica fornitura. Si denuncia che il Tribunale non ha in alcun modo esaminato tale rilievo, che avrebbe avuto rilevanza decisiva ai fini dell’efficacia probatoria attribuita alla fattura.
3. – La parte controricorrente replica che il ricorso è inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme, poiché il Tribunale ha deciso anche nel merito aderendo alle ragioni del Giudice di pace, e perché entrambi i motivi, seppur formalmente ricondotti alla violazione di norme di diritto, investono in realtà accertamenti di fatto.
Per quanto riguarda specificamente il primo motivo, si eccepisce l’inammissibilità per errata qualificazione giuridica del vizio, per genericità dell’atto di appello, privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., e per finalità sostanzialmente dirette a ottenere
un nuovo giudizio di merito. Nel merito, si osserva che il Tribunale ha esaminato le doglianze richiamando le motivazioni del primo giudice, che il disconoscimento della e-mail non era idoneo a inficiarne il valore, che la testimonianza COGNOME è coerente e attendibile, che i documenti di trasporto non firmati o disconosciuti non elidono la prova della consegna, confermata anche da altri elementi, e che non risultano specifiche contestazioni sulla consegna della merce né sui prezzi, ritenuti conformi a quelli usuali.
Per quanto riguarda specificamente il secondo motivo, si rileva che il preteso vizio di omessa pronuncia riguarda una nota a piè di pagina dell’atto di appello, inidonea a integrare un motivo di gravame, e quindi non esiste alcun dovere del giudice di pronunciarsi.
4. -Il primo motivo è accolto.
Il giudice di appello ha dichiarato inammissi bile l’appello sulla base di un’interpretazione formalistica dell’art. 342 c.p.c. Ciò si desume da un accesso al fascicolo (consentito da una censura sufficientemente specifica). Tale eccessivo rigore formalistico contrasta con l’orientamento fatto proprio da Cass. SU 27199/2017, secondo cui « gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’ utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» .
A tale orientamento -seguito tra le altre da Cass. 40560/2021 e 21401/2021 -si dà continuità nel caso attuale, in cui l’appellante ha
individuto in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata ed ha affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa che ha contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.
– La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vicenza, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025.