Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza n. 613/2024 del TRIBUNALE DI RAVENNA, emessa il giorno 11 giugno 2024;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
nella espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Ravenna in danno della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE e con l’intervento della BCC RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria di crediti vantati da Credito cooperativo romagnolo) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la debitrice esecutata formulò « istanza per la verifica d’ufficio della procedura e per l’estinzione del pignoramento », assumendo, in sintesi, il difetto di legittimazione attiva delle società creditrici, procedente e intervenuta, e la mancanza di continuità delle trascrizioni;
con ordinanza del 24 ottobre 2022, il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza e dispose la vendita del compendio pignorato;
avverso questo provvedimento, con ricorso depositato il 14 novembre 2022, l’esecutata spiegò opposizione agli atti esecutivi;
celebrato secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni incidentali alle procedure esecutive, il giudizio è stato definito dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha dichiarato la inammissibilità dell’opposizione agli atti;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, articolando un unico motivo;
resistono, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per mezzo di rispettive mandatarie;
non svolge difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate Riscossione;
la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa;
r.g. n. 2/2025
Cons. est. NOME COGNOME
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al se condo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con l’unico motivo, ascritto a violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta l’errato o inesatto computo dei termini per l’opposizione, assumendone la tempestività, siccome proposta con deposito del ricorso avvenuto « nel ventesimo giorno dall’emissione dell’atto impugnato », tenendo conto della proroga della scadenza al primo giorno successivo a quello festivo;
sulla scorta di ciò richiede il rinvio al giudice di prime cure affinché proceda « al vaglio delle contestazioni » sollevate in opposizione, che integralmente riproduce nell’atto di adizione di questa Corte;
il ricorso è inammissibile;
la trama argomentativa svolta nella impugnata sentenza individua una duplice, concorrente ed autonoma, ragione di inammissibilità della dispiegata opposizione agli atti:
(i) per un verso, nella tardività del suo atto introduttivo, depositato elasso il termine di venti giorni ex art. 617 cod. proc. civ.;
(ii) « in ogni caso » nell ‘argomentazione che « le contestazioni sollevate dall’opponente con particolare riguardo al difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dei creditori procedente ed intervenuto, non sarebbero deducibili con l’opposizione agli atti esecutivi, rimedio volto a far valere vizi che attengono alla regolarità degli atti del processo esecutivo »;
avverso la seconda ratio decidendi parte ricorrente non rivolge alcun rilievo critico, men che meno specifico e puntuale: e tanto basta a giustificare l’inammissibilità del ricorso , per fermo convincimento di nomofilachia, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende
inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell’art. 360 -bis , num. 1, cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis , da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 05/02/2024, n. 3224);
tanto preclude l’esame del merito della doglianza e la valutazione della correttezza della conclusione del giudice del merito in ordine alla ragione di decisione non attinta, benché resti irretrattabile tra le parti;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la regola della soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa – avuto riguardo, quanto al valore della causa, allo scaglione corrispondente all’importo del credito azionato in via esecutiva – in maniera distinta per ciascuna parte controricorrente, tenuto conto delle diverse effettive attività difensive esplicate in questa sede;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione