Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14801 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 18107/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME NOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1691/2020 del la Corte d’appello di Roma, depositata in
data 5.3.2020;
udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In forza di decreto ingiuntivo n. 20685/09 e di ordinanza della C orte d’appello di Roma del 6.9.2016 (che aveva disposto la parziale sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da NOME COGNOME), NOME COGNOME azionò il proprio credito con atto di precetto notificato in data 17.10.2016 per l’importo di € 80.982,43. NOME COGNOME propose opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., con la quale contestò l’irregolarità della notifica del titolo esecutivo; nella resistenza del precettante, con sentenza n. 16857/2018, depositata il 05.09.2018, il Tribunale di Roma – previa qualificazione dell’opposizione di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c., poiché volta a contestare la irregolarità formale del titolo esecutivo -la respinse, dichiarandola inammissibile, giacché i motivi di opposizione proposti dalla NOME vertevano su ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo (peraltro oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo). Avverso tale sentenza la COGNOME propose appello, deducendo: a) e rronea qualificazione giuridica dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte del giudice di prime cure in luogo di quella qualificabile ex art. 615 c.p.c.; b) erroneità della motivazione in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a precetto , in quanto i motivi non potevano essere esaminati perché vertenti su ragioni di merito o di rito. Fissata l’udienza per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., l’appellante NOME NOME sse telematicamente la sentenza n. 6636/2019, con cui la Corte d’appello di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo parzialmente azionato; l’odierno ricorrente, a sua volta, NOMEsse tra l’altro l’ordinanza di assegnazione del giudice
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dell’esecuzione in data 09.01.2019 , che aveva definito la procedura esecutiva azionata sulla base del precetto oggetto del presente giudizio. Quindi, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1691/2020, accolse l’appello della NOME, e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò l’insussistenza del diritto del COGNOME di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della NOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso NOME COGNOME. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito nei sessanta giorni successi vi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 615 c.p.c. nonché vizio del procedimento: il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la definizione del processo esecutivo prima della definizione del giudizio di merito non impedisse l’accertamento della sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione da parte del creditore procedente.
1.2 -Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 112 c.p.c.: la Corte romana avrebbe erroneamente sussunto l’opposizione proposta dalla COGNOME nella disciplina dettata dagli artt. 615 e 617 c.p.c., invece che in quella della sola opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ed avrebbe pronunciato ultra petita .
1.3 -Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c .p.c., per non aver la
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Corte territoriale disposto la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione di quello pregiudiziale pendente dinanzi alla Suprema Corte di c assazione avverso la sentenza n. 6636/2019 della Corte d’ appello di Roma, e ciò solo sull’erroneo presupposto per cui l’odierno ricorrente avrebbe comprovato la mera notifica del ricorso per cassazione ma non anche la sua iscrizione a ruolo, al contrario effettuata in data 05.03.2020.
2.1 -Non mette conto esaminare i singoli motivi di ricorso, giacché occorre disporre la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.: la Corte d’appello, infatti, non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello della NOME , ai sensi dell’art. 618 c.p.c., benché il giudice di primo grado avesse inequivocamente (per quanto erroneamente) qualificato la sua opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c., così dichiarandola inammissibile per tardività.
Infatti, poiché ogni questione posta dall’opposizione per cui è processo era stata investita dalla decisione di primo grado (in altre parole: poiché, da quanto risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, non residuavano altre questioni sussumibili nell’egida dell’art. 615 c.p.c., come tali rimaste assorbite all’esito di detta sentenza ), la COGNOME avrebbe dovuto necessariamente impugnarla con ricorso per cassazione e non già con l’appello , non proponibile avverso la sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 618 c.p.c.: ciò in forza del principio dell’apparenza, che notoriamente non lascia alcuno spazio di discrezionalità alla parte rimasta soccombente circa l’individuazione del mezzo d’impugnazione, a fronte di esplicita qualificazione
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della domanda , quand’anche errata ( in materia di opposizione agi atti esecutivi v., ex multis , Cass. n. 13381/2017).
3.1 -In definitiva, la sentenza d’appello, in forza del superiore rilievo officioso (col secondo motivo essendosi lamentata la mera erronea qualificazione dell’opposizione da parte del la Corte romana), è cassata senza rinvio, perché il gravame non poteva essere proposto.
È appena il caso di precisare che restano non esaminate ed impregiudicate eventuali ragioni restitutorie della COGNOME, in relazione alle vicende inerenti al titolo esecutivo azionato dal COGNOME.
Le spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida per il grado d’appello in € 3.500,00 per compensi, e per il giudizio di legittimità in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno