Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1488 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1488 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
348 bis e 348 ter cpc
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14818/2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI CAPRIOLO , con AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE DI in persona del legale rappresentante, con
RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1150/21 resa dal Tribunale di Brescia e depositata in data 20 aprile 2021 nonché l’ordinanza n. 812/22 resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348ter cod. proc. civ. dalla Corte d’appello di Brescia e depositata in data 4 aprile 2022.
Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE evocavano in giudizio il Comune odierno ricorrente al fine di sentir accertata l’illegittimità delle modalità di esecuzione delle
opere pubbliche fatte eseguire dall’RAGIONE_SOCIALE Locale nel 2009 sulla INDIRIZZO, che avevano dato origine a periodiche invasioni di acque meteoriche nei loro immobili, e per l’effetto condannare il medesimo Comune ad eseguire gli interventi necessari. Il Tribunale emetteva una prima sentenza non definitiva con cui è stata rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Capriolo, previo accertamento della giurisdizione del giudice ordinario. Esperita c.t.u., con sentenza definitiva qui impugnata il Tribunale condannava il Comune all’esecuzione delle opere descritte dall’ausiliare; rigettava le domande risarcitorie formulate dagli attori e compensava le spese nella misura di 1/3, condannando il Comune alla rifusione in favore degli attori delle residue.
Il Comune proponeva allora gravame davanti alla Corte d’appello di Brescia che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter, cod. proc. civ., dichiarava l’inammissibilità dell’appello
Ricorre quindi in cassazione il Comune affidandosi a tre motivi; NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE resistono a mezzo di controricorso.
Fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Pregiudizialmente deve chiarirsi che il Comune ricorrente formula un ricorso a mezzo del quale dichiara di impugnare ‘la sentenza di primo grado laddove sia ritenuto che la Corte d’appello nell’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. abbia espresso una prognosi di non ragionevole fondatezza dell’appello con motivazione sovrapponibile a quella di prime cure; ma altresì, all’occorrenza, l’Ordinanza filtro, laddove se ne ravvisi il contenuto sostanziale di sentenza di merito nella parte in cui si discosta
parzialmente e/o integra la motivazione del Giudice di prime cure, essendo in questi termini di per sé sottoponibile al vaglio di legittimità’.
Orbene, con riferimento all’ordinanza resa dalla Corte d’appello l’impugnazione è inammissibile poiché non vengono individuate le parti di tale pronuncia oggetto di critica da parte del ricorrente, incentrandosi infatti i motivi sulle statuizioni rese dal Tribunale e solo sporadicamente indicandosi l’ordinanza in questione, senza peraltro sottoporre a critica le relative motivazioni, solo parzialmente riportate.
Anche il capoverso in cui si deduce che l’ordinanza ‘non avrebbe potuto dichiarare l’impugnazione inammissibile per non avere ragionevole probabilità di essere accolta, anche considerato che, secondo la giurisprudenza di merito, il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento’, contiene una mera affermazione estremamente generica e dunque processualmente irrilevante.
D’altronde anche a voler seguire una ipotetica prospettazione del ricorrente circa l’eventuale riferibilità all’ordinanza di quanto emerge dall’illustrazione di ogni motivo si dovrebbe rilevare che quanto i motivi prospettano non riguarda minimamente eventuali vizi propri – costituenti violazione della legge processuale dell’ordinanza, soli a poter essere oggetto di impugnazione della stessa in cassazione, peraltro ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 1914/2016)
Con il primo motivo si deduce ‘Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., all’art. 41 c.p., all’art. 2697 c.c., all’art. 111 Cost. nonché agli artt. 194, 195 e 196 c.p.c.’.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato, con ciò violando gli artt. 113, 115 e 116, cod. proc. civ., nel non sottoporre al c.t.u. la richiesta di integrazione in riferimento alle cause delle infiltrazioni ed allagamenti, in
quanto a parere del comune riferibili a terzi (proprietà parrocchiali e di finitime associazioni), quantomeno in termini di apporto concausale di tali proprietà ai fenomeni oggetto di causa.
2.1. Il motivo si riduce ad un’ampia recriminazione in ordine alle conclusioni cui giunge l’ausiliare tecnico, fatte proprie dal primo giudice nella propria sentenza.
Pertanto il motivo, in parte qua , è inammissibile alla stregua del consolidato principio in base al quale ‘Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.’ (Cass. n. 359/05; cfr. anche Cass. Sez. U. n. 7074/17, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).
Per il resto il giudice di primo grado ha accertato in fatto, sulla base delle motivazioni e conclusioni del c.t.u., che le infiltrazioni e gli allagamenti lamentati dagli attori in primo grado, odierni controricorrenti, furono determinate dall’ «evoluzione nel tempo del sistema di raccolta, modificata dall’ultimo intervento di abbellimento urbano realizzato su INDIRIZZO.
NOME. La sezione in oggetto, descrive una sede stradale originale a quota inferiore rispetto all’esistente di almeno 20 cm (…) Chiaro che il rialzo della quota stradale e dei chiusini di raccolta sulla stessa posizionati, abbia reso inefficace l’originario sistema di ‘stoccaggio’ temporaneo idoneo per evidenza a risolvere l’eccesso lamentato. A questo si aggiunga l’inesatta formazione dei piani di pendenza e si chiarisce il motivo del fenomeno».
Anche con riguardo al più limitato aspetto della concausalità – per quanto possa essere rilevante, dal momento che manca anche solo l’individuazione del referente della censura fra le molteplici norme indicate nell’intestazione del motivo, del tutto generica essendo l’evocazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. – sussiste un preciso accertamento in fatto sempre effettuato dal giudice del merito facendo capo alle motivazioni e conclusioni del c.t.u., laddove si legge in sentenza che le acque provenienti dalle altre proprietà anteriormente ai lavori del comune «erano tenute ‘sotto controllo’ da un’area di stoccaggio costituita da avvallamento esistente in prossimità della curva verso la recente rotonda, con l’ausilio del cordolo di marciapiede (cui collegavano le reti di scarico n.d.s.). Il successivo rialzo del piano stradale come scelta architettonica per uniformare lo spazio pubblico con lo stratagemma della complanarità non ha previsto alcuna opera compensativa al fenomeno».
Tale accertamento non è evidentemente sindacabile in sede di legittimità. Le norme degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono evocate dal ricorrente senza rispettare i criteri a suo tempo indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi -in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto – da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, nonché ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. Quello che si esprime è dunque solo un dissenso dalla valutazione della quaestio facti espressa nella c.t.u.
Il motivo è pertanto inammissibile.
3. Col secondo mezzo si deduce ‘Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., degli artt. 31, 34 e 112 d. lgs. 104/2010 nonché dell’artt. 2, 4 e 5 L. 2248/1865 All. E. Parziale nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c’.
Pur se in via subordinata il ricorrente deduce che il giudice di primo grado non si è limitato alla condanna dell’amministrazione al ripristino dello status quo ante ovvero al ripristino della legalità ritenuta violata dal mancato rispetto del principio di neminem laedere ovvero, ancora, ad un ordine generico di provvedere con tutte le misure adeguate ad eliminare le problematiche occorse, ‘bensì si è spinta sino ad ordinare alla Pubblica Amministrazione convenuta l’esecuzione di uno specifico progetto di intervento elaborato dal CTU’, con ciò imponendo un facere specifico che si risolverebbe in una intromissione nella discrezionalità amministrativa, e quindi in violazione dei limiti della giurisdizione ordinaria.
3.1. Anche tale motivo è inammissibile.
Come si è sopra ricordato la questione attinente alla giurisdizione era già stata risolta dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia, la quale -come correttamente deduce anche parte resistente – non risulta essere stata impugnata né oggetto di riserva d’appello (cfr. ricorso e verbali delle udienze in primo grado).
La pronuncia non definitiva in particolare affermava la giurisdizione proprio a fronte della soluzione riparatrice identificata dal nominato c.t.u., la cui realizzazione appunto nella prospettazione del ricorrente comporterebbe l’esorbitanza della decisione dalla giurisdizione.
Ciò fa giustizia della distinzione, peraltro infondata, che vorrebbe operare la parte ricorrente nella memoria illustrativa tra l’eccezione generale di difetto di giurisdizione, affrontata dalla sentenza non definitiva, e quella poi riproposta: il giudicato formatosi sul punto per l’operare del meccanismo di cui all’art. 340 cod. proc. civ. preclude qualsiasi ulteriore discussione sul punto.
Va comunque rimarcato che la questione non formò oggetto di appello, come si ricava da quanto indicato dalla parte ricorrente stessa là dove specifica di aver impugnato in secondo grado la pronuncia del Tribunale per ‘(i) l’errata valutazione probatoria relativa all’espletata CTU; (ii) l’errata valutazione della prova orale; (iii) l’errata individuazione del nesso causale tra fenomeni accertati e lavori eseguiti con conseguente illegittima esclusione del caso fortuito; (iv) l’errata valutazione di idoneità della soluzione prospettata dal CTU quale risoluzione delle problematiche; (v) l’errata formulazione della condanna alle spese di lite e di CTU’.
Col terzo mezzo si deduce ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.’, dolendosi il ricorrente dell’avvenuta parziale compensazione e nel resto della condanna al pagamento delle spese, e ciò in rapporto alle ragioni rappresentate con i motivi di ricorso.
4.1. Si tratta di un c.d. ‘non motivo’, dato che auspica solo ciò che potrebbe conseguire, ai sensi del primo comma dell’art. 336 c.p.c., dall’accoglimento anche in parte dei motivi precedenti.
In conclusione il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre al 15 % dell’onorario a titolo di spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente (NOME COGNOME)