Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14329 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4807/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-Controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AVELLINO n. 1577/2020 depositata il 27/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE, esponendo aver reso alla società RAGIONE_SOCIALE servizi di trasporto veloci, per i quali avrebbe maturato il corrispettivo di euro 1.335,12, non pagato dalla committente, chiese ed ottenne dal giudice di pace di Avellino un decreto ingiuntivo
di confronti della società RAGIONE_SOCIALE per il predetto importo, oltre interessi e spese.
Il giudice di pace accolse la domanda, e pronunciò il decreto ingiuntivo n. 228/2016, avverso il quale la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione.
Con sentenza n. 876/2018 il giudice di pace di Avellino revocò il decreto ingiuntivo, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della minor somma di euro 364,82. Il giudice affermò che non erano state provate le condizioni e le modalità del trasporto eseguito nell ‘ interesse della RAGIONE_SOCIALE e di cui al giudizio, mentre è stato provato che parte della merce era stata danneggiata. Pertanto, detraendo dalla somma effettivamente dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE l ‘ ammontare dei danni subiti, restava un saldo, appunto, di euro 364,82 a credito della società opposta.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Avellino, sostenendo che il suo credito, per il servizio di trasporto reso su mandato della RAGIONE_SOCIALE, ammontava ad euro 1.335,12, e che nulla era dovuto per risarcimento danni, anche a causa della prescrizione del diritto del mittente.
Con sentenza n. 1577/2020, depositata in data 27/10/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto redatto in violazione dell ‘ art. 342 c.p.c. Infatti, secondo il Tribunale, l ‘ atto di appello difettava dei requisiti imposti dalla norma suindicata, in quanto ‘ pur individuando le parti della sentenza oggetto di censura, esso risulta generico e confuso nella esplicitazione degli elementi di contraddittorietà o insufficienza della motivazione senza che sia rispettato il canone della specificità e chiarezza espositiva delle censure dedotte, alternandosi, inoltre le censure stesse con le deduzioni già svolte in primo grado, accrescendosi in tal modo il difetto di chiarezza e specificità delle censure sollevate ‘ (così a p. 3, 2° §, della sentenza).
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione dei termini di cui all ‘ art. 342 cpc laddove il Giudice del Gravame ha ritenuto inammissibile l ‘ appello ‘ , lamentando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancanti di specificità i motivi di appello, che invece risultavano dotati di un alto grado di specificità e diretti a censurare la sentenza impugnata, con conseguente violazione dell ‘ art. 342 c.p.c. La ricorrente deduce che i motivi di appello -come risultante dagli atti (motivi di appello e comparsa conclusionale) -presentano un altro grado di specificità e diretti a censurare la sentenza impugnata, con riferimento a ciascun passaggio della stessa trascritto, al fine di consentire al Tribunale una lettura piena ed autonoma degli atti già e soltanto con l ‘ atto di appello, e con l ‘ indicazione anche della proposta di modifica.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, ‘ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l ‘ impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l ‘ utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘ . conformi Cass., sez. Un., sent. 16/11/2017, n. 27199: ‘ Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l ‘ impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l ‘ atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ‘ ; Cass., sez. 6-3, ord. 30/05/2018, n. 13535; Cass., sez. III., sent. 23/10/2014, n. 22502.
2.1 Come risulta dal ricorso, l ‘ atto introduttivo del giudizio di secondo grado è stato proposto indicando ragionati motivi di gravame, tutti specificamente contenuti nell ‘ atto di impugnazione e riferiti alla decisione appellata, senza osservazioni e difese esposte prima di essa, al fine di ad evitare al giudice ‘ ad quem ‘ un ‘ opera di relazione e di supposizione (p. 10 del ricorso).
2.2 Inoltre, il Tribunale ha errato nel ritenere che esista uno schema di cui all ‘ art. 342 c.p.c. a cui conformarsi. Infatti, ‘ Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all ‘ applicazione dell ‘ art. 342 cod. proc. civ, in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all ‘ esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il
ricorso si fonda ‘ (così Cass., sez. Lav., ord. 19/08/2020, n. 17268; conforme Cass., sez. V, sent. 01/12/2020, n. 27368, secondo la quale in tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l ‘ inammissibilità dell ‘ appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l ‘ invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l ‘ esame diretto degli atti, indipendentemente dall ‘ esistenza o dalla sufficienza e logicità dell ‘ eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.
2.3 La ricorrente fornisce (p. 11 del ricorso) un riepilogo delle doglianze esposte nell ‘ atto di appello dinanzi al Tribunale, riportando una serie di passaggi impugnati della pronuncia del giudice di pace. Il primo è il seguente: ‘ La società opponente, convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato il prezzo ed il peso delle merci trasportate, specificando che il costo complessivo delle merci è stato determinato unilateralmente dalla società opposta e che il peso calcolato non corrisponde a quello effettivo che, per la spedizione n. 550025836, non superava i 337Kg a fronte di 1302 Kg calcolati dalla società opposta e, per la spedizione n. 550022212, era pari a 337 Kg a fronte dei 976,80 Kg calcolati dalla società opposta ‘ .
2.4 Deduce la ricorrente che il giudice di pace non fornì la motivazione del ragionamento da esso seguito, non consentendo di fatto di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per redigere il passo riportato. I costi addebitati all ‘ opponente erano quelli concordati con il contratto di trasporto sottoscritto in data 19/03/2015, in cui risultavano indicati in maniera dettagliata i prezzi da applicarsi e le
relative modalità applicative (cfr. contratto in produzione di parte del primo grado, pag. 1, art. 14).
Dell ‘ esistenza del contratto diede atto lo stesso Giudice di Pace, che in sentenza scrisse: ‘ risulta pacifico che le parti processuali hanno concluso il contratto di trasporto ‘ . Con l ‘ atto di opposizione a decreto ingiuntivo COGNOME prese posizione solo in relazione a due spedizioni, per un costo totale di euro 739,00 (spedizioni indicate a pag. 2 dell ‘ atto di opposizione al monitorio con i nn. 550025836 e 550022212); l ‘ importo ingiunto risultava essere di euro 1.355,12 e, per tale motivo, non risultava contestata la differenza di euro 616,12, che, dunque, andava già pagata. I costi delle spedizioni erano determinati in base al peso ed al volume del singolo plico/pacco/pallet.
La circostanza venne confermata anche dal teste NOME COGNOME escussa all ‘ udienza del 10/05/2017, la quale confermò che ‘… ai fini del calcolo della spedizione viene applicata la formula prevista nel contratto e sottoscritta dalla parte … ‘ . A detta della ricorrente, il giudice di pace non tenne (integralmente) conto di tale dichiarazione testimoniale, della quale riportò solo uno stralcio, così eliminando il reale significato della deposizione. In sentenza si leggeva il seguente passo, oggetto di impugnazione: ‘ la teste di parte opposta, NOME COGNOME, ha dichiarato di non poter riferire nulla in ordine alla lunghezza della merce trasportata per conto della RAGIONE_SOCIALE, né sul peso della stessa, ma successivamente ai fini del calcolo e del prezzo, venivano applicate le tariffe del contratto ‘ .
Come rilevato dalla ricorrente, detta affermazione era parziale, poiché quanto riferito, letto integralmente, aveva un diverso significato e l ‘ odierna ricorrente trascrisse il passo della deposizione: ‘ ai fini del calcolo della spedizione viene applicata la formula prevista nel contratto, sottoscritto tra le parti, ovvero lunghezza per larghezza per profondità diviso cinquemila ed il risultato è il volume della spedizione … il peso della spedizione viene tassato in base al
maggior peso a quello reale e quello volumetrico (ossia il cliente pagherà il prezzo corrispondente al peso maggiore tra i due) tutto ciò viene specificato in una clausola del contratto al punto 14 ‘ . La deposizione era chiara e riferiva dettagliatamente su come si calcolava il costo della spedizione. Per una corretta decisione, deduce la ricorrente, sarebbe stato sufficiente esaminare i documenti prodotti, costituenti prova piena, non essendo stati né contestati né impugnati da controparte.
2.5 Sempre nell ‘ atto di appello, l ‘ odierna ricorrente ribadì che la modalità di calcolo dei costi di spedizione era stata oggetto di specifica pattuizione nel contratto intercorso tra le parti, e solo per maggiore chiarezza fu evidenziato che le tariffe di spedizione di tutti i corrieri, nazionali e internazionali, sono calcolati in base al peso totale effettivo e al peso totale volumetrico di tutti i colli facenti parte di una spedizione. Dunque, il giudice di primo grado errò nel confermare la tesi di RAGIONE_SOCIALE, che aveva preteso l ‘ applicazione del peso reale di quanto spedito, laddove inferiore al peso volumetrico, atteso che la RAGIONE_SOCIALE applicò il peso/volume contrattuale ed i relativi costi. Ed ancora, al Tribunale venne chiarito in termini economici l ‘ esempio sopra riportato: ovverosia che il volume di 0,125 moltiplicato per 200 determinava un peso tassabile di 25,00 Kg. piuttosto che di 37,50 Kg.
3.6 La ricorrente evidenziò che la spedizione n. 550022212 del 15/04/2015, con peso reale di Kg 805,00 e con peso volume di Kg 976,80, era composta da n. 25 colli, ciascuno delle seguenti dimensioni: mt 3,70 × mt 0,22 × mt 0,24, con volume per ogni collo di m 3 0, 19536, per cui moltiplicando il volume ottenuto per 200 (valore peso/volume), si otteneva il peso in Kg 39,072 per ciascun collo; i colli erano 25 e, quindi, correttamente la spedizione era stata tassata con il peso di 976,80 Kg. Sul punto richiamò il documento n. 7 dell ‘ indice del fascicolo di primo grado, sul quale controparte nulla dedusse. La spedizione n. NUMERO_CARTA del 30.4.2015, con peso reale
di Kg 1302,50 e con peso volume di Kg 825,00, composta da 25 colli, aveva un peso reale pari a quello assegnato. Sul punto si richiamava il documento n. 5 dell ‘ indice del fascicolo in primo grado, sul quale controparte nulla aveva dedotto. Le fatture azionate in sede monitoria riportavano, quindi, i costi di cui al contratto.
3.7 La ricorrente evidenziò al Tribunale che il passo impugnato della sentenza era carente del ragionamento seguito dal Giudice di Pace, il quale si limitò a dire: ‘… La società opponente … ha contestato il prezzo ed il peso delle merci trasportate …’ ; anche tale passo è stato oggetto di impugnazione.
3.8 La ricorrente indicò un ulteriore passo della sentenza oggetto di impugnazione: ‘ Le condizioni del contratto dedotto in lite, invocato dalla società opposta quale prova documentale del quantum debeatur richiesto in via monitoria, prevedono la formula per calcolare il peso tassato dei colli voluminosi e la tassazione dei colli non sovrapponibili, ma nulla dispongono circa la merce trasportata per conto della società opponente ‘ . Al riguardo la ricorrente evidenziò che il contratto, sottoscritto dalle parti, e tra le stesse non contestato, andava letto ed applicato nella sua interezza. A pagina 1, l ‘ art. 14 individuava le modalità di calcolo dei colli voluminosi, mentre l ‘ art. 15 la modalità di calcolo dei colli non sovrapponibili, ed infine l ‘ art. 1 indicante il costo per Kg, secondo le fasce di peso. Se il contratto esisteva fra le parti, allora esso doveva essere applicato integralmente.
3.9
La ricorrente censurò un ulteriore passo ritenuto errato della sentenza impugnata, in quanto il giudice di pace non esaminò con la necessaria diligenza le prove raccolte, evidenziando che non aveva tenuto in considerazione le prove documentali della deducente. Si tratta del seguente passaggio motivazionale: ‘ A ciò si aggiunge che la società opponente ha anche dedotto e comprovato che la merce consegnata era danneggiata, avendo provveduto ad emettere due note credito a favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di € 413,30, diversamente da quando sostenuto dalla società opposta che contesta la legittimazione dell ‘ opponente a richiedere il risarcimento dei danni ‘ .
Secondo la tesi prospettata in sentenza, l ‘ emissione di due note credito a favore di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito la prova che la merce consegnata sarebbe stata danneggiata; ragionamento errato, perché la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto fornire una prova certa ed inconfutabile del danneggiamento, cosa mai avvenuta, mentre RAGIONE_SOCIALE fornì la prova che la merce era stata ritirata dal destinatario. La ricorrente evidenziò che il petitum dell ‘ opposizione era legato alle spedizioni recanti nn. 550025836 e 550022212. Circa la spedizione n. AV550025836 (Doc. n. 6- prova di consegna), e fornì la prova documentale di consegna senza riserve al destinatario ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , mentre la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto, a sostegno del danneggiamento, la nota credito emessa in favore di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ritenuta utile dal giudice di prime cure quale prova del danneggiamento.
2.10 La ricorrente impugnò il seguente ulteriore passo della sentenza di primo grado: ‘ la teste di parte opposta, NOME COGNOME, …, ha riferito che non le risulta che la società opponente abbia lamentato il danneggiamento della merce. Quest ‘ ultima circostanza riferita dalla teste COGNOME contrasta con la corrispondenza allegata in atti intercorsa nel mese di aprile dell ‘ anno 2015, da cui emerge che la teste era a conoscenza del danneggiamento subìto dalla merce. In particolare, la comunicazione inviata da NOME COGNOME dell ‘ Ufficio sinistro alla RAGIONE_SOCIALE con cui venivano richiesti alcuni documenti relativi ai danni segnalati, risultava inviata per conoscenza alla COGNOME all ‘ indirizzo e-mail di quest ‘ ultima ‘ .
In grado di appello, odierna ricorrente sostenne che il giudice di pace avesse errato nel ritenere che, a sostegno della tesi del danneggiamento, la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito una prova certa, inconfutabile e rigorosa secondo quanto previsto dal codice civile in
materia di trasporti, atteso che anche per il caso di specie l ‘ accertamento della perdita o dell ‘ avaria, o del danneggiamento, è disciplinato dall ‘ art. 1697 c.c., che espressamente prevede il ricorso all ‘ accertamento tecnico preventivo, previsto dall ‘ art. 696 c.p.c., non esperito.
2.11 La ricorrente, in grado di appello, sostenne di aver fornito la prova che la merce era stata ritirata dai destinatari; oltre al fatto che la circostanza non era contestata. Solo i destinatari avrebbero potuto agire per l ‘ eventuale ristoro di immaginati danni. Pertanto, la tesi della società RAGIONE_SOCIALE, di non aver provveduto al pagamento delle fatture perché la merce era stata consegnata danneggiata al destinatario, non trovava alcuna fondamento, anche perché non provata. Ribadì, inoltre, che al paragrafo n. 2, pag. 3, dell ‘ atto di citazione in opposizione al monitorio, la COGNOME aveva dichiarato che i danneggiati sarebbero stati ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ . Il primo destinatario, del quale non venne indicato alcun riferimento, non coincideva con i numeri delle spedizioni indicate al precedente paragrafo 1 del medesimo atto; quindi, era da considerare estraneo alla domanda.
La deducente aveva, ad abundantiam , eccepito il difetto di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE, in quanto il trasporto di cose si configura come contratto a favore di terzi, per il quale il destinatario acquista i diritti nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione, ne ottiene la consegna dal vettore, in tal modo acquistando tutti i diritti derivanti dal contratto, ivi incluso il diritto di richiedere il risarcimento del danno nel caso di perdita o di avaria delle cose trasportate. COGNOME, rivestendo nel rapporto di spedizione la qualità di mittente, non poteva avanzare pretese risarcitorie che spettavano in via esclusiva al destinatario che aveva ritirato la merce. Di conseguenza, un ‘ eventuale azione di risarcimento del danno, sarebbe spettata alle società destinatarie delle spedizioni, ossia
‘ NOME COGNOME ‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , che ricevettero la merce, e non certamente dalla società RAGIONE_SOCIALE
Ne consegue che il giudice di pace ha risarcito un soggetto non legittimato. Il richiamo giurisprudenziale fatto dal Giudice di Pace alla Sentenza n. 24400 dell ‘ 1.12.2010 della Suprema Corte era inconferente, in quanto COGNOME non ha fornito né la prova di avere versato somme ai destinatari, nè di avere subìto un decremento patrimoniale; sul punto si evidenziava che non poteva considerarsi prova valida la semplice produzione di una nota credito che, al pari delle fatture, risultava essere un atto a formazione unilaterale, e che tale profilo ha formato oggetto dell ‘ atto di appello.
2.12 La ricorrente impugnò il seguente ulteriore passo della sentenza di primo grado evidenziando il difetto di logicità di ragionamento seguito: ‘ In presenza delle specifiche contestazioni mosse dalla società opponente ed in assenza di prove adeguate circa i criteri di determinazione del peso e dell ‘ importo richiesto in via monitorio, l ‘ opposto decreto ingiuntivo va revocato ‘ . A detta del giudice di prime cure , il decreto ingiuntivo andava revocato perché non sarebbero state fornite prove in ordine ai criteri di determinazione del peso e dell ‘ importo.
L’odierna ricorrente rappresentò al Tribunale che tanto risultava essere errato, come già dedotto ed eccepito con la sua comparsa di risposta dinanzi al giudice di pace, esponendo dettagliatamente i criteri per la determinazione del peso, del volume e dei costi, così come determinati ed individuati nel contratto ed anche riferiti dalla teste COGNOME NOME.
2.13 Deduce ancora la ricorrente che con l ‘ atto di appello è stata anche eccepita espressamente e dettagliatamente la nullità e/o infondatezza della sentenza appellata per omesso esame e/o omessa motivazione delle eccezioni preliminari sollevate dall ‘ odierna ricorrente in punto di decadenza e prescrizione del diritto azionato in giudizio dall ‘ opponente, incorrendo in una violazione dell ‘ art. 2951,
1° comma, c.c., il quale prevede che ‘ si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto ‘ .
A tale riguardo l ‘ odierna ricorrente eccepì che la RAGIONE_SOCIALE non aveva provato di avere interrotto il termine, quanto meno validamente, e, conseguentemente, non poteva dolersene. La spedizione è del 17/04/2015; l ‘ unico atto in cui si lamenta il danno è l ‘ opposizione, notificata in data 6/05/2016, quindi l ‘ anno di prescrizione previsto dall ‘ art. 2951 c.c. doveva essere dichiarato decorso. Ed anche in considerazione che la RAGIONE_SOCIALE, sul punto nulla aveva dedotto e provato, nella completa omissione di pronunzia del giudice di prime cure, al Tribunale si chiedeva di pronunziarsi sul punto, dichiarando decorso il termine prescrizionale.
2.14 Ancora, la ricorrente riporta l ‘ ultimo passo della sentenza oggetto dell ‘ impugnazione: ‘ avendo la società opponente riconosciuto che la società opposta ha chiesto un prezzo sensibilmente superiore di complessivi € 557,00 e provato che i danni subiti ammontano ad € 413,30, l ‘ importo spettante alla società opposta per il trasporto delle merci oggetto di contratto azionato in via monitoria ammonta ad € 364,82 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo ‘ . E in tema si evidenziava ancora al Tribunale, adito in sede di gravame, che i danni lamentati da COGNOME, che oltretutto difettava di legittimazione, non erano stati dimostrati e, oltretutto, erano coperti da prescrizione. Con la conseguenza che, in virtù di tutto quanto dettagliatamente motivato, il giudice di prime cure era incorso in macroscopici errori: (i) non ha dichiarato il difetto di legittimazione della COGNOME in relazione alla domanda risarcitoria proposta, richiamando impropriamente un arresto giurisprudenziale non confacente; (ii) non ha preso atto che la COGNOME non ha fornito prova del presunto danno; (iii) non ha dichiarato il decorso del termine prescrizionale.
2.15 Veniva censurato anche il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado per quantificare i danni subiti dalla società
RAGIONE_SOCIALE in euro 413,30 e di come li abbia potuti ritenere provati. Si segnalava che il passo era incomprensibile, oltre a non essere condivisibile, dal momento che RAGIONE_SOCIALE aveva fornito ampia prova che la merce era stata ritirata dal destinatario, circostanza non contestata da controparte.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure mosse dalla ricorrente in sede di gravame risultano idonee a delineare sufficientemente la contrapposizione della ricorrente agli argomenti posti dal giudice di prime cure a base della sentenza di primo grado e, pertanto, l’erroneità della declaratoria di inammissibi lità emessa dal giudice dell’appello, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione, procederà al non compiuto esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18/1/2024.