Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30301 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3359/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL)
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 2420/2021 depositata il 22/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 20299/2014 il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa n. 100009/2012 r.g. promossa da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in opposizione al
decreto ingiuntivo n. 607/2011 emesso a favore dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME per la somma di euro 39.867,88, oltre accessori, a titolo di compensi professionali, ha accolto l ‘ opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell ‘ opposta al risarcimento a favore dei COGNOME di euro 42.061,57, in ragione degli errori riscontrati, e al pagamento delle spese di lite.
Assumevano gli opponenti di aver affidato all ‘ AVV_NOTAIO incarico professionale avente ad oggetto la ristrutturazione di un fabbricato di loro proprietà onde ricavarne cinque appartamenti indipendenti.
La COGNOME assunse l ‘ incarico di curare la progettazione anche esecutiva del fabbricato, il coordinamento delle figure professionali, contabilità finale e chiusura del cantiere, con predisposizione della pratica relativa all ‘ ottenimento dell ‘ agibilità e l ‘ accatastamento dell ‘ immobile.
Successivamente alla rinuncia all ‘ incarico da parte dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME e alla conseguente richiesta di pagamento delle sue spettanze, venne emesso decreto ingiuntivo per la detta somma di euro 39.867,88. Parte opponente allegò l ‘ eccessività della somma richiesta, nonché l ‘ esistenza di diversi errori tecnici, progettuali ed amministrativi, chiedendo il risarcimento dei danni provocati dalla professionista, indicati nell ‘importo di euro 38.779,57.
Costituendosi in giudizio, la COGNOME chiese il rigetto dell ‘ opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto opposto.
La sentenza del Tribunale di Bologna, che ha deciso nei termini di cui sopra al punto 1 che precede, venne impugnata dalla COGNOME, che ne chiese la riforma e l ‘ accoglimento della propria domanda sulla base dei seguenti motivi: (i) omessa insufficiente ed erronea motivazione in punto di errata progettazione dell ‘ esecuzione del coperto; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norma di legge; (ii) omessa insufficiente ed erronea motivazione in punto di mancato rispetto della normativa in materia di riqualificazione energetica; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia; violazione e falsa
applicazione di norma di legge; (iii) omessa insufficiente ed erronea motivazione in punto di inadempimento dell ‘ incarico professionale; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norma di legge; (iv) omessa insufficiente ed erronea motivazione in punto di responsabilità del direttore dei lavori; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norma di legge; (v) omessa insufficiente ed erronea motivazione in punto di danni cagionati; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norma di legge; (vi) omessa insufficiente ed erronea motivazione in punto di responsabilità professionista; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norma di legge; (vii) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in punto di danno riconosciuto ai committenti.
La COGNOME concluse formulando domanda di condanna degli appellati ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c.
Costituendosi in giudizio, gli appellati chiesero il rigetto dell ‘ impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
Con sentenza n. 2420/2021, depositata in data 22/09/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l ‘ appello di NOME COGNOME, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Sia parte ricorrente che parte resistente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., error in
iudicando per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e segnatamente dell ‘ art. 112 c. p.c., dell ‘ art. 210 c.p.c. ‘ sostenendo che la sentenza gravata omette di considerare il fatto decisivo che l ‘ intervento sul coperto del fabbricato dei COGNOME, pur facente parte dell ‘ incarico conferito alla ricorrente, venne realizzato dai committenti ad insaputa della medesima professionista, omettendo altresì la Corte territoriale di accogliere la domanda di esibizione svolta nei confronti dei COGNOME della documentazione contabile relativa all ‘ esecuzione dell ‘ intervento, a riprova del tempo di esecuzione.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., error in iudicando per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e segnatamente dell ‘ art. 112 c. p.c., dell ‘ art. 210 c.p.c. dell ‘ art. 196 c.p.c. e con riguardo all ‘ avvenuto rispetto del D.Lgs. 192/2005, come integrato con la L. n. 311/2006, tabella sub C, nonché alla Delibera regionale n. 156/2008 . ‘ Sostiene la ricorrente che la sentenza gravata omette di considerare un elemento di fatto decisivo risultante da quanto depositato in appello in merito al rispetto dei limiti di trasmittanza energetica nell ‘ intervento relativo al coperto, documentato dalla ricorrente, e come asseverato in data 31/01/2011 e accertato nella relazione in data 23/05/2011 dell ‘ AVV_NOTAIO, specialista termotecnico di fiducia dei COGNOME, senza che sia stata valutata l ‘ istanza istruttoria di ordine di esibizione e di rinnovo della CTU ex art. 210 c.p.c., e senza che possa essere ascritto alla ricorrente alcun inadempimento dell ‘ incarico conferito, attesa la fruizione dello sgravio 55% da parte dei COGNOME.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., NOME in iudicando per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e segnatamente degli artt.li 1362, 1363, 1366, 2222 c.c. ‘ , sostenendo che l ‘ incarico professionale conferito dai COGNOME alla ricorrente con contratto di prestazione d ‘ opera datato 15/01/2008 aveva ad oggetto la ‘ Coordinazione e collaborazione con (e non delle) altre figure professionali necessarie al compimento dell ‘ opera ‘ , non risultando quindi alcuna responsabilità della ricorrente per errori commessi da altri professionisti incaricati dai COGNOME, con conseguente violazione o falsa applicazione degli articoli indicati.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. ‘ , sostenendo che nel contratto di conferimento dell ‘ incarico alla ricorrente non era compreso il rilievo del fabbricato, comunque dalla professionista predisposto per i progetti presentati anche in sanatoria rispetto a precedenti difformità edilizie commesse dai COGNOME, e che nel preventivo non era prevista alcuna maggiorazione per la classificazione del fabbricato oggetto della ristrutturazione, maggior importo invece conseguente alla revoca dell ‘ incarico da parte dei COGNOME.
Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. ‘ , sostenendo che la scala a chiocciola ed i fori erano stati realizzati dai COGNOME ad insaputa della ricorrente, fermo restando che il progetto predisposto dalla ricorrente non veniva da ella modificato, essendo subentrata nell ‘ incarico dopo la revoca da parte dei COGNOME.
Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., NOME in iudicando per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e segnatamente dell ‘ art. 111, sesto comma, Cost. e dell ‘ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. ‘ ,
sostenendo che nell ‘ incarico conferito alla ricorrente era indicata la ‘ Coordinazione e collaborazione con ‘ (e non del) ‘ lo strutturista ‘ , nominato nell ‘ AVV_NOTAIO. COGNOME, senza che alcun inadempimento potesse esserle attribuito con riguardo all ‘ incarico di Direttore dei lavori per la conformità delle opere nel complesso realizzate, sia per il coperto conforme alla normativa sul risparmio energetico, come asseverato dall ‘ ing. COGNOME e come da detrazione fiscale operata dai COGNOME (motivi n. 1 e 2), sia per altre presunte irregolarità (motivi n. 4 e 5).
Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., NOME in iudicando per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e segnatamente degli artt. 132 c.p.c. e dell ‘ art. 118 disp. att. c.p.c., dell ‘ art. 112 c.p.c. e dell ‘ art. 210 c.p.c. degli artt.li 1223, 2727 e 2729 c.c. ‘ , in quanto è stata confermata la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni nonostante il fatto decisivo, omesso nella decisione gravata, che il rifacimento del coperto era avvenuto secondo le regole del risparmio energetico, con l ‘ ottenimento delle detrazioni fiscali da parte dei COGNOME (motivo n. 2), quindi senza che tale danno sia stato causato dalla ricorrente, e senza che sia stata valutata l ‘ istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. formulata in appello.
Con l ‘ ottavo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ NOME in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. per omesso esame del motivo n. 8 proposto in appello. NOME in iudicando per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e segnatamente dell ‘ art. 132 c.p.c., dell ‘ art. 1176 c.c. ‘ , in quanto in sentenza nella descrizione dello ‘ Svolgimento del processo ‘ con cui, come documentato, la ricorrente censurava la pronuncia di primo grado per il mancato accoglimento della domanda di pagamento del compenso dovutole, come da decreto ingiuntivo opposto, la sentenza gravata è evidentemente omissiva poiché, nel
riportare lo ‘ Svolgimento del processo ‘ (pag. 2 di 6 della sentenza), omette il richiamo del motivo n. 8 proposto in appello e, quindi, nulla decide sul motivo formulato.
È stato indicato in ricorso che la sentenza di secondo grado è stata notificata al ricorrente a mezzo PEC in data 22/11/2021. Parte ricorrente non ha provveduto a produrre copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica della sentenza né a tanto ha provveduto la parte controricorrente (v. ricorso p-39 e controricorso p. 23). Inoltre, la cd. prova di resistenza ha esito negativo, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 22/09/2021 mentre il ricorso risulta notificato il 25 gennaio 2022 (spedito a mezzo posta in data 19.1.2022).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (così Cass., sez. un., sent. 6/07/2022, n. 21349. Conformi Cass., sez. II, ord. 20/06/2024, n. 17014 ‘ In tema di giudizio d legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa
sequenza di avvio di un determinato processo ‘ ; Cass., sez. I, ord. 15/07/2024, n. 19475: ‘ In tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia ‘ .
Ne consegue che il ricorso è improcedibile, né vale la non contestazione o conferma della controparte sul punto (Cass., sez. II, ord. 20/06/2024, n. 17014, cit., tra le tante).
Per mera completezza, si evidenza che, comunque, il ricorso sarebbe complessivamente inammissibile per quanto appresso evidenziato. Inammissibili sono tutte le censure veicolate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e tanto ai sensi dell’art. 348 -ter , u.c., c.p.c., ricorrendo nella specie l’ipotesi di «doppia conforme»; il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione nei ristretti limiti in cui è ancora consentito lamentare tale vizio (Cass., ord., n. 13716 del 5/07/2016) ; le censure relative all’interpretazion e del contratto in questione, oltre ad essere generiche, non sono formulate secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità e si limitano a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa del contratto di prestazione delle opere in questione rispetto a quella operata dal giudice del merito; nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di
primo grado, l’appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell’appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. “minuspetizione”), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cass., ord., n. 2830 del 5/12/2021); infine, nel resto le censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di mancanza assoluta di motivazione e pur richiamando norme sostanziali e processuali, tendono ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede (Cass., sez. un., n. 34476 del 27/12/2019 .
13 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore dei controricorrenti, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/09/2024.
NOME COGNOME