Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32072 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32072 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto
Responsabilità circolazione stradale
ORDINANZA
AVV_NOTAIO, sul ricorso iscritto al n. 14481/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati – avverso la sentenza del Giudice di pace di Santa Anastasia n. 2029/2023, depositata il 27 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Santa Anastasia, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria per i danni da sinistro stradale proposta ex art. 149 cod. ass. da NOME COGNOME, contro RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, ritenuto che l’istruzione condotta non consenti sse di avere contezza dell’esatta dinamica del sinistro e di superare pertanto la presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma, c.c., ha condannato i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore di euro 500,00, oltre interessi ed oltre spese processuali, compensate per metà;
tale sentenza è impugnata per cassazione da NOME COGNOME, con ricorso affidato a unico mezzo;
gli intimati non hanno svolto difese;
in data 27 marzo 2024 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata con pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., comunicata in data 28 marzo 2024 ai difensori delle parti, sulla base della seguente motivazione:
« il ricorso appare manifestamente inammissibile, in quanto censura la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova;
tale rilievo rende superfluo l’approfondimento di ulteriori e plurimi profili di inammissibilità pure ravvisabili nel ricorso» ;
in data 29 marzo 2024 il difensore del ricorrente, munito di nuova procura, ha depositato istanza per la decisione del ricorso;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che:
con l’unico motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, per omessa o radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia » ─ il
ricorrente lamenta che, con motivazione radicalmente ed insanabilmente contraddittoria, il giudice di pace abbia ritenuto generiche le dichiarazioni rese dal teste escusso, atteso che ─ sostiene ─ queste erano perfettamente idonee a provare il fatto storico del sinistro e la dinamica dell’evento e, correlativamente, l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista;
come evidenziato nella proposta di definizione anticipata e si dirà di seguito il ricorso si espone a plurimi rilievi di inammissibilità;
tuttavia, il Collegio ne deve rilevare uno non indicato dalla proposta ed avente carattere pregiudiziale in rito e assorbente: esso discende dal fatto che il ricorso è stato proposto contro una sentenza pronunciata dal giudice di pace che, in quanto tale, doveva essere censurata con l’appello (a critica limitata, ex art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., trattandosi di causa decisa secondo equità, ex art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., ratione valoris ), e non con ricorso per cassazione;
come ripetutamente chiarito da questa Corte, infatti, tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) pubblicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, come nel caso in esame, sono impugnabili solo con l’appello, e l’eventuale circostanza che siano pronunciate secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione;
la sentenza in oggetto, pertanto, non era impugnabile con ricorso per cassazione, ma solo con l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 cod. proc. civ. (v. in tal senso, ex multis , Cass. n. 9870 del 11/04/2024; 19/10/2018, n. 26527; 18/01/2018, n. 1213; nonché Cass. 27/04/2018 n. 10163; 15/12/2017, n. 30255; 17/11/2017, n. 27356);
né, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360, sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell’art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all’applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (Cass. n. 10063 del 28/05/2020, Rv. 657759);
può comunque rilevarsi, ad abundantiam , anche l’intrinseca inammissibilità della censura, in quanto evidentemente volta, come già rilevato nella proposta ex art. 380bis c.p.c, a sollecitare una nuova valutazione delle prove raccolte, riservata al giudice di merito;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
non avendo le parti intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese ;
a i sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 »;
la genericità del rinvio alle dette disposizioni induce a ritenere che se ne debbano anche osservare i relativi presupposti, con la conseguenza che, per l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sarà sufficiente la sola decisione in conformità alla proposta ma sarà necessaria anche l’esistenza di una pronuncia sulle
spese, nella specie, come detto, mancante per la mancata esplicazione di difesa in questa sede da parte degli intimati;
da tale presupposto, però, può e deve prescindersi per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. ;
n onostante anche quest’ultima previsione sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma dello stesso art. 96 e, dunque, supponga che la controparte sia costituita, nel caso in esame (ossia quello della decisione conforme alla proposta ex art. 380bis , terzo comma) appare consentito prescinderne, dal momento che a quei presupposti si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma dell’art. 380 -bis : vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta;
o ve si verifichi tale evenienza il terzo comma dell’art. 380 -bis prevede, infatti, senza mediazione di alcun’altra verifica, l’« applicazione » dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., utilizzando una locuzione che chiaramente evoca direttamente l’azione performativa che detta norma demanda al giudice, piuttosto che la fattispecie legale da essa presupposta;
del resto, una diversa interpretazione priverebbe la previsione di cui all’art. 380 -bis , terzo comma, in gran parte se non del tutto di significato, almeno nella parte in cui richiama il quarto comma dell’art. 96, essendo evidente che, anche se quel richiamo mancasse, la Corte, chiamata a pronunciarsi a seguito di istanza di definizione ex art. 380bis , secondo comma, potrebbe comunque pronunciare, « nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma », condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende;
l ‘art. 380 -bis , terzo comma, recupera dunque, in parte qua , un ben distinguibile spazio prescrittivo autonomo, coerente con l’obiettivo della novella, solo ove per la condanna prevista dal richiamato quarto comma dell’art. 96 si prescinda dai casi ivi previsti,
in presenza del diverso e autosufficiente presupposto, che a quelli si sostituisce, della decisione conforme alla proposta;
varrà aggiungere che in favore di tale esegesi militano, da un lato, la ratio della disposizione in esame che, diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, prescinde dalla costituzione dell’intimato e non può certo ritenersi meno avvertita nel caso in cui tale costituzione manchi (con il rischio, ad opinare diversamente, di un depotenziamento dell’istituto); dall’altro, il rilievo che quella prevista dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma (v. in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. U. 09/08/2025, n . 22959; v. anche, tra le pronunce massimate, Cass. Sez. U. 22/09/2023, n. 27195, Rv. 668850 -01; Cass. 04/10/2023, n. 27947, Rv. 669107; 28/02/2024, n. 5243, Rv. 670413);
tanto premesso, l’applicazione della sanzione non è esclusa per il fatto che il Collegio ha rilevato la preliminare causa di inammissibilità relativa all’erroneo esperimento del rimedio del ricorso per cassazione, giacché si è condivisa pure la valutazione di inammissibilità espressa dalla proposta di definizione;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME