Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35311 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35311 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2070/2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro COGNOME NOME COGNOME
-intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE COGNOME di CASERTA n. 2187/2022, depositata il 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza n. 2187/2022, depositata in data 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici dal 31.12.2015 al 23.11.2017 avanzata da NOME COGNOME nei confronti del Comune di San Nicola La Strada e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di euro 179,00 di cui alla fattura n. 8585/2020 per intervenuta prescrizione, ritenendo applicabile il termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017.
Avverso la suindicata sentenza propone ora ricorso per cassazione il Comune di San Nicola La Strada, articolando un motivo unico.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di San Nicola La Strada denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quo fatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.
Il ricorso è inammissibile.
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato
dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).
Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l’avverbio “esclusivamente” ivi utilizzato <>, si giustifica, <>, in forza dell’ art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: <> (v. anche in riferimento a vicende che hanno coinvolto l’odierno comune ricorrente, senza pretesa di completezza: Cass. 20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass. 7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469).
Vale d’altro canto osserva re che là dove si fosse trattato di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione <>, ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., come tale appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/07/2017, n. 18658).
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo NOME COGNOME svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024 dalla