Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27520 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27520 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/09/2023
CORTE
CASSAZIONE
SEZIONE
Oggetto pECADENZA
~NOME
~ON
~OMUNALE.
26/09/2023
Composta dagli Ili.
COGNOME
NOME
NOME
AVV_NOTAIO la
sul ricorso n.J
S. G.
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO– rei.
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE
l
r.g. proposto da:
rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce
al ricorso,
dall’AVV_NOTAIO
NOME
NOME
(indirizzo pec:
NOMENOME COGNOME COGNOMEav vocatis ir acusa .legai ma i l. i t).
contro
.
…L
in persona del Sindaco pro tempore,
giusta procura speciale in calce al controricorso, ricorrente
–
rappresentato e difeso, dall’AVV_NOTAIO Prof.
NOME, con
domicilio digitale eletto presso
NOME COGNOME
l’indirizzo pec di EMAIL d ineav vocati ca t an i a. i
NOME io. cast t.
e
NOMES.
avverso la sentenza, n. cron.
J RAGIONE_SOCIALE pubblicata il giorno!
RAGIONE_SOCIALE l;
quest’ultimo:
contro
ricorrente- intimata-
della CORTE DI APPELLO DI
l
l
NOME
le 27520/2023
l omi SSÌS
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26′ JMP,f2b2~one 2810912023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del L.
.~
n. lRAGIONE_SOCIALEl notificata nello stesso giorno, i l Tribunale di
l RAGIONE_SOCIALE
l
rigettò i l ricorso proposto da
S.G.
!contro la deliberazione n.J
RAGIONE_SOCIALE
l
con cui il Consiglio
Comunale di NOME aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale, contestualmente disponendo, con delibera
l
•m••• jdi pari data, la surroga dii
NOMES.
j.
Il gravame promosso dal primo contro quella ordinanza Ł stato dichiarato
inammissibile, perchØ tardivo, dall’adita Corte di appello dij RAGIONE_SOCIALE
l
con sentenza del RAGIONE_SOCIALE
li RAGIONE_SOCIALE
L
resa nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di NOME e
l
NOMES.
l
.
,l e con l’intervento del Procuratore Generale presso quella corte.
2.1. Quel giudice ha osservato che «L ‘ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado Ł stata depositata il l RAGIONE_SOCIALE l e nella medesima data notificata al procuratore de! RAGIONE_SOCIALE. la cura del l RAGIONE_SOCIALE ~L ‘atto di appello Ł stato proposto erroneamente con ricorso anzichØ con dtazione ex art. 702-quater c.p.c. ed Ł stato depositato in cancelleria della Corte IJ RAGIONE_SOCIALE Jma notificato daRAGIONE_SOCIALE ~ unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, sia al RAGIONE_SOCIALE diJ RAGIONE_SOCIALE ~he alla RAGIONE_SOCIALE l RAGIONE_SOCIALE j. Evidenziato che il giudizio Ł stato istaurato e si Ł svolto secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c., Ł stato precisato, fin da Cass. n. 24689/2014, che l’appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. va proposto con dtazione e non con ricorso, con la conseguenza che entro il tennine per impugnare va effettuata la notificazione dell’atto di appello alla parte appellata, ancorchØ il gravame sia stato introdotto con ricorso anzichØ con dtazione. In tal senso, infatti, Ł la regola generale non derogata dalla disciplina dell’appello sulla decisione di primo grado assunta con il rito sommario, di cui all’art. 702-quater c.p. c .. L ‘appello Ł pertanto tardivo».
3. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso
l
S.G .
.——-,1 affidandosi a tre motivi, i l lustrati anche da memoria ex art. 380-bis.l cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, recante anche ricorso incidentale condizionato con un motivo, il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede.
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1. I formulati motivi del ricorso principale denunciano, rispettiv amenffi!ta pubblicazione 28 109/2023
I) «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, commi 9 e 12, del d.lgs n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si insiste sul rilievo che, in materia elettorale, anche l’appello va proposto con ricorso e si assume, peraltro, che, nella specie, la relativa questione sarebbe irrilevante. Si deduce, in proposito, che «Ai sensi del comma 9 dell’art. 22 del d.lgs. n. 150/2011, il termine di 30 giorni per la proposizione dell’appello non decorre dalla notifica a cura di parte dell’ordinanza, ma dall’ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza nell’Albo Pretorio dell’ente. Rispetto al giudizio elettorale disdplinato dall’art. 131 del codice del processo amministrativo, in cui Ł previsto il doppio termine di decorrenza dell’appello (dalla notifica della sentenza per i diretti interessati e dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune, per gli altri candidati o elettori), nei giudizi elettorali davanti al giudice ordinario il legislatore ha previsto un unico termine decorrente, per ogni altro dttadino elettore o diretto interessato, dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretori o. Alla data di awenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti, l’ordinanza del Tribunale dd RAGIONE_SOCIALE lnon era ancora stata pubblicata all’Albo Pretorio del RAGIONE_SOCIALE di! ·m··· L Ne deriva che l’appello Ł stato proposto tempestivamente, anche quando si dovesse ritenere che andava proposto con atto di dtazione e non con ricorso, non essendo ancora iniziato a decorrere il termine di trenta giorni alla data di notifica alle controparti del ricorso e del decreto di fissazione di udienza»;
II) «Violazione dell’art. 69 del Decreto legislativo n. 267/2000, per omessa contestazione dell’ipotesi di incompatibilità posta a fondamento della dedsione impugnata. Nullità dell’Ordinanza impugnata». Si ascrive alla corte territoriale di avere posto a fondamento della decisione oggi impugnata un fatto diverso da quello contestato ali RAGIONE_SOCIALE come causa di sua decadenza dalla carica di consigliere comunale;
III) «Violazione ed errata applicazione dell’art. 63, comma 1, n. 2, del d.lgs. n. 267/2000». Muovendo dal rilievo che non esiste alcun rapporto convenzionale o contrattuale fra il RAGIONE_SOCIALE e la partecipata RAGIONE_SOCIALE si sostiene che «La contestata incompatibilità non Ł supportata da alcuna prova concreta che il ricorrente, quale consigliere di amministrazionel·m··;·lsia tito/ate di poteri di gestione e/o decisione in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lsversa nel depuratore l omiss;s l e che «La contestata incompatibilità risulta
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carente anche del requisito oggettivo prescritto dall’art. 63, comma 1, n. ;P,a i11PP!f.’iW . ione P_IVA n. 267/2000».
Il primo motivo di ricorso si rivela infondato, con conseguente assorbimento degli altri due.
2.1. Giova ricordare che la corte di appello ha accertato (e le relative circostanze sono rimaste assolutamente incontroverse) che: 1) l’ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado, depositata ili RAGIONE_SOCIALE l, Ł stata notificata, in pari data,
al procuratore delj
S.G.
la cura del
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RAGIONE_SOCIALE
t
il) l’appello avverso quel
provvedimento
Ł
stato proposto con ricorso depositato in cancelleria l’l ma notificato dali S.G.
RAGIONE_SOCIALE
~
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, sia al
RAGIONE_SOCIALE di
l
•m••• l che allai M
.S.
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soltanto ili RAGIONE_SOCIALE
2.2. Va rimarcato, poi, che l’odierna controversia, avente ad oggetto la richiesta di decadenza dalla carica di consigliere comunale, rientra tra quelle di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000, e che, giusta l’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, “Le controversie previste dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ave non diveJSamente disposto dal presente articolo”. Correttamente, dunque, il giudizio Ł stato istaurato e si Ł svolto, in primo grado, secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ ..
2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2907, pronunciata in tema di appello in materia d i opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi de Il a legge n. 689 de l 1 981 ) hanno precisato che l’appello segue, di regola, il rito ordinario, mentre il principio di ultrattività del rito seguito in primo grado trova applicazione soltanto in caso di esplicita previsione normativa; pertanto, in mancanza di una tale previsione quanto alla forma dell’atto introduttivo, quest’ultima Ł costituita dalla citazione (cfr., nello stesso senso, in motivazione, la piø recente Cass. n. 6318 del2020. Si veda, peraltro, Cass. n. 10864 del 2023, secondo cui, ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui, desumibile dalle modalità con le quali si Ł in concreto svolto il relativo procedimento. Pertanto, avendo il primo giudice pacificamente -quanto correttamente- ritenuto l’odierna controversia soggetta al rito sommario speciale ex art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, altrettanto doveva concludersi quanto al successivo suo grado di appello).
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2. 3.1. Va evidenziato, inoltre, che non Ł normativamente prevista 1 Jlf31~ 1 iéfejone ricorso per l’atto introduttivo del giudizio di appello avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario ai sensi degli artt. 702-ter cod. proc. civ., sicchØ tale forma Ł quella ordinaria, ossia l’atto di citazione, e in tal senso si Ł ormai orientata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. oltre alla già citata Cass. n. 6318 del 2020, Cass. n. 24379 del 2019; Cass. n. 8757 del 2018; Cass. n. 18022 del 2015, resa proprio in un procedimento elettorale, secondo cui «L’appello avverso l’ordinanza con cui il tribunale abbia dedso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 702-quater c.p.c., sicchØ la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell’atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine». La stessa, peraltro, Ł stata ribadita da Cass. n. 1755 del 2016, in controversa affatto analoga; Cass. n. 14502 del 2014; Cass. n. 26326 del2014 e successive conformi, relative al procedimento sommario in materia di protezione internazionale, nel vigore dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del2011 nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015. Si veda pure Cass., SU, n. 28575 del 2018, con la quale, nel ribadire che l’art. 702-quater cod. proc. civ. non regola la forma dell’atto di appello nel rito sommario, il che implica, nel secondo grado, «l’esdusione di una sorta di trascinamento del rito di cui al giudizio sommario di primo grado», con la conseguenza che, salva l’applicazione del disposto del secondo periodo della norma in parola- per il terzo periodo, v. ormai il primo comma dell’art. 350 cod. proc. civ. come integrato dall’art. 27, comma 1, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183l’appello rimane regolato dalle norme disciplinatrici di tale impugnazione nel rito ordinario e, quindi, quanto all’atto introduttivo del gravame, a Ila tecnica di proposizione dell’appello con la citazione, le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute ad una diversa esegesi con riferimento, però, all’ipotesi specifica dell’appello proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale nel vigore dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015).
2.3.2. Sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6318 del 2020; Cass., SU, n. 21675 del 2013; Cass., SU, n. 22848 del 2013; Cass., SU, n. 2907 del 2014), ribadito pure, in sostanza, dalla già citata Cass., SU, 28575 del 2018, in caso di errore dell’appellante nella scelta della forma dell’atto introduttivo del gravame, la decadenza dall’impugnazione Ł evitata,
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in forza del principio di conversione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., ~~.a ~ttWJlioaljone termine per impugnare/si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso (che avviene normalmente unitamente al decreto di fissazione dell’udienza davanti al giudice di appello), precisandosi che, in tal caso, non Ł necessaria, e neppure configurabile, una pronuncia di mutamento del rito. Tale pronuncia, infatti, riguarda il caso in cui, essendo previsti piø riti, si scopra che l’attore ha errato nella scelta e si disponga, pertanto, che per il prosieguo il giudizio si svolga con un rito diverso da quello con cui Ł stato iniziato. Proprio per questa ragione, l’art. 702-ter, comma 3, cod. proc. civ., atteso che per il giudizio di primo grado Ł prevista una molteplicità di riti (ordinario, sommario e lavoristico, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 150 del 2011), stabilisce che il giudice, rilevata l’ incongruenza della scelta del rito sommario da parte dell’attore, dispone la modificazione del rito, ossia fissa l’udienza di cui all’art. 183 (cioŁ la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario). Tanto vale, però, per il giudizio di primo grado, ma non anche per il giudizio di appello avverso l’ordinanza pronunciata all’esito del giudizio sommario di primo grado. Per tale giudizio di appello, infatti, non Ł previsto dalla legge un rito sommario alternativo al rito ordinario: esiste soltanto un rito, quello ordinario (in difetto, come già rilevato, di espressa previsione del rito sommario), integrato dalle disposizioni particolari di cui all’art. 702-quater cod. proc. civ., (relative al termine per impugnare e alla sua decorrenza; all’ammissione di nuovi mezzi di prova con maggiore ampiezza) e all’art. 348-bis, secondo comma, lett. b), cod. proc. civ. (esclusione della pronuncia di inammissibilità dell’appello ai sensi del comma primo), rito che trova applicazione in ogni caso sia impugnata un’ordinanza pronunciata a conclusione di un giudizio svoltosi con rito sommario. Non essendo possibile un mutamento del rito in appello, non trova conseguentemente applicazione la salvezza degli effetti prevista dall’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, che, invece, presuppone appunto un’ordinanza di mutamento del rito (cfr., in termini, Cass. n. 8757 del 2018, ribadita dalla piø recente Cass. n. 6318 del 2020).
2.4. Il motivo all’esame, dunque, stante la tardività del proposto appello, sulla base dei dati sopra evidenziati e risultanti dagli atti (e tenuto conto che, giusta Cass., SU, n. 28975 del 2022, nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine- di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza), deve essere respinto.
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2.4. 1. NØ, in contrario, può condividersi l’odierno assunto del ricorren~~t~8/fai:one cui, «Ai sensi del comma 9 dell’art. 22 del d.lgs. n. 150.2011, il termine di 30 giorni per la proposizione dell’appello non decorre dalla notifica a cura di parte dell’ordinanza, ma dall’ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza nell’Albo Pretorio dell’ente. Rispetto al giudizio elettorale disdplinato dall’art. 131 del codice del processo amministrativo, in cui Ł previsto il doppio termine di decorrenza dell’appello (dalla notifica della sentenza per i diretti interessati e dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune, per gli altri candidati o elettori), nei giudizi elettorali davanti al giudice ordinario il legislatore ha previsto un unico termine, decorrente per ogni altro dttadino elettore o diretto interessato, dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretori o». In altri termini, ad avviso delj S.G. ~ ai sensi del riportato comma 9 dell’art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine di impugnazione di 30 giorni, prescritto dall’art. 702-quater, non decorrerebbe dalla comunicazione a cura della cancelleria, ovvero dalla notificazione ad istanza di parte, ma dall’ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’Ordinanza all’Albo Pretorio dell’ente.
2.4.2. Una tale lettura della norma predetta, tuttavia, Ł destituita di fondamento, poichØ si pone in palese contrasto con il dato normativa sopra riportato, secondo cui la speciale previsione concernente la decorrenza del termine per la proposizione dell’appello dalla pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza all’Albo Pretorio dell’ente -in deroga al regime generale del procedimento sommario -Ł prevista esclusivamente “per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato” e, quindi, non per chi sia stato- come appunto ili S.G. 1parte del primo grado di giudizio innanzi al Tribunale (e nei cui confronti sia avvenuta la notifica, ad istanza di parte, della decisione poi impugnata)
2.5. Inconferente Ł, poi, il richiamo al comma 12 del medesimo art. 22 (il quale attribuisce al giudice, quando accoglie il ricorso, il potere di correggere il risultato elettorale e di sostituire ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo), in quanto esso postula comunque il rispetto della condizione della tempestiva notifica del ricorso entro i trenta giorni previsti per la impugnazione.
2.6. Di qui la conferma della ineccepibile decisione sul punto della corte distrettuale ed il conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.
L’unico motivo del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE dilRAGIONE_SOCIALEl- che contesta alla corte suddetta di non essersi pronunciata su altro, e diverso, profilo di inammissibilità della impugnazione ivi proposta dali S.G. 1deve considerarsi parimenti assorbito
l
Oscuramento d ‘Ufficio perchØ d ich iar atam ente proposto
i n v i a
principale.
4. In conclusione, l’odierno ricorso di
NOME
S.G.
l
deve essere respinto quanto al suo primo motivo, con assorbimento degli altri e dell’unico motivo del
ricorso incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE dilRAGIONE_SOCIALEl restando le spese di questo giudizio
di legittimità,
tra le
sole parti
costituite, regolate
dal principio
di soccombenza, altresì dandosi atto, giusta quanto precisato da Cass., SU, n.
4315
del
2020, rv.
657198-06, che, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non
Ł
dovuto il pagamento, di un’ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai
sensi dell’art.
22, comma
15, del d.lgs. n.
150
del
2011, il procedimento in esame
risulta essere esente da ogni tassa, imposta e spese di cancelleria.
4.1.
Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generai ità e degli altri dati identificativi a norma dell’art.
52
del d.lgs. n.
196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale del
l
S.G.
l
dichiarandone assorbiti gli altri.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE dilRAGIONE_SOCIALEJ
Condanna ili
S.G.
l, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità
sostenute dal menzionato RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in
€ 4.000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%, agli esborsi liquidati in €
200,00.
Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art.
52
del d.lgs. n.
196/2003.
ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della
Corte Suprema di cassazione, il
26
settembre
2023.
Il
Numero registro generale l RAGIONE_SOCIALEl
Numero se zionale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Numero di raccolta genera le 27520/2023
condizionata a Il’ accog l imento
0 a ffi
P~ 1
2810912023
~M5one