Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15786 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 17085/21 proposto da:
-) NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes a dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 dicembre 2020 n. 6214; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, laureata in medicina, ha frequentato una scuola di specializzazione post lauream dal 1999 al 2002.
Nel 2012 (previa riassunzione dopo la declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, chiedendone la condanna:
-) al pagamento della differenza tra la borsa di studio percepita (11.000 euro annui circa) e quella erogata agli specializzandi iscritti dopo il 2006;
-) al pagamento delle differenze dovute a titolo di rivalutazione annuale, ex art. 6 d. lgs. 257/91;
Oggetto: specializzandi in medicina -tardiva attuazione delle direttive comunitarie
-) al pagamento delle differenze dovute a titolo di adeguamento triennale, ex art. 6 d. lgs. 257/91.
Con sentenza 7.5.2015 n. 9834 il Tribunale:
rigettò la domanda di pagamento delle differenze retributive, sul presupposto che la misura della borsa di studio è riservata alla discrezionalità del legislatore;
rigettò la domanda di pagamento della rivalutazione annuale, sul presupposto che essa fosse stata bloccata dall’art. 1, comma 33, l. 549/95;
rigettò la domanda di pagamento dell’adeguamento triennale – a quanto è dato comprendere dalla non chiara motivazione – per due ragioni: sia perché debitrice era l’RAGIONE_SOCIALE e non lo RAGIONE_SOCIALE; sia perché il diritto era prescritto.
La sentenza fu appellata dalla soccombente.
Con sentenza 9.12.2020 n. 6214 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La Corte ritenne che:
-) il diritto comunitario non fissa la misura della ‘adeguata remunerazione’, che spetta perciò alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE St ati membri stabilire;
-) correttamente il Tribunale aveva ritenuto ‘bloccata’ la rivalutazione annuale;
-) quanto all’adeguamento triennale della borsa di studio, l’appellante non aveva impugnato la autonoma ratio decidendi con cui il Tribunale aveva ritenuto che debitrice del relativo importo fosse l’RAGIONE_SOCIALE e non lo RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su un solo, articolato motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c..
Nella illustrazione del motivo è formulata una tesi così riassumibile:
-) in primo grado il Tribunale rigettò la domanda di condanna al pagamento dell’adeguamento triennale sul presupposto che il relativo diritto fosse soggetto alla prescrizione quinquennale, ormai spirata;
-) NOME COGNOME impugnò tale statuizione sostenendo che l’eccezione di prescrizione quinquennale non era stata ritualmente sollevata dalla parte convenuta, la quale anzi aveva ammesso che al caso di specie si dovesse applicare la prescrizione decennale;
-) la Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo che la sentenza di primo grado fosse fondata su due autonome rationes decidendi (prescrizione e difetto di legittimazione sostanziale della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE), delle quali fu impugnata solo la prima;
-) questa valutazione fu erronea, perché l’unica ratio decidendi sottesa dalla sentenza di primo grado, relativamente alla domanda di adeguamento triennale, fu l’ intervenuta prescrizione del diritto; il cenno alla legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, nella sentenza di primo grado, costituì invece un mero obiter dictum .
1.1. Il motivo è infondato in modo manifesto.
Nessun dubbio può sussiste re sull’interpretazione della sentenza di primo grado, e sul fatto che questa abbia adottato due rationes decidendi .
Infatti, dopo avere trascritto alcuni princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale concluse: ‘ da tali principi (…) discende semmai un diritto a percepire da parte della RAGIONE_SOCIALE frequentata la rideterminazione triennale dell ‘ importo percepito in base al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL RAGIONE_SOCIALE dei medici neo assunti, ai sensi del d. lgs. n. 257/91 ‘ .
Tale affermazione chiara e limpida, e niente affatto ipotetica od incidentale, non è stata impugnata con l’appello. Corretta, dunque, fu la decisione con cui il giudice di secondo grado reputò coperta da giudicato la questione del difetto di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE del consiglio.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della