Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31290 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31290 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29376 – 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ancona, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Macerata, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1009/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 6/9/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’8 /5/2024 dal consigliere NOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 25/02/2015, la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale civile di Macerata, RAGIONE_SOCIALE (di cui RAGIONE_SOCIALE costituisce un ramo di azienda scorporato in corso di causa), a cui nel 2006 aveva appaltato la costruzione di un capannone; il 23 febbraio 2008, prima dell’ultimazione dei lavori, del collaudo e della consegna , l’opera, in fase di avanzata realizzazione, era stata distrutta da un incendio, imputato alla responsabilità di terzi, ma dagli accertamenti svolti sulle rovine erano comunque emersi gravi vizi (in particolare una soletta «importante», che avrebbe dovuto essere realizzata in cemento armato, era risultata invece di polistirolo rivestito); ex artt. 1667 e 1669 cod. civ., sussisteva, perciò, il diritto alla garanzia e al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del contratto di appalto; «la responsabilità della convenuta discendeva anche dagli art. 2043 cod. civ., per quel che concerne sia la ‘inesatta’ esecuzione della soletta avvenuta traendo in inganno il committente che ha pagato per il cemento, sia per la comunicazione al Genio Civile, con violazione della normativa antisismica e necessità di rettifica, e 2051 cod.civ.,
dall’inosservanza degli obblighi di custodia » (così nella citazione rinnovata); pertanto, la società attrice chiese la condanna della convenuta al «risarcimento dei danni conseguenti alla inesatta esecuzione della soletta e alla decettiva comunicazione al competente Ufficio Pubblico in violazione della legge antisismica», indicati in Euro 30.000 e a restituire gli acconti versati sul prezzo dell’appalto, quantificati in Euro 1.190.000, maggiorati per la rivalutazione e gli interessi, dando anche atto che nu ll’altro fosse dovuto ex art. 1673 cod. civ..
Costituendosi, la società convenuta eccepì la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 cod. proc. civ., per mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163 cod. proc. civ., chiese di chiamare in causa, in garanzia, la propria compagnia di assicurazione Unipol SAI e, in riconvenzionale, chiese la condanna di parte attrice al pagamento in suo favore della somma di Euro 185.000, da compensarsi eventualmente con quanto accertato come dovuto.
La terza chiamata Unipol RAGIONE_SOCIALE eccepì la nullità della domanda per genericità, il suo difetto di legittimazione passiva, l’intervenuta prescrizione di ogni diritto e, comunque, l’infondatezza in merito dell’avversa pretesa.
Con sentenza n. 1183 del 2016, il Tribunale di Macerata, dopo avere ordinato la rinnovazione della citazione ex art. 164 cod. proc. civ., dichiarò la nullità della domanda.
Con sentenza n. 1009 del 2021, la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello di COGNOME , rigettando altresì nel merito «tutte le domande proposte in primo grado», senza tuttavia esaminarle: in particolare, per quel che qui rileva, dopo una ricostruzione storica della giurisprudenza sulla indeterminatezza della domanda, ritenne fondata la censura avverso la dichiarazione di nullità della citazione, ma riscontrò comunque che le istanze istruttorie erano prive di «qualsiasi
adeguato raccordo con i motivi di impugnazione», perché non proposte in primo grado; quindi, richiamato l’art. 342 in combinato con l’art. 163 cod. proc. civ., rimarcò che è imposto, «a pena di inammissibilità del ricorso in appello, che la parte ricorrente specifichi tanto ‘le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado’, quanto ‘l’indic azione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’ ».
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi, a cui hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la , esocietà ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 161, 342 e 354 cod. proc. civ. per avere la Corte d’a ppello respinto la domanda sull’erroneo presupposto che le prove richieste fossero inammissibili perché non formulate nel giudizio di primo grado o comunque formulate, con l’atto di appello, in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.; ha rappresentato, in particolare, di averle proposte nella memoria ex art. 183, 6 comma cod. proc. civ. e riportate testualmente nel l’atto di appello .
1.1. Il motivo è fondato.
Deve premettersi che, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha escluso la nullità della domanda introduttiva, riformando sul punto la sentenza di primo grado.
A questa Corte, quindi, è precluso un sindacato sul punto, non essendo più stata devoluta la questione della nullità della domanda.
Ciò posto, deve prendersi atto che nella seconda comparsa ex art. 183 cod. proc. civ., la società attrice aveva chiesto fosse espletata
una c.t.u., « in caso di contestazione delle risultanze rilevate dall’ing. COGNOME e trasfuse nel suo elaborato in atti», allo scopo di «verificare sulla scorta del contratto di appalto del 2006 e dei progetti depositati all’ex genio Civile, la rispondenza tra realizzato e commissionato ed i vizi dell’opera e le inadempienze della Sicit », nonché, a mezzo testi, che l’opera non fosse stata collaudata, seppure riconoscendo che della circostanza era onerata in positivo l’appaltatrice.
Nell’atto di citazione in appello, quindi, la COGNOME aveva esplicitamente chiesto l’accoglimento delle istanze istruttorie articolate nella suindicata memoria, riproponendole testualmente.
Questa specifica riproposizione era sufficiente, ex art. 342 cod. proc. civ., a rendere necessario l’esame dell a domanda in merito, atteso che era stata riformata la pronuncia in rito della dichiarazione di sua nullità.
La Corte d’appello ha , invece, infondatamente ritenuto inammissibili queste istanze istruttorie per mancanza di un «qualsiasi adeguato raccordo con i motivi di impugnazione», laddove, evidentemente, le ragioni delle censure erano unicamente in rito perché l’appello era stato necessariamente diretto contro una decisione che aveva valutato non il merito, ma soltanto la compiutezza della domanda.
Esclusa, allora, la nullità della domanda, sarebbe stato, invece, necessario provvedere all’esatta sua qualificazione e al conseguente esame del l’ammissibilità e della rilevanza delle istanze istruttorie (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5767 del 2022).
Dall’accoglimento del primo motivo consegue, logicamente, l’assorbimento del secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) cod. proc. civ., con cui la società ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del 112 cod. proc. civ. per avere la Corte
Territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società ricorrente
Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, perché pro vveda all’esame della ammissibilità e della rilevanza delle istanze istruttorie come proposte da COGNOME nella seconda comparsa ex art. 183 cod. proc. civ. e riproposte nell’atto di appello.
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda