Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20594 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6718/2023 R.G. proposto da:
INFANTE COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 3858/2022, depositata il 17/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta individuale, chiedeva e d otteneva dal Tribunale di Avellino ingiunzione di pagamento nei
confronti della RAGIONE_SOCIALE per € . 49.100,00 a saldo di una fornitura di castagne del complessivo importo di € . 151.721,02, portato dalla fattura 10/2007.
Proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, deducendo di aver saldato integralmente la fornitura, dalla quale, in ogni caso, doveva essere detratto l’importo di €. 19.720,28 pari a kg. 9046 di prodotto avariato.
1.1. Il Tribunale, ritenuto che vi fosse prova di pagamenti complessivi per € . 132.000,00 da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE ritenuto che risultavano elevate percentuali di prodotti avariati e, dunque, la relativa quantità doveva essere detratta dal prezzo, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
Per la riforma della suddetta decisione di prime cure NOME COGNOME con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 24.12.2016, proponeva appello dinanzi la Corte d’Appello di Napoli.
All’udienza del 21.09.2021, su istanza dell’appellante, il Collegio dichiarava l’interruzione del procedimento per sopravvenuto fallimento della convenuta.
Con ricorso depositato il 16.12.2021 e ritualmente notificato nel termine assegnato dall’appellante, il processo veniva riassunto.
2.1. Il giudice di seconde cure, con la sentenza n. 3858/2022, dichiarava improcedibile il gravame, in quanto ha ad oggetto l’accertamento di un credito ed è stato proposto nel giudizio ordinario anteriormente alla dichiarazione del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Osserva il giudice territoriale: nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L.F. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato e deve essere accertata, nel rispetto delle regole del concorso, esclusivamente mediante insinuazione al passivo ex artt. 93 legge fall.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.
Resta intimato il Fallimento RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52, comma 2 e 95 e 96 legge fallimentare. Osserva il ricorrente che il fallimento della società convenuta è sopraggiunto dopo la sentenza di accoglimento in primo grado dell’opposizione proposta nei confronti della ditta creditrice (RAGIONE_SOCIALE la quale, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ha proposto appello nei confronti della curatela, al fine di ottenere una sentenza di accertamento del proprio credito, in riforma di quella di primo grado, che possa spiegare efficacia nei confronti della procedura, ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3 L.F. Infatti, prosegue il ricorrente, il medesimo, in data 28.09.2018, aveva proposto tempestiva domanda di ammissione al passivo (in relazione al credito portato dalla fattura n. 10/2007 per l’importo complessivo di €. 118.756,39) e che lo stesso, previo parere favorevole reso dai curatori, era stato ammesso al passivo del Fallimento «con riserva» in data 07.03.2019, in applicazione dell’art. 96 legge Fall. nella nuova formulazione, applicabile al caso di specie ratione temporis ; norma che consente a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo, rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione. Conclude il ricorrente che la circostanza che l’appello verso la RAGIONE_SOCIALE sia stato dichiarato improcedibile ha impedito, di fatto, una pronuncia nel merito sulle domande avanzate dal creditore in sede di insinuazione al passivo del suddetto fallimento.
1.1. Il motivo è fondato.
Dopo alcune incertezze interpretative (Sez. 1, Sentenza n. 9461 del 22/05/2020, Rv. 657683 -01; Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018, Rv. 651126 -01, citate in sentenza p. 4, primi due righi), questa Corte ha chiarito che l’art. 96, comma 1, n. 3) della legge Fall., nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14768 del 30/05/2019, Rv. 654096 -01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 10616 del 23/04/2025, Rv. 674470 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 8873 del 03/04/2025, Rv. 674503 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 17154 del 21/06/2024, Rv. 671566 -01; Sez. L, Ordinanza n. 27163 del 22/09/2023, Rv. 668815 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 21813 del 20/07/2023, Rv. 668679 -01; Sez. 1, Sentenza n. 12948 del 22/04/2022, Rv. 667114 – 01).
La sentenza di primo grado, nel caso presente, è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, così che essa è titolo per insinuarsi al passivo.
Essa non può essere, dunque, travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell’art. 96 suddetto che, invece, consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che, pertanto, è procedibile anche per tale ragione), come avvenuto nel caso concreto, atteso che il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di secondo grado con comparsa del 10.03.2022.
Diversamente argomentando, l’improcedibilità della domanda vorrebbe dire caducazione del titolo e necessità di iniziare una nuova
richiesta di risarcimento verso il fallimento, e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che, invece, non impone un simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione.
Il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione .
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza di attività difensiva della controparte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda