Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6316 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6316 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18728/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso il loro studio -domicili digitali PEC: EMAIL e EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, che si difense personalmente in qualità di Avvocata patrocinante in Cassazione, ex art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in INDIRIZZO -domicilio digitale PEC: EMAIL;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2605/2019 depositata il 16/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di NOME per il pagamento di onorari pari ad € 16.119, 38, oltre accessori e oltre alle spese sostenute per il procedimento avanti al Consiglio dell’Ordine), relativi allo svolgimento di attività professionale in qualità di avvocato. L’ingiunta aveva proposto opposizione, parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento della minor somma di € 6.272,64 , oltre accessori. NOME aveva proposto appello, contestando l’identificazione del parametro utilizzato dal primo Giudice per la quantificazione del compenso a favore dell’AVV_NOTAIO e prospettando la mancata considerazione degli acconti versati. La Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato l’appello inammissibile ex art.14 l. n. 150/2011, affermando di fare applicazione alla fattispecie del principio emergente dalla sentenza a SSUU di questa Corte n.4485/2018, la cui massima costituisce la motivazione della sentenza d’appello (‘La controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14’ ).
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
Vi è controricorso di NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle difese già svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L a ricorrente lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art.14 del d. lgs. n.150 del 2011, promulgato il giorno 6 ottobre 2011’. Rileva NOME COGNOME che, essendo stato il procedimento sub iudice radicato ben prima dell’entrata in vigore della legge n.150/2011, si dovrebbero applicare le disposizioni processuali precedentemente vigenti, con conseguente ammissibilità dell’appello.
2. con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame del merito, quindi di ‘ tutti i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ‘ (erronea identificazione del valore della causa ai fini della determinazione del compenso preteso e, in relazione a questo profilo, errata applicazione dell’onere probatorio; mancata considerazione degli acconti versati; ingiustificata condanna alle spese processuali): si chiede alla Corte di procedere alla valutazione del merito, ex art.384 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il decreto ingiuntivo opposto da NOME è stato chiesto, ottenuto e notificato nel marzo 2011, prima dell’entrata in vigore della d.lgs. n.150/2011, promulgato il 6.10.2011: quindi il procedimento civile esitato con la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, impugnata avanti alla Corte d’Appello di Roma, era già pendente, dovendosi a tal fine fare riferimento alla data di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo.
Ora, ai sensi dell’art. 36, intitolato ‘ disposizioni transitorie e finali ‘ del d.lgs. n. 150/2011, ‘ 1. le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso’ .
Ne consegue che non può trovare applicazione nel caso di specie l’ultimo comma dell’art. 14 d.lgs. cit., che sancisce la non appellabilità del provvedimento che definisce le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, dovendosi applicare le disposizioni processuali precedentemente vigenti, prevedenti tutte (art. 645 c.p.c. e art. 702 bis c.p.c.) pronunce suscettibili di appello.
Il secondo motivo rimane assorbito, non essendo possibile svolgere in sede di legittimità le verifiche di merito richieste dalla ricorrente.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma
che, in diversa composizione, dovrà svolgere il giudizio di appello e pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio della Seconda Sezione civile, del 15 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME