Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36078 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36078 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23419/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente principale – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso le SENTENZE della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI -SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI n. 197/2016 del 26 aprile 2016 e n. 111/2018 del 16 marzo 2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con contratto d’appalto del 30 giugno 2006 la RAGIONE_SOCIALE affidava alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per
brevità, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) i lavori di edificazione di un complesso immobiliare costituito da due palazzine, ognuna di tre piani fuori terra, da realizzare in Sassari, località INDIRIZZO, fra le vie INDIRIZZO e INDIRIZZO, a fronte di un corrispettivo a corpo di 1.650.000 euro, oltre IVA.
Sull’assunto di aver eseguito opere extracontratto per un importo di circa 800.000 euro, a sèguito di variazioni ordinate nel corso dei lavori dalla committente, la RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Sassari, chiedendone la condanna al pagamento di tale somma.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la committente, la quale contestava l’avversa pretesa creditoria e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’appaltatrice al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna delle opere, essendo questa avvenuta a notevole distanza di tempo dalla scadenza del termine all’uopo convenzionalmente stabilito.
All’esito del giudizio, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata nell’àmbito del procedimento cautelare per sequestro conservativo svoltosi ante causam , il Tribunale condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di 200.012,91 euro, oltre agli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria, nonché a rifonderle le spese di lite, respingendo la riconvenzionale proposta dalla convenuta.
La decisione veniva impugnata in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari.
Quest’ultima pronunciava una prima sentenza (n. 197/2016 del 26 aprile 2016), con la quale respingeva il gravame principale e condannava la RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in complessivi 6.800 euro, oltre accessori di legge, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione in istruttoria della causa relativa all’appello incidentale, ai fini della «corretta
determinazione del corrispettivo spettante all’impresa esecutrice, mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio» ; quindi, dopo aver proceduto all’integrazione delle indagini peritali svolte in prime cure, emetteva una seconda sentenza (n. 111/2018 del 16 marzo 2018), con la quale, in riforma dell’impugnata decisione, condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la maggior somma di 209.792,55 euro (risultante dalla seguente addizione: 200.224,55 + 3.875 + 5.693 euro), con l’aggiunta degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria nella misura già riconosciuta dal primo giudice, nonché a rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi 15.834 euro, oltre accessori di legge, e ponendo, inoltre, a suo esclusivo carico gli oneri di c.t.u..
Contro entrambe le predette sentenze la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta ha spiegato ricorso incidentale avverso la seconda pronuncia in ordine di tempo.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Non sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A)Ricorso principale
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, proposto contro entrambe le sentenze pronunciate dalla Corte d’Appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari (n. 197/2016 e n. 111/2018), è affidato a sette motivi, distinti dalle lettere A -G).
Con il primo motivo ( sub A) è denunciata la violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. e il conseguente omesso esame di un .
Si rimprovera alla Corte d’Appello di non aver ammesso la prova testimoniale richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE e di aver ritenuto inutilizzabile la planimetria del progetto che la prefata società
aveva prodotto nel giudizio di secondo grado allo scopo di dimostrare che il numero di appartamenti da realizzare corrispondeva a quello indicato nel contratto d’appalto e nella seconda concessione edilizia rilasciata dal Comune di Sassari (21).
Ciò avrebbe comportato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso fra le parti, tanto più che la RAGIONE_SOCIALE si era astenuta dal depositare in atti il preventivo di spesa costituente l’allegato A al contratto d’appalto, dal quale sarebbe stato possibile individuare con esattezza i lavori da eseguire.
Con il secondo motivo ( sub B) viene lamentata la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1659 e 1661 c.c..
Si contesta al giudice distrettuale di aver riconosciuto spettante alla RAGIONE_SOCIALE, sulla base delle risultanze di una c.t.u. , il compenso per i maggiori lavori effettuati a sèguito di pretese variazioni al progetto ordinate in corso d’opera dalla committente, sebbene l’impresa esecutrice non avesse offerto idonea prova dei costi aggiuntivi sopportati per la loro realizzazione; e ciò senza che siano state tenute in considerazione le censure articolate sul punto dalla RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello.
Viene, inoltre, obiettato che, alla stregua della stessa prospettazione della RAGIONE_SOCIALE, l’ammontare delle varianti risultava superiore al limite fissato dall’art. 1661, comma 1, c.c. (il sesto del prezzo complessivo pattuito), sicchè occorreva, in ogni caso, fare riferimento alla disciplina dettata dall’art. 1659 del medesimo codice, secondo la quale: (a)le variazioni alle modalità convenute dell’opera devono essere previamente assentite dal committente con autorizzazione da provare per iscritto; (b)anche quando le modificazioni sono state autorizzate, nessun compenso aggiuntivo spetta all’appaltatore, salvo diversa pattuizione, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, come nella specie.
Con il terzo motivo ( sub C) è dedotta la violazione dell’art. 1362
c.c..
Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe offerto un’erronea interpretazione del contratto d’appalto, non conforme al tenore letterale delle clausole in esso inserite e al comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sua conclusione, l’uno e l’altro deponenti nel senso che la comune intenzione dei contraenti fosse quella di affidare alla RAGIONE_SOCIALE la realizzazione di un complesso immobiliare composto da un numero di 21 appartamenti e 2 locali commerciali.
Con il quarto motivo ( sub D) è prospettata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss. c.c..
Si contesta al giudice d’appello di aver confermato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il pagamento della penale pattuita per il ritardo dell’appaltatrice nella consegna delle opere, sull’erroneo presupposto -privo di qualsiasi elemento di riscontro nelle risultanze processuali e contrastante con il chiaro tenore testuale della clausola n. 5) del contratto, che fissava per tale adempimento il termine di del contratto medesimo -che detto ritardo fosse giustificato dalle pretese varianti al progetto ordinate dalla committente, nonchè dalle sospensioni disposte dal direttore dei lavori.
Con il quinto motivo ( sub E) viene fatta valere la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si lamenta che la Corte di merito, incorrendo nello stesso errore del primo giudice, denunciato con apposito motivo di gravame, avrebbe omesso di statuire sulla domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, volta a conseguire il rimborso delle retribuzioni corrisposte al dipendente NOME COGNOME, temporaneamente comandato a prestare la propria attività lavorativa nel cantiere della RAGIONE_SOCIALE; domanda supportata sul piano probatorio mediante la produzione delle buste paga relative al predetto
dipendente, del quale era stata pure chiesta l’escussione in qualità di testimone.
Con il sesto motivo ( sub F) si lamenta nuovamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Avrebbe errato il collegio sassarese nel quantificare il credito della RAGIONE_SOCIALE sulla scorta della c.t.u. disposta ed espletata in grado d’appello, le cui conclusioni erano state ripetutamente contestate dalla RAGIONE_SOCIALE
Con il settimo motivo ( sub G) viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Si assume che la Corte d’Appello, come già in precedenza il Tribunale, avrebbe illegittimamente riconosciuto spettante alla RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo per l’esecuzione di opere extracontratto diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nel libello introduttivo della lite, con conseguente violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Le censure articolate con i primi cinque motivi di ricorso sono rivolte alla sentenza n. 197/2016 del 26 aprile 2016, avverso la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva formulato riserva facoltativa di ricorso per cassazione ex artt. 361, comma 1, c.p.c., 129, comma 1, e 133, comma 1, disp. att. c.p.c..
vizi
La ricorrente assume che i pretesi della menzionata sentenza si sarebbero riverberati su quella successivamente resa dalla medesima Corte d’Appello il 16 marzo 2018 (n. 111/2018), qualificata come , ma è fuor di dubbio che le critiche da essa sviluppate con i predetti motivi siano tutte riferibili esclusivamente alla sola prima decisione.
Alla luce di ciò, considerato che il ricorso in esame è stato notificato il 24 luglio 2018, ben oltre la scadenza del termine lungo semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 197/2016 (26 aprile 2016), si
rende anzitutto necessario verificare se tale pronuncia sia qualificabile come non definitiva, soltanto in questo caso potendo ritenersi ammissibile la riserva di ricorso per cassazione differito fatta dalla RAGIONE_SOCIALE, e conseguentemente tempestivo il presente gravame di legittimità rispetto alla data di pubblicazione della successiva sentenza n. 111/2018 (16 marzo 2018), impugnata unitamente alla prima ai sensi dell’art. 361, comma 2, c.p.c..
Al riguardo, va notato che con la sentenza anteriormente pronunciata la Corte sarda ebbe a respingere l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e a condannare l’impugnante alla rifusione delle spese processuali inerenti al gravame deciso, disponendo con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa relativa all’appello incidentale spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE, «per la corretta determinazione del corrispettivo spettante all’impresa esecutrice, mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio» .
In essa furono affrontate e risolte tutte le questioni che formano oggetto dei primi cinque motivi dell’odierno ricorso, concernenti: a)l’esistenza del credito azionato dalla RAGIONE_SOCIALE, costituito dal corrispettivo delle opere extracontratto eseguite ( «an debeatur» ); b)l’inesistenza dei contrapposti crediti fatti valere in via riconvenzionale dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere e di rimborso delle retribuzioni pagate al dipendente COGNOME, temporaneamente comandato a prestare la propria attività lavorativa presso il cantiere dell’impresa appaltatrice.
L’adottata pronuncia sulle spese della causa decisa e l’esplicita delimitazione della residua materia del contendere, ormai circoscritta alla mera quantificazione del già riconosciuto credito della RAGIONE_SOCIALE -del quale quest’ultima, mediante l’esperito gravame incidentale, aveva chiesto una liquidazione maggiore rispetto a quella operata dal primo giudice -, rendevano evidente come la Corte di merito avesse inteso emettere una sentenza
definitiva parziale (non a caso, nel dispositivo leggesi: «pronunciando in via parziale» ), e nel contempo separare la causa relativa all’appello principale da quella riguardante l’appello incidentale.
Sul tema è stato chiarito da questo Supremo Collegio che, nell’ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (artt. 34, 36 c.p.c.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale.
Quest’ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9411/2011, Cass. n. 6993/2011), come per l’appunto è avvenuto nel nostro caso.
Peraltro, non avendola il giudice distrettuale qualificata come non definitiva, deve escludersi che la sentenza n. 197/2016 contenesse affermazioni ambigue idonee ad ingenerare nella RAGIONE_SOCIALE l’affidamento circa l’ammissibilità della riserva di impugnazione differita (vedasi, sull’argomento, Cass. Sez. Un. n. 10242/2021).
Né alcun elemento di equivocità era ravvisabile nel passaggio motivazionale della sentenza in cui veniva evidenziato che le spese inerenti all’appello principale dovevano essere quantificate al netto ( «ad eccezione» ) «della fase istruttoria ancora in corso» , avendo con tale inciso la Corte di merito semplicemente voluto precisare che gli oneri di quella fase processuale, resasi necessaria per la decisione del solo appello incidentale, andavano liquidati (come poi, in effetti, è avvenuto) con la sentenza definitiva della relativa causa.
Non può, quindi, dubitarsi che la pronuncia in questione integri una sentenza d’appello definitiva, ancorchè parziale, per sua natura non suscettibile di riserva facoltativa di ricorso per cassazione.
Di qui l’inammissibilità dei primi cinque motivi di ricorso.
Il sesto motivo, da ritenersi tempestivamente proposto, in quanto indirizzato contro la sentenza n. 111/2018, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportando il contenuto specifico delle critiche asseritamente rivolte dalla RAGIONE_SOCIALE alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado d’appello, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice di merito nel limitarsi a recepirla (cfr . Cass. n. 6372/2023, Cass. n. 31165/2022, Cass. n. 2594/2017, Cass. n. 16368/2014, Cass. n. 13845/2007).
Il settimo mezzo è anch’esso inammissibile per le seguenti plurime ragioni:
1)perché la censura con cui si ascrive al Tribunale di aver quantificato il credito della RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto formare oggetto di uno specifico motivo di appello; ma dell’avvenuta proposizione di una simile doglianza non si rinviene traccia nella sentenza n. 197/2016 (che ha statuito sul gravame della RAGIONE_SOCIALE), né tantomeno nello stesso ricorso;
2)perché difetta di autosufficienza nella parte in cui muove analogo addebito alla Corte d’Appello -e quindi alla sentenza n. 111/2018, che ha definitivamente determinato il credito della RAGIONE_SOCIALE in 209.792,55 euro, oltre accessori -, in quanto non chiarisce se, anteriormente alla maturazione delle preclusioni assertive di cui all’art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., la società attrice si fosse o meno avvalsa della facoltà di precisare l’originaria domanda mediante l’indicazione di opere extracontratto ulteriori rispetto a quelle descritte nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, solamente nell’ipotesi negativa potendo ritenersi ipotizzabile la lamentata inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; in proposito, si rammenta che, allorquando sia denunciato un «error in procedendo» (quale il vizio di ultra o extrapetizione), la Cassazione è anche giudice del fatto e ha il
potere -dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, affinchè questo potere -dovere divenga operante, è pur sempre necessario -non essendo il vizio predetto rilevabile ‘ex officio’ -che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui chiede il riesame, e quindi che il corrispondente motivo di impugnazione contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr . Cass. n. 30615/2023, Cass. n. 1659/2023, Cass. n. 37126/2022, Cass. Sez. Un. n. 20181/2019, Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 2275/2005).
B)Ricorso incidentale
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, tempestivamente proposto contro la sola sentenza n. 111/2018, è articolato in unico motivo, con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010, dell’art. 34 D.P.R. n. 554 del 1999 e dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145 del 2000.
Si lamenta che la Corte sarda, prestando acritica adesione alla grado, avrebbe quantificato in maniera riduttiva il corrispettivo a questa spettante consulenza tecnica d’ufficio espletata in secondo fermamente contestata dall’impresa appaltatrice, per le opere extracontratto eseguite su richiesta della committente.
L’ausiliario avrebbe, infatti, sottostimato tali opere, muovendo dall’erroneo presupposto che già l’originario progetto edilizio prevedesse la realizzazione di , laddove, invece, soltanto a sèguito delle varianti ordinate dalla RAGIONE_SOCIALE si era proceduto alla trasformazione dei locali sottotetto in unità abitative (mansarde), con tutte le conseguenze che da ciò erano derivate a carico dell’impresa appaltatrice in termini di maggiori costi.
Egli, inoltre, avrebbe completamente omesso di valutare una serie di opere realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE (impianto di raccolta dei reflui, finestre , box auto in numero superiore a quello inizialmente previsto) e di oneri aggiuntivi da questa sostenuti
(acquisto di materiali termoacustici, spese di progettazione).
Si deduce, poi, che nella determinazione del corrispettivo il consulente avrebbe tenuto conto esclusivamente degli oneri di sicurezza, ma non anche delle spese generali e dell’utile d’impresa, comportanti una maggiorazione del prezzo nella rispettiva misura del 13 -17% e del 10%, in applicazione di un principio generale valevole in materia di appalto, oggi espressamente sancito dall’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010.
Il gravame è in parte infondato, in parte inammissibile.
Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la quale ricorre nell’ipotesi di omessa pronuncia su una domanda o eccezione o su un motivo di appello.
Tanto, in tutta evidenza, non si è verificato nel caso di specie, avendo la Corte di merito statuito sul gravame incidentale spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE, inteso ad ottenere una maggior quantificazione del corrispettivo delle opere extracontratto eseguite in favore della RAGIONE_SOCIALE
Va, inoltre, osservato che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguìto nel provvedimento.
Non ricorre, pertanto, il vizio di omessa pronuncia -sussistente allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -qualora l’impugnata decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr . Cass. n.
2151/2021, Cass. n. 12652/2020, Cass. n. 22545/2018, Cass. n. 24155/2017).
Nemmeno si ravvisa la paventata violazione delle altre norme evocate in rubrica.
Deve, in proposito, rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte:
-la violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura allorchè il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche quando il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo quest’attività consentita dall’art. 116 del codice di rito (cfr., ex multis , Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020);
-una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020).
Le descritte situazioni non appaiono ravvisabili nel caso di specie, alla stregua delle stesse allegazioni della parte ricorrente.
Pur non risultando formulata una specifica censura di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., giova inoltre evidenziare che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che nella relazione peritale abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei
consulenti di parte, esaurisce l’obbligo motivazionale con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza essere tenuto a soffermarsi anche sulle contrarie osservazioni dei predetti consulenti, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. Cass. 33742/2022, Cass. n. 9483/2021, Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 282/2009, Cass. n. 8355/2007).
Tanto, per l’appunto, è accaduto nella fattispecie in esame, avendo la Corte sarda aderito alle conclusioni del c.t.u. nominato in grado d’appello, il quale, nel suo elaborato, si era fatto carico di rispondere puntualmente alle numerose osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte, riportate alle pagg. 6 -9 della sentenza.
Inammissibile, infine, si appalesa il profilo di doglianza sviluppato nella parte conclusiva del motivo, non avendo la ricorrente individuato i punti dell’impugnata decisione ove sarebbero contenute affermazioni in diritto contrastanti con il precetto desumibile dagli artt. 32, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, 34 del D.P.R. n. 554 del 1999 e 5, comma 1, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145 del 2000 (cfr. Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 17567/2022, Cass. n. 8003/2022, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020).
Oltretutto, dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che nella quantificazione del corrispettivo delle opere extracontratto si è tenuto sia delle spese generali sia dell’utile d’impresa (pag. 6, penultimo periodo: «Il c.t.u. ha verificato in contraddittorio con i c.t.p. la rispondenza dei lavori eseguiti con le planimetrie del progetto di variante e la correttezza delle misure presenti negli elaborati di variante , utilizzabili quindi per la redazione del computo metrico, i cui prezzi sono stati determinati … tenendo conto dell’aumento del 15% per spese generali e del 10% per l’utile dell’impresa» ).
Né dietro il velo della denuncia di violazione di legge può
pretendersi di sollecitare questa Corte a un non consentito riesame degli atti e dei documenti di causa, ai fini di una differente valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
C)Statuizioni conclusive
In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate fra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., attesa la loro reciproca soccombenza.
Stante l’esito delle impugnazioni, viene resa nei confronti di entrambe le ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa interamente fra le parti le spese dele presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 -bis dello stesso articolo per il ricorso da loro rispettivamente proposto, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 novembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME