Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 347 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
SENTENZA
prezzi – Lavori extra- contratto – Pagamento lavori parziali
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), estinta, in persona del suo titolare COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Iglesias, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 97/2020, pubblicata in data 11 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono siano dichiarati infondati e che il sesto sia dichiarato inammissibile;
vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1.- Con decreto ingiuntivo n. 78/2004 del 23 novembre 2004, il Tribunale di Cagliari (Sezione distaccata di Iglesias), su istanza della RAGIONE_SOCIALE, ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo titolare COGNOME NOME, il pagamento della somma di euro 15.172,80, oltre interessi, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle opere appaltate e meglio specificate nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Con citazione notificata il 20 gennaio 2005, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo titolare COGNOME NOME, proponeva opposizione e, per l’effetto, chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e che, in via riconvenzionale, la società ingiungente fosse condannata alla restituzione del maggior compenso percepito, pari ad euro 3.349,62, oltre accessori, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 15.387,68, a titolo di penale per l’inadempimento contrattuale dell’assuntore.
Al riguardo, rilevava: che nulla era dovuto alla società ricorrente, in quanto le opere effettuate dall’appaltatrice, in esecuzione degli impegni assunti con i contratti del 12 marzo 2001 – avente ad oggetto la realizzazione degli impianti idrico-sanitario, di riscaldamento, antincendio e di condizionamento nei quattro piani di un albergo sito in Iglesias – e del 15 novembre 2002 – avente ad oggetto la fornitura di serramenti in
alluminio all’interno del medesimo albergo -, avevano un valore complessivo di euro 23.585,84, calcolato sulla base dei parametri contrattualmente stabiliti, mentre il corrispettivo ricevuto per le stesse opere ammontava ad euro 26.935,46, con l’effetto che l’appaltatrice aveva percepito la maggior somma di euro 3.349,62; che, attraverso i suddetti contratti, le parti avevano stabilito che i lavori dovessero terminare entro il 31 maggio 2001, quanto al primo, ed entro un mese dalla stipula, quanto al secondo; che era stata altresì pattuita una penale di vecchie lire 100.000 per ogni giorno di ritardo; che l’appaltatrice, disattendendo le pattuizioni concordate, aveva eseguito i lavori con estrema lentezza, tanto che, nel mese di luglio 2003, le opere erano largamente incomplete, e inoltre aveva abbandonato il cantiere, costringendo il committente a risolvere il contratto nel mese di agosto 2003, con affidamento del completamento a ditte terze e con conseguente aggravamento dei tempi di ultimazione e dei costi dell’appalto.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto, atteso che solo con l’avversa opposizione il committente aveva lamentato, per la prima volta, la ritardata esecuzione dei lavori e aveva invocato l’applicazione della penale pattuita, non avendo mai sollevato in precedenza simili eccezioni.
In ogni caso, esponeva: che effettivamente, in base al contratto del 12 marzo 2001, avrebbe dovuto predisporre gli impianti all’interno dell’albergo e terminare i lavori entro la data del 31 maggio 2001; che, tuttavia, questi erano progrediti compatibilmente con le lavorazioni di pertinenza del committente, quale gestore esclusivo del cantiere, secondo stati di avanzamento conformi alle fatture regolarmente saldate; che comunque, alla data del 22 giugno 2001, aveva predisposto tutti gli impianti; che, ancora nel mese di luglio 2003, lamentava di non poter dar luogo al completamento delle opere nei termini previsti, per fatto imputabile alle inefficienze della direzione dei lavori, rimessa alla
committenza; che, per l’effetto, aveva richiesto la revisione dei prezzi per alcune opere, le quali non potevano essere eseguite alle originarie condizioni contrattuali; che il committente le aveva affidato anche lavori extra-contratto – quali impianti idrici nel sottotetto nonché nel piano terra adibito a reception, cucina e ristorante -, con caratteristiche difformi da quelle contrattuali, per i quali era stata concordata una revisione dei prezzi; che, nel mese di luglio 2003, gran parte dei lavori risultava già ultimata, come l’impianto idrico-sanitario, antincendio e di riscaldamento, mentre quello di condizionamento era stato predisposto, ma l’installazione dei climatizzatori sarebbe dovuta avvenire dopo il pagamento del dovuto, in base allo stato di avanzamento dei lavori al 12 luglio 2003, come evidenziato nella missiva del 22 luglio 2003 inviata al committente.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 625/2016 del 26 febbraio 2016, accoglieva, in parte qua, l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava COGNOME NOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 8.384,28, oltre interessi legali dall’Il marzo 2004 sino al saldo effettivo, rigettando tutte le altr domande, siccome infondate.
In proposito, la pronuncia deduceva: che la fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione degli impianti era a carico della committenza e non dell’appaltatrice, come stabilito in contratto; che sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare il proprio esatto adempimento, a fronte dell’eccezione di parte opposta di non aver potuto completare i lavori in quanto il committente non aveva eseguito una serie di attività di sua pertinenza, non aveva pagato l’ultimo stato di avanzamento dei lavori e non aveva accordato la revisione dei prezzi contrattuali; che, pertanto, non era imputabile all’appaltatrice il ritardo nell’esecuzione dei lavori e, dunque, il pagamento della penale contrattualmente pattuita non era dovuto.
2.- Con citazione notificata il 7 luglio 2016, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo titolare COGNOME NOME, proponeva appello, contestando l’avvenuto rigetto della domanda riconvenzionale e il mancato riconoscimento della penale contrattualmente pattuita per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, la valutazione dell’inadempimento contrattuale dell’opponente, a fronte dell’eccezione di inadempimento formulata dall’opposta, e il parziale accoglimento dell’avversa pretesa, alla luce di un non corretto accertamento peritale.
Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che, pur non assumendo significativo rilievo nella valutazione dell’inadempimento del committente la missiva del 22 marzo 2001, attesa la ravvicinata stipula del contratto di appalto e la pacifica prosecuzione dello stesso per oltre due anni, senza che alcuna delle parti avesse contestato all’altra alcunché, nondimeno, dovevano considerarsi congruamente valutate le ulteriori risultanze istruttorie e correttamente applicati i criteri di riparto dell’onere probatorio, in presenza dell’eccezione di inadempimento; b) che, infatti, dai documenti in atti risultava pacifico che, nel mese di luglio 2003, mentre il committente si era limitato ad intimare all’appaltatrice l’ultimazione dei lavori ingiustificatamente sospesi, l’appaltatrice, dal canto suo, aveva replicato di non aver potuto ultimare l’esecuzione delle opere, in quanto una serie di attività di pertinenza del committente non era stata dal medesimo eseguita e in quanto lo stesso aveva omesso sia il pagamento delle opere, comprese quelle extracontratto, fino a quel momento realizzate, sia la revisione di alcuni prezzi contrattuali, divenuti antieconomici a causa del protrarsi dei tempi dell’appalto per oltre due anni, per scelte imputabili allo stesso appaltante; c) che, in specie, mentre l’opposta aveva allegato di avere completato ed eseguito regolarmente gli impianti idrico e di riscaldamento e di non aver
potuto terminare gli impianti antincendio e di condizionamento per la mancata fornitura, da parte del committente, di materiali e macchine, prevista, a suo carico, in contratto (tra cui la bocchetta di erogazione, la cassetta antincendio e il naspo, per l’impianto antincendio, nonché le macchine esterne ed interne, per l’impianto di climatizzazione), l’opponente, viceversa, nulla aveva specificamente contestato in merito all’esecuzione dei primi due impianti, né aveva dato prova di aver eseguito le forniture pretese dalla controparte, seppure contrattuallmente pattuite, con riferimento agli altri due impianti; d) che, pertanto, il mancato completamento delle opere nei termini contrattuali da parte dell’assuntore, così come la risoluzione del contratto d’appalto, non potevano imputarsi a quest’ultimo, conseguendone il rigetto della domanda riconvenzionale dell’opponente, volta ad ottenere il pagamento della penale per il ritardo, non essendovi prova di un inadempimento colpevole dell’appaltatrice; e) che l’appaltante, in sede di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, aveva riconosciuto la realizzazione di opere aggiuntive a cura dell’appaltatrice; f) che vi era stata una sospensione e un allontanamento momentaneo dell’impresa dal cantiere, in attesa che il committente assumesse le sue determinazioni sulle questioni poste dell’assuntore con le diffide inviate, anche in relazione al protrarsi dell’appalto all’indeterminatezza del termine ultimo di consegna dei lavori e al pagamento dello stato di avanzamento dei lavori concordato in data 12 luglio 2003; g) che la clausola contrattuale di dilazione nel versamento del corrispettivo, in relazione alle fasi di completamento delle opere, si riferiva esclusivamente alla regolamentazione delle modalità di pagamento del compenso dovuto, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, e non aveva il senso di privare l’appaltatrice della remunerazione per quei segmenti di attività correttamente posti in essere tra la fase di posa in opera degli impianti e la verifica degli stessi, con l’effetto che la riduzione del corrispettivo maturato dall’appaltatrice, in relazione alle opere eseguite, nella percentuale pretesa dall’opponente del 50%, sarebbe stata Corte di Cassazione – copia non ufficiale
oltremodo contraria al criterio ermeneutico di buona fede, atteso che le opere erano state eseguite a regola d’arte e che il mancato completamento degli impianti, e quindi il mancato collaudo degli stessi, non era dipeso da causa imputabile all’assuntore; h) che i dati riportati nel resoconto di cui all’allegato 3 della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto sottoscritto dalle parti, dovevano considerarsi attendibili.
3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo titolare COGNOME NOME. Ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE
4.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe.
5.- Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1460 e 1218 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente-appellante, avente ad oggetto il pagamento della somma pattuita nella clausola penale per il ritardo accumulatosi nell’ultimazione dell’appalto, sulla scorta dell’erroneo accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’appaltatrice.
Sostiene l’istante che il Giudice del gravame, nonostante avesse riconosciuto la valenza non significativa della missiva del 22 marzo 2001, avrebbe acclarato la legittimità dell’opposta eccezione di inadempimento, benché essa fosse basata su fatti postumi rispetto alla cristallizzazione del ritardo imputabile, a fronte della previsione della conclusione dell’appalto entro il 31 maggio 2001.
Senonché, rileva il ricorrente che la condotta contestata al committente e posta a fondamento dell’eccezione di inadempimento risalente a ben due anni dopo dalla prevista scadenza del contratto – non
avrebbe inciso sul ritardo nell’esecuzione dei lavori, addebitabile all’appaltatrice, trattandosi di contegni non interdipendenti.
1.1.- Il motivo è infondato.
Anzitutto, la sentenza impugnata ha evidenziato che i lavori relativi agli impianti da realizzare nell’albergo, in forza del contratto concluso in data 12 marzo 2001 (ossia degli impianti idrico-sanitario, di riscaldamento, antincendio e di condizionamento), sono proseguiti oltre la scadenza originariamente pattuita del 31 maggio 2001, per oltre due anni, senza che alcuna delle parti avesse contestato all’altra alcunché.
Quindi, la pronuncia ha rilevato che, nel mese di luglio 2003, mentre il committente si era limitato ad intimare all’appaltatrice l’ultimazione dei lavori ingiustificatamente sospesi, l’appaltatrice, dal canto suo, aveva replicato di non aver potuto ultimare l’esecuzione delle opere, in quanto una serie di attività di pertinenza del committente non era stata dal medesimo eseguita e in quanto lo stesso aveva omesso sia il pagamento delle opere, comprese quelle extra-contratto, fino a quel momento realizzate, sia la revisione di alcuni prezzi contrattuali, divenuti antieconomici a causa del protrarsi dei tempi dell’appalto per oltre due anni, in esito a scelte imputabili allo stesso appaltante.
Sicché la Corte di merito, per un verso, ha valorizzato la circostanza che i lavori sono proseguiti oltre la scadenza inizialmente concordata senza che l’appaltante avesse lamentato alcuna violazione del termine finale e, per altro verso, ha dedotto che il ritardo, rispetto al termine finale originariamente previsto, è dipeso da cause riconducibili al committente.
Ne discende che sussiste uno specifico nesso di interdipendenza (recte di collegamento eziologico) tra le obbligazioni rispetto alle quali l’assuntore ha eccepito l’inadempimento dell’appaltante e il ritardo lamentato dal committente nell’esecuzione dell’appalto.
In particolare, la sentenza d’appello ha affermato che, mentre l’opposta aveva allegato di avere completato ed eseguito regolarmente gli impianti idrico e di riscaldamento e di non aver potuto terminare gli
impianti antincendio e di condizionamento per la mancata fornitura, da parte del committente, di materiali e macchine, prevista, a suo carico, in contratto (tra cui la bocchetta di erogazione, la cassetta antincendio e il naspo, per l’impianto antincendio, nonché le macchine esterne ed interne, per l’impianto di climatizzazione), l’opponente, viceversa, nulla aveva specificamente contestato in merito all’esecuzione dei primi due impianti, né aveva dato prova di aver eseguito le forniture richieste dalla controparte, seppure contrattualmente pattuite, in ordine agli altri due impianti.
Pertanto, l’obbligazione assunta in tale contratto di appalto è unitaria e rispetto al suo incompleto e tardivo adempimento sono state addotte univocamente cause ostative riconducibili al contegno assunto dall’appaltante: alla stregua delle sue scelte nella direzione dei lavori, l’installazione degli impianti non è stata realizzata nei termini e, inoltre, la mancata attuazione di interventi preliminari rimessi allo stesso appaltante ha impedito di portare a compimento le lavorazioni dipendenti.
1.2.- Orbene, da una parte, non risulta che l’appaltante abbia assolto agli oneri probatori che gli incombevano – a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte – e, dall’altra, non emerge che il ritardo dell’assuntore sia stato rilevante per il conseguimento della penale e, in ogni caso, che esso sia stato colpevole.
Quanto al primo profilo, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Inoltre, l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. è opponibile quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche
delle parti e la non contrarietà a buona fede dell’eccezione da parte di colui che la solleva.
Ebbene, la valutazione relativa a tali elementi, indispensabili per l’applicabilità della suddetta eccezione, si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17572 del 31/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 4713 del 10/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 10820 del 11/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 24899 del 25/11/2005).
Ed appunto, nella fattispecie, la Corte di merito ha accertato, con debite argomentazioni, alla stregua dell’apprezzamento di merito della documentazione acquisita, non censurabile in questa sede, che il ritardo nell’adempimento e la successiva interruzione dei lavori sono stati determinati dall’inadempienza del committente.
1.3.- Inoltre, quanto agli effetti del ritardo dell’appaltatrice nella consegna dell’opera – in ordine al termine finale originariamente stabilito -, affinché possano prodursi gli effetti legali del ritardo, anche ai fini de conseguimento del diritto alla penale stabilita per tale inesattezza temporale dell’adempimento, si presuppone che l’assuntore sia stato costituito in mora mediante apposita intimazione, trattandosi di una fattispecie di mora ex persona.
Senonché dalla motivazione della pronuncia impugnata non risulta che vi sia stato un atto scritto di intimazione ex art. 1219 c.c., successivamente alla scadenza inizialmente pattuita del 31 maggio 2001, anzi si ricava che i lavori sono proseguiti per ben due anni, senza che l’appaltante abbia sollevato alcuna obiezione sull’addebito del ritardo.
Ne deriva che – conformemente a quanto dedotto dalla pronuncia impugnata – non sussistevano le condizioni affinché la clausola penale potesse essere fatta valere.
Anzitutto la clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto, che svolge la duplice funzione di rafforzare, da un lato, il
vincolo contrattuale e di stabilire, in particolare, dall’altro, in preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l’effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempre ché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto.
Nondimeno, la pattuizione di una penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina AVV_NOTAIO delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore, se questi prova che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento, dell’obbligazione cui accede la clausola penale, sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all’exceptio inadimplenti contractus, dall’inadempienza dell’altra parte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 23/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 30/06/2014; Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 10/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 11748 del 01/08/2003; Sez. 3, Sentenza n. 1097 del 30/01/1995; Sez. 2, Sentenza n. 4603 del 02/08/1984; Sez. 2, Sentenza n. 4664 del 17/12/1976).
1.4.- Per di più la sentenza d’appello ha dato atto che l’assuntore ha eccepito il mancato versamento del corrispettivo dovuto in base allo stato di avanzamento dei lavori e il mancato aggiornamento dei prezzi, in ragione del notevole lasso di tempo decorso rispetl:o all’originaria pattuizione, anche alla stregua dell’affidamento, a cura del committente, di lavori extra-contratto. Dal riferimento alle argomentazioni della sentenza di prime cure, si evince che detti lavori extracontrattuali attenevano all’appalto inerente all’albergo e non (o comunque non solo) all’abitazione privata dell’appaltante. Infatti, nel richiamare la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha evocato gli interventi attinenti agli impianti idrici nel sottotetto nonché nel piano terra adibito a reception, cucina e ristorante, con caratteristiche difformi da quelle c:ontrattuali, per i quali era stata concordata una revisione dei prezzi.
Da tanto si ricava che, ove siano previsti in corso d’opera ulteriori interventi all’origine non programmati, che diano diritto ad un termine suppletivo, l’efficacia della penale per il ritardo originariamente pattuita cessa, salvo che le parti fissino, di comune accordo, un nuovo termine, al superamento del quale opererà la penale stabilita per l’originario termine, mentre, in mancanza di un nuovo termine, grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno per la ritardata consegna dell’opera l’onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite e della colpa dell’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9152 del 02/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8405 del 26/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20484 del 06/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 7242 del 28/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 07/04/1986).
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1218 e 1664 c.c., in relazione alla fattispecie della responsabilità per inadempimento, per avere la Corte di merito erroneamente basato l’addebito di responsabilità del committente sull’inadempimento, da parte di questi, ad un obbligo non previsto in contratto, né dalla legge, ovvero sulla revisione dei prezzi del contratto di appalto.
2.1.- Il motivo è infondato.
Nella fattispecie, l’appaltatrice ha rivendicato, nei confronti del committente, la revisione dei prezzi per l’esecuzione dei contratti di appalto conclusi in data 12 marzo 2001 e in data 15 novembre 2002 rispettivamente aventi ad oggetto la realizzazione degli impianti (idrico, di riscaldamento, antincendio e di condizionamento) e l’installazione degli infissi in alluminio nell’albergo sito in Iglesias -, con lettera del 18 lugl 2003, alla stregua del decorso di oltre due anni dal tempo in cui le opere erano state appaltate.
Il Giudice di merito vi ha dato seguito, tenuto conto che nessuna obiezione specifica avverso tale aggiornamento era stata mossa dall’appaltante. Precisamente il Giudice del gravame ha osservato che i
prezzi erano divenuti antieconomici a causa del protrarsi dei tempi dell’appalto per oltre due anni, in esito a scelte imputabili allo stesso appaltante.
2.2.- Deve, dunque, ritenersi che l’invocata revisione sia stata accordata sul presupposto che il costo dei materiali e della manodopera fosse aumentato in misura qualificata (ossia in misura superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto) per effetto della dilatazione dei tempi di esecuzione, non prevedibile al tempo della stipulazione dell’appalto, in ordine alla quale la sentenza d’appello ha escluso l’imputabilità a colpa dell’appaltatore, riconducendola, per converso, al contegno dell’appaltante, contrario al dovere di buona fede oggettiva.
E ciò avuto riguardo al fatto che è fisiologico che un ritardo procrastinatosi per due anni possa incidere sull’ulteriore quantità di lavoro necessaria, sulla maggiore difficoltà nell’esecuzione delle opere e sulla sopravvenuta svalutazione monetaria.
Ora, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi in caso di sopravvenuta onerosità dei costi, non prevedibile al tempo della conclusione del contratto, essendo un elemento naturale del contratto medesimo, opera anche se non sia stato espressamente ribadito in occasione della sua stipulazione, ferma peraltro la facoltà delle parti di accordarsi per la sua esclusione o per una diversa disciplina della revisione dei prezzi, in presenza delle condizioni oggettive previste dall’art. 1664, primo comma, c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5262 del 17/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 1494 del 21/01/2011; Sez. 2, Senten2:a n. 4779 del 04/03/2005; Sez. 1, Sentenza n. 15518 del 07/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 17/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 8570 del 05/09/1997; Sez. 1, Sentenza n. 11469 del 21/12/1996; Sez. 2, Sentenza n. 8903 del 23/08/1993).
In aggiunta, agli effetti che qui interessano, l’imprevedibilità deve essere ponderata secondo un criterio di normalità, correlata alla figura dell’appaltatore medio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7208 del 11/07/1990;
Sez. 2, Sentenza n. 5619 del 14/12/1989; Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 05/03/1988; Sez. 2, Sentenza n. 3754 del 03/07/1979).
D’altronde, pur ricadendo la prova della sopravvenienza degli aumenti di costo, tali da legittimare una revisione del prezzo, sulla parte che intendeva avvalersi della sopravvenuta gravosità – ossia sull’assuntore -, ai sensi del AVV_NOTAIO principio di distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., tale dimostrazione può essere data con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni e anche avvalendosi delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7519 del 15/12/1986; Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 26/10/1966).
2.3.A fortiori, si rileva che, come innanzi precisato, indipendentemente dall’integrazione dei presupposti di cui all’art. 1664, primo comma, c.c., il diritto dell’appaltatore all’aggiornamento dei prezzi, alla stregua della maggiore onerosità derivante dal prolungamento non preventivabile e non addebitabile dei tempi di esecuzione, è stato fatto oggetto di specifica istanza, senza che sul punto l’appaltante abbia sollevato alcuna obiezione (limitandosi, solo in chiave esecutiva, a disconoscere quanto dovuto a tale titolo).
Pertanto, la richiesta rivolta in via stragiudiziale al committente si è atteggiata come dichiarazione negoziale finalizzata a rimodulare i termini economici del rapporto. In carenza di un espresso dissenso del destinatario, la conseguente domanda dell’assuntore, indirizzata al giudice, si è configurata come esercizio di un diritto potestativo a conformazione giudiziale, diretto ad ottenere una pronuncia modificativa del prezzo originario, di cui la controparte non ha contestato, a monte, l’an della spettanza.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’inadempimento del committente, in quanto questi non avrebbe
provveduto al pagamento del SAL del 12 luglio 2003, documento mai prodotto, in spregio al principio di acquisizione.
3.1.- Il motivo è infondato.
E tanto perché l’inadempimento del committente, talle da giustificare la condanna al pagamento del compenso residuo e il rigetto della riconvenzionale diretta ad ottenere la corresponsione della penale per il ritardo, non è stato fondato sul documento evocato, bensì su una serie di fatti qualificati comprovati in giudizio, anche alla stregua della posizione processuale assunta dalla controparte.
Precisamente, la sentenza d’appello ha rilevato che il committente nulla aveva specificamente contestato in merito alla dedotta regolare esecuzione degli impianti idrico e di riscaldamento, né aveva dato prova di aver eseguito le forniture dei materiali e macchine relativi agli impianti antincendio e di condizionamento, di cui la controparte aveva lamentato la mancata esecuzione, seppure dette forniture fossero contrattualmente pattuite a carico dell’appaltante.
All’esito, nessun seguito è stato dato dal committente all’invito rivolto dall’assuntore nel luglio 2003 a corrispondere quanto dovuto per i lavori eseguiti, ivi compresi i lavori extracontrattuali e l’aggiornamento dei prezzi.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1218 c.c., per avere la Corte distrettuale basato l’addebito di responsabilità del committente sull’inadempimento, da parte di questi, di un obbligo non previsto in contratto, ovvero sul pagamento di opere extra-contratto.
Sul punto l’istante osserva che non avrebbe mai assunto un’obbligazione volta all’esecuzione di opere extracontrattuali, e ciò a prescindere dall’oggetto dei lavori e dal collegamento negoziale con l’appalto relativo alle opere da eseguire nell’albergo.
5.- Con il quinto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo,
riconducibile al travisamento della prova, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il committente avesse affidato alla RAGIONE_SOCIALE opere aggiuntive in relazione all’originario contratto d’appalto di realizzazione di impianti della struttura alberghiera.
5.1.- I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica (attenendo entrambi alla contestazione dei lavori extra-contrattuali) -, sono infondati.
Si premette che la contestazione in ordine al manc:ato pagamento delle opere extra-contratto non ha costituito l’unico elemento sul quale il Giudice dell’impugnazione ha incentrato il giudizio di fondatezza dell’eccezione di inadempimento del committente, essendo stata dedotta altresì la mancata corresponsione delle spettanze relative ad una quota delle opere contrattuali.
Quindi, relativamente alla qualificazione dei lavori addizionali effettuati dall’appaltatrice quali lavori extracontrattuali in senso stretto, Giudice di merito ha fornito una sufficiente giustificazione della loro natura di modifiche aggiuntive rispetto alle previsioni dei contratti del 12 marzo 2001 e del 15 novembre 2002, tali da potersi considerare oggetto di un nuovo contratto di appalto, separato ed indipendente dal primo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 25/05/1991; Sez. 1, Sentenza n. 473 del 27/02/1963; Sez. 1, Sentenza n. 2384 del 03/07/1958).
Ed invero, ricadono nell’ambito dei lavori extracontrattuali le seguenti tre categorie di interventi: a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l’originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta; b) i lavori che incidono in modo così radicale sull’opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l’essenza, a cui fa riferimento l’art. 1661, secondo comma, c.c.; c) le opere modificative richieste, allorquando l’opera appaltata sia stata già ultimata e accettata.
Ebbene, il Giudice del gravame non si è discostato da tali direttrici, nel momento in cui ha ritenuto che le nuove opere richieste dal committente rientrassero in una delle menzionate categorie dei lavori extracontrattuali e, segnatamente, nella categoria delle aggiunte, alla stregua dell’attinenza di tali opere a locali della struttura alberghiera diversi da quelli contemplati nell’originario contratto del 12 marzo 2001.
Sul punto, nel corpo della motivazione della sentenza d’appello, si allude, contrariamente all’assunto del ricorrente, non già ai lavori eseguiti nelle proprie abitazioni private e nel proprio ufficio, o almeno non solo a siffatti lavori, bensì all’autorizzata esecuzione di interventi attinenti agl impianti idrici nel sottotetto nonché nel piano terra adibito a reception, cucina e ristorante, con caratteristiche difformi da quelle contrattuali, per i quali era stata concordata una revisione dei prezzi.
Ora, diversamente dalle varianti in corso d’opera, le quali – pur se non comprese nella pattuizione originaria – sono necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrano nel piano dell’opera stessa, sono lavori extracontrattuali quegli interventi che siano in possesso di una individualità distinta da quella dell’opera originaria, seppure siano ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9767 del 12/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18438 del 01/08/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 14/06/2000).
A fronte di un criterio giuridico correttamente individuato per la discriminazione tra opere contrattuali – da un lato – e varianti in corso d’opera o lavori extracontrattuali – dall’altro -, la sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito delle prime o dei secondi costituisce questione di fatto, non sindacabile in sede nomofilattica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022).
6.- Con il sesto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1460, 1175 e 1375 c.c., per non avere la Corte di merito proceduto alla valutazione
comparativa dei comportamenti delle parti, secondo il rapporto di causalità e proporzionalità tra le prestazioni, alla luce dei reciproci obblighi di buona fede su esse gravanti.
Attraverso tale critica, l’istante contesta che la condotta posta in essere dell’appaltante abbia legittimato, sul piano eziologico, il rifiuto di adempiere della controparte, né abbia influito proporzionalmente su tale rifiuto.
6.1.- Il motivo è inammissibile.
Ed invero, benché nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, sia necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadernpimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004).
Tra l’altro, nel contratto di appalto, la valutazione comparativa della condotta negoziale delle parti, effettuata ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’eccezione d’inadempimento, non riguarda solo le obbligazioni principali dedotte nel contratto, consistenti nel pagamento del corrispettivo da parte del committente, e nel compimento dell’opera da parte dell’appaltatore, ma deve avere ad oggetto anche quelle collaterali di collaborazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2800 del 06/02/2008; Sez. 2, Sentenza n. 387 del 16/01/1997).
All’esito, il Giudice di merito ha dato sufficiente contezza delle ragioni per le quali l’eccezione di inadempimento sollevata dall’assuntore legittimasse, in chiave comparativa, l’interruzione dei lavori. E ciò perché il committente non aveva provveduto ad effettuare le prestazioni
contrattualmente poste a suo carico, “condizionanti la compiuta esecuzione delle opere a carico di controparte”, attribuendo, per tale puntuale argomentazione, idonea a pregiudicare l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni contrattuali, l’imputabilità all’inadempimento del committente, prima, del ritardo e, poi, dell’interruzione dei lavori.
A fronte di questa adeguata motivazione, non è consentita in questa sede la contestazione della ricorrenza dei presupposti dell’eccezione ex art. 1460 c.c., sotto il profilo della contraddittorietà e insufficienza dell’it argomentativo, profilo che esula anche dal paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
7.- Con il settimo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale travisato i canoni legali di ermeneutica contrattuale e, in particolare, il principio di gerarchia dei criteri di interpretazione, in ordine alla clausola del contratto relativa al mancato pagamento dei lavori.
In proposito, l’istante rileva che, a fronte della specifica previsione del pagamento del 50% alla predisposizione e posa in opera di tutto l’impianto, senza macchine, e del restante 50% dopo il posizionamento di tutte le macchine interne ed esterne e dopo la verifica dell’esecuzione dell’impianto a regola d’arte, con il collaudo e il rilascio della certificazione di idoneità, non avrebbe potuto essere accolta la valutazione del consulente tecnico d’ufficio, che – invece – aveva riconosciuto una decurtazione del 30%, anziché del 50%, come stabilito in contratto, sostenendo che la clausola contrattuale si fosse limitata a disciplinare i tempi di pagamento del corrispettivo.
7.1.- La doglianza è inammissibile.
La Corte ha, infatti, puntualizzato che la clausola contrattuale di adeguamento del corrispettivo, in relazione alle fasi di completamento delle opere, si riferiva esclusivamente alla regolamentazione delle modalità di pagamento del compenso dovuto, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, e non aveva il senso di privare l’appaltatrice della remunerazione per quei segmenti di attività correttamente posti in essere tra la fase di posa in opera degli impianti e la verifica degli stessi, con l’effetto che la riduzione del corrispettivo maturato dall’appaltatrice, in relazione alle opere eseguite, nella percentuale pretesa dall’opponente del 50%, sarebbe stata oltremodo contraria al criterio ermeneutico di buona fede, atteso che le opere erano state eseguite a regola d’arte e che il mancato completamento degli impianti, e quindi il mancato collaudo degli stessi, non era dipeso da causa imputabile all’assuntore.
In altri termini, la sentenza impugnata ha sostenuto che, a fronte della previsione del pagamento della prima tranche del compenso (pari al 50%), dopo la realizzazione dell’impianto di condizionamento e prima dell’apposizione delle macchine, l’ulteriore corrispettivo dovuto avrebbe dovuto essere proporzionato alla quantità dei lavori integrativi posti in essere, all’esito della dinamica verifica conseguente all’interruzione dell’appalto, e non già facendo staticamente riferimento alla clausola che subordinava il pagamento dell’ulteriore misura del 50% alla conclusione dei lavori e alla verifica dell’esecuzione a regola d’arte, posto che tale lettura sarebbe stata contraria a buona fede, anche perché riferita all’ipotesi in cui il contratto avesse avuto fisiologica attuazione. In applicazione di tale interpretazione, oltre al 50% del compenso, è stato riconosciuto un ulteriore 20% del compenso pattuito, alla stregua dei lavori ulteriori effettivamente realizzati.
La lettura cui ha aderito il Giudicante non contrasta apertamente con il tenore letterale della clausola contestata, ma costituisce l’effetto dell’indagine compiuta sulla reale volontà delle parti.
Ne discende che la censura si risolve in una mera c:ontrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, che non è ammissibile, in quanto l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle possibili interpretazioni, sicché, quando della clausola contrattuale sono praticabili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, di dolersi, in sede di legittimità, del fatto che fosse stata privilegiat l’altra (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012).
8.- L’ottavo motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, secondo comma, c.c., in riferimento alle norme di ermeneutica contrattuale, per avere la Corte distrettuale erroneamente considerato l’allegato 3 della consulenza tecnica d’ufficio come un accordo tra le parti sull’entità del valore delle opere, risultando, invece, da tale allegato un mero conteggio preliminare, le cui correzioni sarebbero state sottoscritte dalle parti e sul quale si sarebbero dovute apportare dall’ausiliario del Giudice le decurtazioni contrattuali.
8.1.- La critica è infondata.
La Corte ha, al riguardo, rilevato che i dati riportati nel resoconto di cui all’allegato 3 della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto sottoscritto dalle parti, dovevano considerarsi particolarmente attendibili.
Sicché dal riferimento a tale documento non si evince affatto che il Giudice abbia attribuito a tale resoconto una valenza transattiva in sede di operazioni peritali e tanto meno negoziale.
Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’eventuale accordo dei consulenti di parte e di quello d’ufficio su determinati punti di fatto non vincola il giudice, il cui apprezzamento, al riguardo, resta sempre
sovrano. Inoltre, all’indicato accordo, in difetto di specifico incarico con cui si attribuisca ai consulenti tecnici delle parti una qualità diversa da quella contemplata dall’art. 87 del codice di rito, non può essere riconosciuta natura negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2044 del 22/06/1972).
Ne consegue che l’art. 1362 c.c. – che attiene all’interpretazione del contratto – non è invocabile nella fattispecie.
Piuttosto, la sentenza impugnata si è limitata a segnalare il riscontro di cui alle risultanze della consulenza d’ufficio – in quanto i dati riportati i tale allegato erano stati sottoscritti dai consulenti delle parti -, ai fini negare la pertinenza delle critiche sollevate dall’appellante.
Nel dettaglio, tali critiche sono state disattese, avuto riguardo al fatto che le posizioni dei consulenti di parte, annotate nel citato processo verbale redatto nel corso delle operazioni peritali, confermavano le quantità di alcune opere e forniture previste dal contratto.
A fronte di questo inquadramento del ruolo assunto dall’allegato alla relazione peritale, le censure sollevate dal ricorrente non sono supportate da altri elementi confutativi, e ciò indipendentemente dal difetto di alcuna specifica riproduzione del testo di tale allegato.
9.- Il nono motivo concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un’eccezione rilevabile d’ufficio, ovvero in ordine alla clausola contrattuale che attribuiva al committente la facoltà di risolvere l’appalto, trattenendo il saldo dovuto su tutti i lavori già eseguiti, allorché l’assuntore, per qualsiasi motivo, avesse sospeso i lavori.
9.1.- Il mezzo è infondato.
E ciò, in primo luogo, poiché non risulta che l’appaltante si sia avvalso di tale facoltà di risoluzione, equiparabile ad un diritto potestativo esercitabile ai sensi dell’art. 1456, secondo comma, c.c., che esige appunto la successiva dichiarazione – diretta alla controparte -, ossia la manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in relazione all’inadempimento dedotto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9488
del 18/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 26508 del 17/12/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 22/10/2004), sicché, sotto questo profilo, è stata introdotta una circostanza nuova.
E, in secondo luogo, perché, comunque, non ne sarebbero sussistiti i presupposti.
Infatti, dalle argomentazioni esposte nella pronuncia impugnata si ricava che la sospensione dei lavori, a cura dell’assuntore, è dipesa da fattori imputabili a colpa del committente, mentre la risoluzione di diritto – conseguente alla manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa – postula che l’inadempimento dedotto sia imputabile a colpa dell’inadempiente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27692 del 12/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21115 del 16/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 06/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 15026 del 15/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11717 del 05/08/2002).
Segnatamente la Corte di merito ha ritenuto non imputabile all’appaltatrice non solo il ritardo, ma anche l’interruzione dei lavori, avendo accolto l’eccezione ex art. 1460 c.c., con conseguente attribuzione della responsabilità circa la mancata ultimazione dei lavori alla condotta inadempiente dell’appaltante.
A fortiori, il vizio di omessa pronuncia non ricorre, posto che la dichiarazione della risoluzione di diritto del contratto di appalto, per effetto della maturazione dell’inadempimento contemplato in una clausola risolutiva espressa, avrebbe richiesto quantomeno una specifica eccezione di parte, ritualmente sollevata in giudizio (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/0.3/2017; Sez. L, Sentenza n. 2687 del 11/02/2015; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995).
10.- In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 6 dicembre 2022.