Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6478 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6478 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
Oggetto:
Appalto pub-
blico
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 29/10/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9870/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore domicilio digitale presso EMAIL, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 3731/2021 depositata il 13/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/ 2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 3731/2021, pubblicata in data 13 ottobre 2021, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1042/2016 del 7 aprile 2016.
L’odierna ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’ importo di € 137.448,44, oltre accessori, a titolo di pagamento dei ‘canoni’ dovuti per un contratto di appalto con il quale era stato affidato alla stessa RAGIONE_SOCIALE il servizio di gestione di un impianto sportivo comunale, deducendo, in particolare l’inesistenza del credito per non essere mai stato concluso un regolare contratto scritto.
Costituitosi il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il Tribunale, all’esito del giudizio, aveva respinto l’opposizione.
La Corte d’appello, nel respingere il gravame, ha evidenziato preliminarmente in fatto che, all’esito di regolare asta pubblica, le parti avevano approvato lo schema di contratto da sottoscrivere -subordinato al rilascio del provvedimento prefettizio recante le informazioni antimafia relative all’aggiudicataria -ed avevano stabilito che l’affidamento del servizio sarebbe stato attuato con verbale di consegna anticipata, ex art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale di appalto, successivamente sottoscrivendo detto verbale di consegna anticipata in data 31 ottobre 2007 e dando nel medesimo atto che il servizio di gestione doveva intendersi iniziato a far data dal 1° novembre 2007.
La Corte territoriale ha quindi concluso che, a partire da tale ultima data, l’affidamento del servizio aveva cominciato a produrre i propri effetti in via anticipata ex art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2016, previsione che la stessa Corte d’appello ha ritenuto applicabile, in quanto ha ritenuto che il rapporto in questione potesse essere qualificato come appalto di servizi -e non come concessione di servizi, come dedotto dall’odierna ricorrente -dal momento che il soggetto aggiudicatario si era obbligato anche alla esecuzione di alcune opere sull’impianto in gestione.
Ulteriormente, la Corte d’appello ha affermato comunque la preponderanza di quanto previsto dal Capitolato Speciale – espressamente richiamato dalle parti nel verbale di consegna – osservando che da tale verbale emergeva la volontà delle parti di riconoscere al contratto non ancora stipulato gli effetti provvisori espressamente previsti e concordati, così dovendosi ritenere superato il profilo della mancata conclusione di un contratto scritto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione dell ‘art. 11, IX comma, D. Lgs. n. 163/2006 (C.d. “Codice Appalti”). Concorrente violazione dell’art. 17 R.D. n. 2440/1923 e dei principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di nul-
lità dei contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE in difetto di forma scritta.’ .
In particolare, il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la stessa:
-avrebbe erroneamente qualificato il rapporto tra le parti come appalto di servizi e non come concessione di servizi pubblici, laddove la corretta qualificazione del rapporto avrebbe condotto ad escludere l’applicabilità dell’art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006, trovando invece applicazione l’art. 30, D. Lgs. n. 163/2006 o, in subordine, l’art. 20, D. Lgs. n. 163/2006;
-avrebbe erroneamente ritenuto che la mera esecuzione provvisoria potesse sostituire la conclusione di un contratto in forma scritta, tale forma non potendosi ritenere rispettata con la mera sottoscrizione del verbale di consegna anticipata.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso, infatti, si impernia sulla censura della qualificazione che la Corte territoriale avrebbe operato del rapporto, che tuttavia risulta essersi instaurato in conformità ad uno schema di contratto -seppur non sottoscritto dalle parti -oggetto di richiamo in una determina assunta dal Comune in data 30 ottobre 2010 ed all’origine anche di un verbale di consegna anticipata.
La ricorrente, tuttavia, in radicale violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., ha omesso non solo di riprodurre, in sia pur minima parte, ma anche di localizzare il documento in questione, il quale, significativamente, non viene menzionato neppure nell’elenco dei documenti sui quali il ricorso dichiara di venirsi a basare (pag. 19) in tal modo precludendo qualsiasi vaglio della fondatezza della censura.
Ulteriore lacuna deve ravvisarsi nella mancata riproduzione o localizzazione del Capitolato di Appalto, sulle cui previsioni, tuttavia, la de-
cisione impugnata è venuta parimenti a fondarsi, dovendosi quindi constatare che le censure formulate dalla ricorrente si mantengono in un ambito di apoditticità, omettendo radicalmente di evidenziare – e quindi di analizzare – gli elementi testuali che invece sono stati espressamente richiamati dalla Corte territoriale nel proprio percorso argomentativo, in tal modo improntandosi a genericità anche nella censura delle argomentazioni della stessa Corte territoriale.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME