Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11498 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32245 -2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE / P_IVA.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2238/2018 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE,
udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 15.1.201 4 la ‘RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘RAGIONE_SOCIALE) .
Esponeva che con contratto stipulato il 13.12.2006 la convenuta le aveva affidato in appalto, con riferimento al ‘ RAGIONE_SOCIALE, i lavori di progettazione e realizzazione del nuovo edificio dell’ospedale ed i lavori di ristrutturazione del vecchio edificio dell’ospedale per l’importo complessivo di euro 8.125.807,78, oltre i.v.a., importo di seguito incrementato per effetto di varianti progettuali (cfr. ricorso, pag. 5) .
Esponeva che in data 15.3.2010 aveva ultimato i lavori di realizzazione del nuovo edificio e tuttavia la committente aveva reso disponibili le aree del vecchio nosocomio con molto ritardo e in modo discontinuo senza cessazione dell’attività ospedaliera, co sì da rendere impossibile l’esecuzione dei lavori come inizialmente programmati (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) .
Esponeva segnatamente che l’indisponibilità delle aree di cantiere con riferimento al vecchio edificio aveva comportato la sospensione di fatto dei lavori appaltati e la dilatazione dei tempi di esecuzione (cfr. ricorso, pag. 7) .
Esponeva dunque che aveva provveduto ad iscrivere tre riserve nella contabilità dell’appalto, riserve r ibadite nel corso del rapporto.
Chiedeva la condanna anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. dell ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ al pagamento delle somme di cui alle riserve iscritte ovvero al pagamento delle diverse, maggiori o minori, somme ritenute di giustizia e determinate anche in via equitativa con interessi legali e rivalutazione; altresì, la condanna
al pagamento della somma di euro 1.455.456,45 dovuta in forza delle fatture all’uopo prodotte, oltre accessori.
Resisteva l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
Espletata la c.t.u., con sentenza n. 17193 del 19.9.2016, il tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea con riferimento alla somma pretesa in forza delle fatture e, per l’effetto, condannava la convenuta al correlato pagamento, oltre interessi al tasso ex art. 144 d.P.R. n. 207/2010; rigettava la domanda attorea con riferimento agli importi pretesi in forza delle riserve iscritte; compensava nella misura di ¾ le spese di lite e condannava la convenuta al pagamento del residuo ¼.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello
Resisteva l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘; esperiva appello incidentale
. .
Con sentenza n. 2238/2018 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame principale, rigettava il gravame incidentale, compensava le spese del grado.
Evidenziava, la corte, in ordine al primo motivo dell’appello principale – con il quale la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva contestato che nella specie si versasse in un’ipotesi , ritenuta dal primo giudice, di parziale consegna dei lavori, laddove la causa dei danni lamentati era da ravvisare nella prosecuzione delle attività sanitarie nell’edificio del vecchio ospedale, prosecuzione che aveva comportato la parziale, incompleta liberazione delle aree -che era stata la medesima principale appellante a prefigurare nella citazione di prime cure l’ipotesi della consegna parziale dei lavori, consegna parziale puntualmente riflessa nella documentazione ufficiale dell’appalto , ossia nei verbali di consegna parziale dei lavori sottoscritti dall’appaltatrice senza riserve ; che, del resto, la sussistenza di un accordo per la consegna parziale dei lavori rinveniva riscontro pur nella testuale formulazione della riserva n. 1 (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava dunque – la corte – che il primo motivo dell’appello principale si risolveva in una inammissibile modificazione della domanda originaria (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 – 9) : da danno da consegna parziale dei lavori, in prime cure, a danno per la mancata cooperazione dell’ente, che aveva proseguito l’attività nell’ospedale da ristrutturare, in appello.
Evidenziava comunque che il motivo era destituito di fondamento.
Evidenziava in particolare che il contratto siglato dalle parti in data 13.12.2006 prevedeva senza dubbio una serie successiva di consegne dei lavori, previsione coincidente con il testo dei verbali ‘di consegna parziale dei lavori’ e con le prefigurazioni del capitolato prestazionale, a sua volta da reputarsi, giusta il disposto dell’art. 4 del testo contrattuale, parte integrante del lo stesso contratto (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava ulteriormente che invano l’appellante principale aveva addotto che il capitolato prestazionale non le fosse opponibile per difetto di sottoscrizione del proprio legale rappresentante; che invero il capitolato era stato posto a base della gara d’appalto e , per esplicita previsione del contratto, del contratto, dal legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ debitamente sottoscritto, costituiva parte integrante (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava quindi che la consegna parziale dei lavori era stata dalle parti contrattualmente concordata -all’art. 15 del capitolato prestazionale in particolare con riferimento alla necessità di tener parte dell’ospedale in esercizio durante l’esecuzione de lle opere (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1218 e ss. cod. civ. e degli artt. 129 e 130 e ss. d.P.R. n. 55/1999; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza, la violazione degli artt. 112 e 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 116, 6° co., Cost. , l’omessa e/o apparente motivazione .
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputare, in ordine al primo motivo d’appello, che ha modificato la sua iniziale domanda (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che già nella citazione di primo grado, pur adoperando il termine ‘consegna parziale’, aveva addotto di aver subito un danno rilevante giacché la committente non aveva liberato i locali del vecchio ospedale, ossia che, in dipendenza della prosecuzione dell’attività sanitaria , si erano determinate interferenze nell’esecuzione del contratto d’appalto (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce quindi che la corte d’appello avrebbe dovuto vagliare la sua domanda alla stregua del suo contenuto sostanziale, prescindendo dalle espressioni letterali utilizzate (cfr. ricorso, pag. 19) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE ha in realtà disatteso il primo motivo dell’appello principale per ragioni – se ne è dato conto in precedenza – di merito.
Vero è che – la corte ha opinato previamente per l’inammissibilità del motivo di gravame, in quanto recante modifica dell’iniziale domanda.
E tuttavia, a fronte degli ampi, articolati, pregnanti rilievi di merito che hanno indotto la corte distre ttuale alla reiezione del motivo, il riscontro dell’irritualit à ex art. 345 cod. proc. civ. del mezzo di gravame deve univocamente considerarsi operato ‘ ad abundantiam ‘ (‘il motivo di appello in esame, oltre ad essere fondato su di una tesi errata, costituisce anche una inammissibile modificazione della domanda originaria’).
In tal guisa sovviene l’insegnamento di quest o Giudice secondo cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un ‘ argomentazione della sentenza impugnata svolta ‘ ad abundantiam ‘ , in quanto la stessa, non costituendo una ‘ ratio decidendi ‘ della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (cfr. Cass. (ord.) 8.6.2022, n. 18429; Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755; Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635) .
Con il primo mezzo la ricorrente ha altresì addotto che la corte territoriale non ha tenuto conto che gli addebiti ascritti alla committente concernono la fase esecutiva non già genetica dell’appalto, ‘il che comporta l’applicazione dei principi generali in materia di inadempimento’ (così ricorso, pag. 20) .
Nondimeno si tratta di un profilo di censura del tutto generico, al contempo avulso dalle (ed in ogni caso infondato -si dirà – alla luce delle) complessive ragioni di merito (la consegna parziale dei lavori era stata dalle parti contrattualmente concordata; la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ nel quadro delle previsioni dell’art. 15 del capitolato prestazionale aveva scelto di non recedere dal contratto nonostante il ritardo nelle consegne parziali dei lavori) in virtù delle quali la Corte capitolina ha respinto l’appello principale .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1326, 1418 e 1421 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputare infondato il primo motivo d’appello (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce che la corte distrettuale non ha rilevato la nullità dell’art. 15 del capitolato prestazionale (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce segnatamente che nei contratti soggetti, come nella specie, all’onere della forma scritta ‘ ad substantiam ‘ gli allegati ai quali le parti fanno rinvio, devono essere a loro volta sottoscritti e nella specie la committente non ha dimostrato che il capitolato fosse stato dall’appaltatrice sottoscritto, sì da essere all’appaltatrice opponibile (cfr. ricorso, pag. 23) .
Il secondo motivo di ricorso va respinto.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE ha, in parte qua , ulteriormente puntualizzato, allorquando ha specificato che il capitolato prestazionale era stato posto a base della ‘gara’, che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva contestato l’autenticità e la corrispondenza all’originale del capitolato allegato dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e che la stessa appaltatrice giammai avrebbe potuto vincere la ‘gara’, qualora si fosse resa indisponibile a conformarsi alle prefigurazioni del capitolato (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
In questo quadro sovviene in termini dirimenti l’elaborazione di questa Corte a tenore della quale il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell ‘ integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di una ‘ relatio perfecta ‘ , il valore di clausole concordate
e, quindi, le sottrae all ‘ esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all ‘ art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l ‘ eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (cfr. Cass. 6.9.2006, n. 19130; si badi che nella fattispecie scrutinata da questa Corte con la pronuncia testé menzionata si trattava, con riguardo ad un contratto d ‘ appalto di opera pubblica, del richiamo al capitolato speciale predisposto dalla stazione appaltante ed inserito negli atti di gara; Cass. (ord.) 30.3.2011, n. 7197) .
15. C on il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente interpretato l’art. 15 del capitolato, allorché ha assunto, in relazione al secondo ed al terzo motivo dell ‘appello principale, che essa ricorrente aveva scelto di non recedere dal contratto, sicché non aveva diritto ai compensi o agli indennizzi richiesti con le tre riserve all’uopo iscritte (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce in particolare che la corte d ‘appello ha ricompreso nell’espressione ‘compensi o indennizzi’ che figura nella previsione dell’art. 15 del capitolato pur le ipotesi di risarcimento, in tal guisa attribuendo alla medesima previsione una portata più ampia di quella voluta dalle parti, avulsa dall’intero contesto negoziale, per nulla conveniente rispetto alla natura e all’oggetto del contratto, sì da rendere irrealizzabile, in spregio al canone ermeneutico della buona fede, il programma negoziale concepito dai contraenti (cfr. ricorso, pagg. 26 – 27) .
16. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1229, 1418 e 1421 cod. civ., degli artt. 4 e 14 delle preleggi e dell’art. 129 d.P.R. n. 554/1999; ai sensi dell’art.
360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di omessa e/o apparente e/o contraddittoria motivazione.
Deduce che, ‘nel senso inteso dal Giudice d’appello’ (così ricorso, pag. 28) , l’art. 15 del capitolato viola l’art. 1229, 1° co., cod. è da reputarsi nullo, siccome pregiudica il diritto dell’appaltatrice -creditrice allo sforzo minimo di diligenza dovuto dalla committente-debitrice e comporta l’esonero della committente da qualsivoglia forma di responsabilità (cfr. ricorso, pag. 29) .
Deduce che, rilevata la nullità dell’art. 15 del capitolato, la corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine al secondo ed al terzo motivo dell ‘appello principale (cfr. ricorso, pag. 29) .
Deduce inoltr e che ha errato la corte distrettuale a ritenere che l’art. 15 del capitolato detti una disciplina analoga all’art. 129 d.P.R. n. 554/1999, viepiù che l’art. 129 cit., in quanto norma regolamentare e non legislativa , giammai potrebbe dar fondamento ad una clausola negoziale in spregio alla gerarchicamente sovraordinata prefigurazione dell’art. 1229, 1° co., cod. civ. (cfr. ricorso, pagg. 31 – 32) .
17. C on il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, co d. proc. civ. la nullità della sentenza, la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., l’omessa e/o apparente motivazione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 129, 8° co. e 9° co., d.P.R. n. 554/1999 e degli artt. 1218, 1223 e 1453 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a ritenere che le previsioni dell’art. 15 del capitolato sono simili a quelle dell’art. 129 cit. (cfr. ricorso, pag. 33) .
Deduce invero che tale previsione normativa si riferisce ‘alle sole ipotesi di contratto che non ha ancora avuto regolare avvio di esecuzione tra le parti’ (così
ricorso, pag. 36) e nella specie gli inadempimenti della stazione appaltante sono successivi alla consegna dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 36 – 37) .
Deduce quindi che nella specie avrebbero dovuto applicarsi gli artt. 1453, 1218 e 1223 cod. civ. e gli artt. 130 e 133 d.P.R. n. 554/1999, sicché non aveva l’onere di pr oporre istanza di recesso (cfr. ricorso, pag. 37) .
C on il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia, la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., l’omessa e/o apparente motivazione.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE incomprensibilmente ha ritenuto di prescindere dalla disamina del secondo e del terzo motivo d’appello ed ha ritenuto superflua qualsivoglia indagine in ordine al d.P.R. n. 554/1999 (cfr. ricorso, pag. 38) .
Deduce che al riguardo vi è omessa pronuncia (cfr. ricorso, pag. 39) .
Il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo sono senz ‘altro connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi, comunque, vanno parimenti respinti.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE , in ordine al secondo ed al terzo motivo dell’appello principale – con il secondo motivo, in particolare, la ‘RAGIONE_SOCIALE aveva contestato che la parziale consegna dei lavori fosse da reputar regolata nelle sue conseguenze dall’art. 129 d el d.P.R. n. 554/1999, sicché le norme da applicare si identificavano con gli artt. 130 e 133 d.P.R. cit. -ha reputato che gli effetti della parziale consegna dei lavori rinvenivano, contrariamente a quanto assunto dal tribunale e dalla appellante, compiuta regolamentazione nella disciplina contrattuale, disciplina di cui la stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva, d’altronde ,
espressamente invocato l’applicazione qualora non si fosse ritenuto applicabile l’art. 129 del d.P.R. n. 554/1999 (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Ha reputato in particolare -la corte che l’art. 15 del capitolato prestazionale contemplava esplicitamente la disciplina degli effetti da riconnettere all’ipotesi in cui la prosecuzione dei lavori fosse stata ostacolata dalla ‘continuazione delle attività sanitarie presso l’ospedale vecchio’ con liberazione parziale delle aree da ristrutturare (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Ha reputato difatti che in ipotesi di consegna parziale, decorsi novanta giorni senza che si fosse dalla stazione appaltante provveduto alla consegna delle aree non disponibili, l’appaltatore avrebbe potuto chiedere di recedere dall’esecuzione delle opere ricadenti nelle aree indisponibili, di talché, in ipotesi di mancata richiesta di recesso, non avrebbe avuto diritto ‘ad alcun maggior compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto’ (cfr. sentenza d’appello, pagg. 11 12) .
Ha reputato in conclusione, per un verso, che non si configuravano motivi di nullità della clausola contrattuale; per altro verso, che la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ aveva scelto di non recedere dal contratto nonostante il ritardo nelle consegne parziali dei lavori, sicché non aveva diritto ai compensi o agli indennizzi richiesti con le tre riserve iscritte in contabilità.
21. Ebbene, l a corte d’appello ha , sì, assunto che la regolamentazione di cui all’art. 15 del capitolato si connotasse ‘in maniera piuttosto simile a quanto disposto dall’art. 129 d.P.R. n. 544/1999’ (così sentenza d’appello, pag. 12) .
E però tanto ha affermato in termini patentemente incidentali, univocamente ‘ ad abundantiam ‘.
Cosicché le ragioni di censura ancorate alla natura regolamentare e non già legislativa dell’art. 129 cit. (cfr. ricorso, pag. 32) ed al contempo volte a
delineare dell’art. 129 cit. l’ asserita esatta proiezione applicativa (cfr. ricorso, pagg. 32 -36) , sono di certo immeritevoli di qualsivoglia seguito, per carenza di interesse, siccome, appunto, non afferenti alla ‘ ratio decidendi ‘.
22. Questa Corte spiega che, in tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio all’abusivo ritardo nelle consegne frazionate, contrattualmente previste, dei lavori, cui è tenuto l ‘ appaltante, consiste nella facoltà di recesso concessa all’appaltatore e non nella disciplina generale prevista per l’ inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. e 1453 ss. cod. civ. (cfr. Cass. 26.3.2012, n. 4780. Cfr. altresì Cass. 29.10.2015, n. 22112, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata o la tardiva consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 cod. civ., né, tantomeno, il diritto di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto; cosicché, nel caso di mancata presentazione dell’istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante) .
Di conseguenza, nel segno della surriferita elaborazione, non possono che formularsi, nella specie, i rilievi che seguono.
Ineccepibilmente la corte d’appello ha assunto che fosse da escludere la nullità della clausola di cui all’art. 15 del capitolato prestazionale (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Invano, perciò, la ricorrente ne prospetta -specificamente con il quarto mezzo -la nullità per violazione dell’art. 1229, 1° co., cod. civ. (‘è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del
debitore per dolo o colpa grave ‘) . Trattasi, invero, di disposizione che -non applicandosi alla specie, anche per espressa previsione contrattuale, oltre che legale, i rimedi codicistici -non poteva trovare applicazione da parte della Corte di merito.
Ineccepibile in diritto e congrua dal punto di vista logico è l’interpretazione che dell’art. 15 del capitolato prestazionale la Corte territoriale ha operato.
Invano, perciò, la ricorrente prospetta – specificamente con il terzo mezzo l’erronea interpretazione a vario titolo della medesima clausola , sì che -assume -dalla sua proiezione dispositiva, segnatamente dall’inciso ‘maggiori compensi o indennizzi’, esulerebbero le ipotesi di risarcimento del danno.
Ineccepibilmente la corte distrettuale ha concluso nel senso che l’appaltatrice , ‘avendo scelto di non recedere dal contratto nonostante il perdurante ritardo della stazione appaltante nelle successive consegne parziali dei lavori, non ha diritto ai compensi e/o indennizzi richiesti con le tre riserve ‘ (così sentenza d’appello, pag. 12) . Fuori campo, dunque, attesa la non applicabilità dei rimedi di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c., il riferimento al risarcimento dei danni, considerata la specialità della tutela pattuita dalle parti, peraltro corrispondente sostanzialmente a quella della legge speciale regolatrice della fattispecie.
Invano, perciò, la ricorrente prospetta – specificamente con il quinto mezzo l’applicabilità della disciplina codicistica in tema di responsabilità contrattuale nonché l’applicabilità degli artt. 130 e 133 del d.P.R. n. 554/1999.
Infine, si condividono, viceversa, le ragioni per le quali la corte territoriale ha ritenuto ‘di dovere e di potere decidere l’appello prescindendo del tutto da tali due ulteriori motivi [ recte , dal secondo e dal terzo motivo dell’appello
principale]’ (così sentenza d’appello, pag. 10) e non si configura il vizio -denunciato pur con il sesto mezzo – di omessa pronuncia.
Ben vero, il vizio d ‘ omessa pronuncia deve essere escluso in relazione ad una questione implicitamente o – come nella specie – esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360) .
24. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi in ordine alle domande ex artt. 2043 e 2041 cod. civ. esperite in via subordinata (cfr. ricorso, pag. 40) .
25. Il settimo motivo analogamente va respinto.
Si è premesso e ribadito che -la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha rimarcato che – la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva inteso recedere, sicché per tale ragione non aveva diritto ad alcunché.
Difettano dunque i presupposti e della tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. e della tutela indennitaria ex art. 2041 cod. civ.
A tal ultimo riguardo si soggiunge che l’ azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa (cfr. Cass. sez. un. 3.10.2002, n. 14215) .
Nel caso di specie, atteso il mancato recesso, locupletazione, viepiù senza giusta causa, evidentemente non vi è stata.
Negli esposti termini non si configura il vizio di omessa pronuncia.
Ben vero, gli estremi del vizio di omessa pronuncia non si configurano quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti
incompatibile -come nella specie – con l ‘ impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155) .
28. In dipendenza del rigetto del ricorso l a ‘RAGIONE_SOCIALE va condannata a rimborsare all ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
29. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna l a ‘RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2024.
Il presidente dottor NOME COGNOME