Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33564 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33564 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26191/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 9/2020 depositata il 16/01/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 15 novembre 2007 l’RAGIONE_SOCIALE appaltatrice ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che si accertasse l’inadempimento contrattuale in relazione al contratto di appalto sottoscritto in data 21 novembre 2006 per la realizzazione di una struttura per il ricovero dei mezzi e del personale, e chiedendo anche la restituzione della cauzione.
Il Tribunale di Campobasso ha respinto la domanda.
L’RAGIONE_SOCIALE (succeduta all’RAGIONE_SOCIALE originaria) ha interposto gravame che la Corte d’appello di Campobasso ha respinto, preliminarmente rilevando che la parte non aveva depositato il suo fascicolo di parte di primo grado, come suo onere, e che non aveva formulato alcuna richiesta sull’ammissione dei mezzi istruttori all’udienza di precisazione delle conclusioni; nel merito ha escluso che vi fosse un inadempimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che le richieste avanzate fossero legittime e conformi al contratto d’appalto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso. Il procuratore del ricorrente alla medesima pubblica udienza ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso la parte ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge con riferimento all’art. 19 della legge 109 del 1994 ed agli artt. 25 -49 del D.P.R. 554/99 ed agli artt. 10 -13 del capitolato, per avere la Corte territoriale affermato la legittimità della contrattazione mediante appalto integrato secondo una normativa non più in vigore. Deduce che la Corte d’appello ha respinto le domande dell’RAGIONE_SOCIALE rilevando che l’appaltatore aveva assunto obbligazioni inserite nel capitolato speciale, in particolare negli artt. 10 e 13 con riferimento al
progetto esecutivo di dettaglio, di cui l’aggiudicatario è responsabile. Osserva di contro, che se è vero che all’epoca del bando vigeva la legge n. 109 del 1994 e il relativo regolamento di attuazione n. 554 del 1099, all’epoca della stipula del contratto d’appalto, in data 21 novembre 2006, era già entrato in vigore il decreto legislativo n. 163 del 2006, abrogativo della legge 109 del 1994, e che successivamente il legislatore ha apportato diversi correttivi (con il d.lgs. n. 50 del 2016), eliminando la possibilità di ricorrere all’appalto integrato. Da ciò consegue che alla data del 21 novembre 2006 non era consentito l’appalto integrato e il piano esecutivo era di competenza esclusiva dell’ente appaltante.
2. -Il motivo è inammissibile.
In primo luogo si osserva che la parte non specifica in ricorso di avere sottoposto tale ragione di censura al giudice di appello, e nulla risulta dalla sentenza impugnata in merito, anzi la questione della pretesa applicabilità al contratto in oggetto del D.lgs. n. 163 del 2006 è in aperto contrasto con la censura come prospettata ed esaminata in appello, con la quale si lamentava con un unico articolato motivo l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli articoli da 25 a 49 e 128 del D.P.R. n. 554/1999 (pag. 4 della sentenza impugnata), dandosi così per scontato che quella fosse la normativa applicabile al caso di specie. Si tratta pertanto, per consolidata giurisprudenza, di una ragione di inammissibilità del ricorso per cassazione ( Cass. n. 18018 del 01/07/2024; Cass. n. 20694 del 09/08/2018; Cass. n. 15430 del 13/06/2018).
Sono comunque condivisibili le valutazioni rese sul punto del Procuratore generale, il quale richiama il testo dell’art. 253 del D.lgs. n. 163/06: « Fermo quanto stabilito ai commi 1 -bis, 1 -ter, 1 -quater e 1 -quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte». Il Procuratore generale osserva che il bando costituisce infatti lex specialis della procedura di appalto ed è stato pubblicato in data 11 maggio 2006 con prot. NUMERO_DOCUMENTO ed il capitolato generale risale al 28 settembre 2006, sicché appare evidente che all’appalto in esame non si applichi la disciplina successiva dettata dal D.lgs. 163/06 bensì quella oggetto di applicazione effettiva da parte dei giudici di merito.
3. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 la violazione dell’art. 19 della legge n. 109 del 1994 e degli artt. 25 -49 del D.P.R. 554/1999. La parte, pur ritenendo assorbente il primo di motivo di gravame, rileva che il contratto e il capitolato contravvengono anche alle disposizioni della disciplina previgente. Deduce che l’art. 19 citato prescriveva due presupposti per l’affidamento all’RAGIONE_SOCIALE del progetto esecutivo: da un lato l’esistenza dei requisiti progettuali specifici, che tuttavia non sono mai stati richiesti all’RAGIONE_SOCIALE, dall’altro la specifica remunerazione del progetto esecutivo, non prevista dal contratto di appalto. Risulta quindi evidente che l’ente appaltante, avendo redatto un progetto esecutivo lacunoso, pretendeva che a rimediare alle falle fosse l’appaltatore. Rileva che in ogni caso vi sarebbe la nullità eventualmente parziale del contratto per contrarietà all’art. 19, per l’omessa individuazione di requisiti progettuali specifici.
4. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma quattro del D.lgs. 163 del 2006. La parte deduce che il corrispettivo dell’appalto va determinato in base alla tipologia contrattuale pattuita e che le parti hanno stipulato un contratto a corpo, con remunerazione prestabilita assolutamente incompatibile con la progettazione esecutiva, che richiede invece non solo una differente autonoma determinazione del prezzo, ma soprattutto è
incompatibile con la modifica del progetto esecutivo richiesta con l’ordine di servizio del 20 dicembre 2006, ordine di servizio illegittimo per cui l’asserita inadempienza della società non è dovuta a causa lei imputabile.
5. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 49 del D.P.R. n. 554 del 1999, la nullità parziale del contratto e l’illegittimità dell’ordine di servizio. La parte deduce che il capitolato speciale d’appalto e il contratto comportano deroghe significative e sostanziali alla disciplina normativa vigente all’opera dei fatti, inammissibili nella materia speciale dei contratti e ad evidenza pubblica. Osserva che la terminologia utilizzata dall’ente appaltante (progettazione di dettaglio) è fuorviante, inesatta e ha tratto in inganno i giudici, perché con l’ordine di servizio del 20 dicembre 2006 l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto all’RAGIONE_SOCIALE il progetto costruttivo esecutivo di dettaglio nonché i rilievi topografici; quindi evidentemente l’ente, consapevole del proprio errore di progettazione e dell’impossibilità di fornire un’opera cantierabile, ha aggirato le disposizioni di legge e le pattuizioni contrattuali e illegittimamente richiesto all’RAGIONE_SOCIALE con l’ordine di servizio anche il progetto esecutivo.
6. -Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla contemporaneità degli eventi, e precisamente l’ordine di servizio e il verbale di consegna (entrambi del 20 dicembre 2006), ai fini della individuazione della condotta di malafede dell’RAGIONE_SOCIALE. La parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare l’esiguo lasso temporale intercorrente tra l’ordine di servizio n. 1 del 20 dicembre 2006 e il verbale di consegna dei lavori del 20 dicembre 2006, trascurando di considerare che le richieste formulate dall’ente con terminologia volutamente impropria impongono all’RAGIONE_SOCIALE non una progettazione di dettaglio, ma un vero e proprio progetto esecutivo non pattuito. Osserva che la coincidenza temporale degli eventi, oltre a destare il sospetto di un
falso, costituisce un ulteriore elemento che dimostra la piena consapevolezza dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine alle carenze del progetto esecutivo.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente perché presentano diversi profili di inammissibilità.
In primo luogo si osserva che la parte fa riferimento tanto alla legislazione vigente e applicabile ratione temporis che a quella successiva, introducendo così elementi che non risultano essere stati oggetto di discussione in appello.
Inoltre, la parte non si confronta con la ragione decisoria esposta dalla Corte d’appello, che ha operato nella sua sentenza la distinzione tra progetto esecutivo e programma esecutivo di dettaglio, ritenendo che questo fosse, in concreto, ‘ una progettazione analitica e specifica diversa e ulteriore rispetto al progetto esecutivo (costituente parte integrante del progetto cfr. art 4 e 5 del capitolato speciale di appalto) della quale era un onerato l’appaltatore’. La Corte d’appello, inoltre, ricostruendo i contenuti del contratto ha ritenuto che la prescrizione di effettuazione di un rilievo topografico fosse pienamente compatibile con l’obbligo di presentazione di un programma esecutivo dettagliato.
Nella prospettazione delle odierne censure si sovrappongono invece i contenuti delle prestazioni dovute dall’appaltatore a quelle dovute dalla stazione appaltante, come se all’RAGIONE_SOCIALE fosse stato richiesto un progetto esecutivo e non un programma esecutivo di dettaglio, enunciando come ‘ evidenti ‘ questioni di fatto (lacunosità del progetto, richiesta all’appaltatore di redigere un progetto esecutivo) che sono state oggetto di diverso accertamento da parte della Corte d’appello, con giudizio di merito di cui in questa sede non può chiedersi la revisione.
Costituisce inoltre giudizio di merito anche la interpretazione del contratto, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, salvo che sia denunciata violazione dei canoni
di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 353 del 08/01/2025; Cass. n. 17427 del 18/11/2003; Cass. n. 9461 del 09/04/2021). Questo è esattamente il profilo di inammissibilità che si rileva nelle censure della parte ricorrente, la quale si limita ad offrire una diversa ricostruzione del contenuto del contratto, fondata peraltro su rilievi fattuali meramente affermati e non adeguatamente dimostrati nel giudizio di merito, come rileva la Corte d’appello.
Deve peraltro osservarsi, quanto all’adeguatezza dei riferimenti normativi di cui si assume la violazione, che l’art 19 citato, nel testo allora vigente, non prevede una specifica nullità per ‘omessa individuazione dei requisiti progettuali’ e come la parte stessa afferma non fa riferimento al programma esecutivo di dettaglio.
Infine, deve osservarsi che la pretesa dell’odierno ricorrente è stata respinta tanto in primo che in secondo grado, e che pertanto in questa sede, stante il disposto dell’art. 348 quarto comma c.p.c. ratione temporis vigente, non può proporsi la censura di omesso esame di fatto decisivo, che peraltro non è in ogni caso ammissibile qualora il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito e il preteso omesso esame riguardi l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, manifesti proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. s.u. n. 34476 del 27/12/2019; Cass. n. 17005 del 20/06/2024; Cass. n. 2961 del 06/02/2025). Nel caso concreto, infatti, non si lamenta l’omesso esame di un fatto, quanto l’avere omesso la Corte d’appello di
trarre dall’esame dei fatti conclusioni conformi a quelle auspicate dalla parte ricorrente.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese non documentabili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Consigliere est. COGNOME COGNOMENOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME