Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4548 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4548 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31633/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COSTRUZIONI GENERALI, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL e EMAIL e EMAIL;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 1615/2020 depositata il 03/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi solo RAGIONE_SOCIALE) ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma n.1615/2020 che ha respinto il gravame dalla stessa proposta in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, società cooperativa, già RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La vicenda trae origine dalla citazione notificata in data 23.01.2015 con cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 38.785.064,74 in accoglimento delle riserve dalla n.1 alla n.27 iscritte in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto la ‘progettazione esecutiva e l’esecuzione dei RAGIONE_SOCIALE relativi alla viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – interconnessione tra i caselli della A 12 ed il porto di La Spezia. RAGIONE_SOCIALE di costruzione della variante della 551 Aurelia -terzo lotto tra Filettino e di raccordo autostradale’. L’appaltatrice chiedeva la condanna dell’appaltante alla somma suddetta o a quella maggiore o minor ritenuta di giustizia ovvero a quella determinata in via equitativa ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. o, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta RAGIONE_SOCIALE che contestava la domanda attorea; eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità del giudizio per mancato rispetto degli articoli 32 e 33 del D.M. 140/2000 ed eccepiva, altresì, l’inammissibilità di tutte le domande per rinuncia delle parti. Sempre in via preliminare RAGIONE_SOCIALE eccepiva la decadenza per
intempestività e/o mancata quantificazione di alcune riserve e, in via principale e nel merito insisteva per il rigetto di tutte le domande.
Nell’ambito di detto giudizio veniva acquisito l’ATP ex art. 696 e 696 -bis cod. proc. civ. svolto fra le medesime parti nel 2014 e volto alla verifica dello stato dei luoghi e delle cause che avevano determinato i rallentamenti dei tempi di esecuzione dei RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Roma rigettava l’eccezione di improcedibilità sollevata da RAGIONE_SOCIALE per mancato rispetto degli articoli 32 e 33 D.M. 145/2000 e accoglieva limitatamente alla riserva n. 1 l’eccezione di inammissibilità delle domande attoree per rinuncia della ATI. Inoltre il tribunale accoglieva la domanda proposta dall’appaltatore e condannava RAGIONE_SOCIALE, per le causali specificate in motivazione, al pagamento della complessiva somma di euro 207.559,90, oltre interessi legali con parziale compensazione delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia l’appaltatrice NOME proponeva appello con il quale chiedeva la riforma e annullamento della sentenza di prime cure nella parte in cui non aveva accolto le riserve 2, 4 e 20 ritenute, invece, fondate dalla CTU; conseguentemente la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva la condanna al pagamento della maggiore somma di euro 7.391.544,61, per i medesimi titoli già indicati in primo grado.
Nel contraddittorio con l’appellata NOME la Corte d’appello esaminava gli 8 motivi distintamente articolati dall’appellante e motivando su ciascuno di essi li respingeva confermando la sentenza gravata. Fulcro della decisione sia del primo che del secondo giudice di merito è la circostanza che nella specie si è trattato di un appalto integrato con le relative conseguenze in ordine all’attribuzione delle imprevedibilità normalmente accertabili con l’uso dell’ordinaria diligenza e alla gestione delle interferenze.
La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 3/3/2020 è chiesta da NOME con ricorso notificato il 7.12.2020 ed affidato a 7 motivi cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce in relazione al capo della sentenza con cui sono stati rigettati il primo e il secondo motivo di appello, la violazione degli articoli 61, 62, 191 e 194, nonché degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza per assenza di motivazione ed altresì l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 comma 1, n.5, cod. proc. civ. rispetto alla parte motivazionale.
10.1. Assume parte ricorrente che la sentenza di prime cure era stata impugnata davanti alla Corte d’appello nelle parti in cui il tribunale si era discostato dalla consulenza tecnica d’ufficio acquisita nel giudizio di primo grado omettendo di motivare adeguatamente tale scelta con particolare riferimento alla riserva n. 2 iscritta a titolo di anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello, a sua volta, aveva rigettato i due motivi di gravame limitandosi – ad avviso di parte ricorrente – a condividere genericamente la ricostruzione in fatto e le argomentazioni svolte dal primo giudice senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e fornendo sintetiche conclusioni.
10.2. La censura è inammissibile.
10.3. Infatti, premessa l’inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ. ai sensi dell’art. 348 -ter cod. proc. civ. ratione tempore vigente , diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la Corte d’appello dopo avere enunciato i primi due distinti motivi di gravame li respingeva con articolata motivazione. In essa si dava conto delle ragioni poste dal tribunale a sostegno del rigetto della riserva n. 2 e si evidenziava che il tribunale aveva valorizzato tutte le circostanze emerse in sede di accertamento tecnico preventivo, rilevando come dalla
stessa CTU non risultasse affermata la responsabilità della stazione appaltante nel verificarsi degli impedimenti e degli accadimenti che avevano determinato l’anomalo andamento dell’appalto. Inoltre, il tribunale aveva motivato l’esclusione della responsabilità della stazione appaltante sulla scorta della natura dell’appalto integrato e delle previsioni contrattuali concernenti gli obblighi a carico dell’appaltatore con riguardo a tutti gli aspetti oggetto della riserva n. 2, ossia le interferenze, gli espropri, i distacchi e i fornelli verificatisi nelle gallerie e lo smaltimento del materiale di scavo, trattandosi di aspetti che dovevano essere risolti appunto in base al contratto dall’appaltatore in sede di progettazione esecutiva e di programmazione. Ancora, il tribunale aveva dimostrato che le criticità riguardanti gli espropri e le interferenze erano state gestite dalla stazione appaltante con tempestività e comunque in tempi compatibili con l’esecuzione dei RAGIONE_SOCIALE come programmati. Alla stregua di tali considerazioni la Corte d’appello riteneva che la differente valutazione del primo giudice circa le pretese risarcitorie riguardanti la riserva n. 2 rispetto alle conclusioni del CTU riguardasse unicamente gli obblighi incombenti all’appaltatore derivanti dal contratto mentre non erano ravvisabili le violazioni denunciate dell’appaltatrice circa l’omessa considerazione e valutazione di elementi di fatto risultanti dalla CTU.
10.4. Si tratta all’evidenza di una motivazione che dà ampio conto delle ragioni della decisione sfavorevole all’appellante e rispetto alle quali le doglianze di parte ricorrente sono inammissibili non confrontandosi con il principio ermeneutico secondo il quale anche nella c.d. CTU di natura percipiente, rimane pur sempre riservata al giudice la valutazione giuridica dei fatti accertati dal consulente tecnico, salvo l’obbligo di motivazione ove il convincimento del giudice diverga da quello del CTU. Invero nel caso in esame tale divergenza non ha riguardato i fatti accertati, bensì la valutazione giuridica degli obblighi incombenti sull’appaltatore derivanti dal contratto e la conseguente ritenuta insussistenza delle violazioni
denunciate dall’appaltatore circa l’omessa considerazione e valutazione degli elementi di fatto risultanti dalla CTU.
10.5. Le censure mirano, in realtà, a sollecitare una diversa conclusione nell’apprezzamento delle circostanze di fatto, inammissibile in questa sede.
Con il secondo motivo si censura il rigetto da parte della Corte d’appello del terzo motivo di gravame riguardante la qualificazione del contratto di appalto quale contratto aleatorio in relazione al rischio di impresa e, in particolare, l’omessa valutazione della responsabilità della stazione appaltante in relazione alle problematiche emerse nel corso dell’esecuzione dei RAGIONE_SOCIALE e alla necessità che l’appaltante adottasse una perizia di variante secondo l’art. 3 del CSA, nonché secondo l’articolo 6 del contratto, al fine di consentire la prosecuzione dei RAGIONE_SOCIALE o, previa sospensione dei RAGIONE_SOCIALE, la verifica necessaria per la redazione della perizia di variante.
11.1. Ad avviso di parte ricorrente la motivazione della Corte d’appello è affetta da violazione degli articoli 1655, 1644 e 1467, comma 2, cod. civ., nonché dell’art. 3 CSA e degli articoli 4 e 6 del contratto inter partes ed ancora de ll’art. 132 d.lgs. 163/2006, dell’art. 10 del DM 145/2000, dell’art. 134 dPR 554/99 in tema di varianti in corso d’opera, oltre che dell’art. 1218 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale.
11.2. Inoltre parte ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza in relazione agli articoli 132, comma 2, n. 4 e 112 cod. proc. civ. per assenza di motivazione circa la denunciata violazione e falsa applicazione delle norme in tema di correttezza e buona fede contrattuale.
11.3. Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, la censura non si confronta con la ratio decidendi con la quale la Corte di merito ha sottolineato come, al di là della errata motivazione in ordine alla natura aleatoria del contratto di appalto, il tribunale non aveva respinto la riserva n. 2 in ragione dell’oggetto del contratto stipulato dalle parti, bensì sulla
scorta dell’argomentazione che gli eventi determinanti l’anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE, cui si riferisce la riserva in esame, non fossero imputabili alla stazione appaltante, mentre la loro risoluzione spettasse per contratto all’appaltatore, al quale la stazione appaltante non aveva mancato di fornire la dovuta collaborazione per una rapida definizione delle suddette criticità. A questo proposito la Corte territoriale ha escluso che la CTU attribuisse la responsabilità all’appaltante e ha concluso, sulla base della ricostruzione in essa contenuta e sul tenore della previsione dell’articolo 4, lett. B), del contratto circa gli obblighi assunti dall’appaltatore (cfr. pag. 14 della sentenza) che la mancata predisposizione della perizia di variante configurava inadempimento da parte dell’ATI agli obblighi contrattualmente assunti nel contratto di appalto integrato.
12. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla violazione del quarto motivo di gravame, per avere la Corte d’appello respinto la censura richiamando quanto già osservato in relazione alla riserva n. 2, sottolineando come l’appellante avesse formulato una censura generica senza indicare quali criticità sarebbero da addebitare ad errori nel progetto definitivo predisposto dalla committente e non, invece, a scelte progettuali contenute nel progetto esecutivo redatto dall’appaltatore. Inoltre, La Corte territoriale evidenziava come in relazione alla sola riserva 11 il CTU avesse accertato il verificarsi di un fatto imprevisto rientrante nella categoria del rischio geologico prontamente risolto dall’appaltatore senza la necessità di una modifica progettuale.
12.1. Parte ricorrente censura detta statuizione sotto il profilo della violazione di legge in relazione alle norme in tema di appalto integrato, ma la censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi . Infatti le censure declinate, incorrendo appunto nel vizio de qua , sono inutilmente rivalutive e volte esclusivamente a sollecitare una
rinnovazione del sindacato sul punto senza esprimere alcuna ragione di critica in relazione al ragionamento decisionale sviluppato dal decidente.
Con il quarto motivo si censura la statuizione della Corte d’appello che ha respinto il quinto motivo di gravame con cui l’appellante aveva censurato la sentenza di prime cure per avere esonerato da responsabilità l’RAGIONE_SOCIALE per i problemi legati alle interferenze sulla scorta delle previsioni di cui agli articoli 22 e 23 del CSA, erroneamente interpretati dalla Corte d’appello in violazione degli articoli 1362 e seguenti cod. civ.
13.1. La decisione viene censurata sotto il profilo della omessa pronuncia in violazione degli articoli 112 e 132, numero 4, cod. proc. civ., nonché per violazione di legge in relazione agli articoli 1362 e 1218 cod. civ., 16, 22 e 23 del CSA, 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di valutazione delle prove.
13.2. La censura è inammissibile.
13.3. In realtà la Corte d’appello, dopo avere diffusamente ricostruito la doglianza sollevata dalla odierna ricorrente in appello, ha richiamato le osservazioni ed argomentazioni del primo giudice e ha concluso che in relazione alle menzionate specifiche osservazioni del tribunale (richiamate diffusamente a pag. 17 della sentenza) l’appellante non aveva opposto pertinenti motivi idonei a contrastare la fondatezza di quanto ritenuto dal primo giudice, di talché la motivazione del primo giudice rimaneva confermata in considerazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’appaltatore in forza degli articoli del CSA e non potevano, di conseguenza, accogliersi le pretese risarcitorie avanzate in relazione alla riserva n. 2 con riferimento specifico alle interferenze.
13.4. Anche in questo caso la ricorrente non ha dimostrato di avere aggredito la ratio decidendi in modo da potersi apprezzare l’eccepita incongruente motivazione adottata dal Corte d’appello per respingere il relativo gravame.
15. Con il quinto motivo si censura la statuizione della Corte d’appello in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per il ritardo nell’avvio dei RAGIONE_SOCIALE in ragione della tardiva esecuzione delle operazioni di esproprio, dedotto con il sesto motivo di appello e respinto dalla Corte d’appello evidenziando come l’appellante non avesse censurato le precise considerazioni del tribunale sul tema degli espropri. La decisione si fonda altresì sulla considerazione che, come rilevato dalla appellata, la appaltatrice con ordinaria diligenza avrebbe comunque potuto procedere ad eseguire la maggior parte delle lavorazioni con un’attenta programmazione degli interventi visto che era stata essa stessa ad indicare tali aree nel progetto esecutivo modificando il progetto definitivo a base della gara; inoltre, ai sensi dell’articolo 16 del CSA l’appaltatrice si era assunta gli oneri che si fossero manifestati per i ritardi nell’eliminazione delle interferenze ovvero nell’acquisizione delle aree. Sul punto, ha osservato la Corte di merito, non era affatto dimostrato che l’indisponibilità delle aree in questione avesse provocato un danno riferito all’intera area interessata ai RAGIONE_SOCIALE e all’intera produzione contrattuale.
15.1. Ciò detto, la censura in esame non si confronta con tutte queste considerazioni che configurano autonome e distinte rationes decidendi , di per sé idonee a sorreggere la decisione impugnata e pertanto ne censura va dichiarata l’ inammissibilità.
Con il sesto motivo si censura la statuizione della Corte d’appello con cui si è dichiarata l’inammissibilità del gravame proposto con il settimo motivo, riguardante il rigetto da parte del tribunale della riserva n. 4 relativa al ristoro degli oneri sostenuti per la presenza di un archeologo in cantiere, in ottemperanza della specifica richiesta della Soprintendenza.
16.1. La Corte d’appello aveva rilevato come il giudice di primo grado avesse fondato la pronuncia di rigetto su una duplice ratio decidendi , una, riguardante le ragioni giuridiche e, l’altra, la quantificazione del danno, osservando come quest’ultima, fondata sulla mancata prova del quantum,
costituisse una ragione autonoma di rigetto non censurata dall’appellante in ordine alla ritenuta assenza di documentazione e, pertanto, rendeva definitiva la pronuncia di rigetto in esame.
16.1. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, non allegando infatti la ricorrente dove, in sede di appello, avesse censurato la statuizione riguardante la seconda ratio decidendi , sicché del tutto rettamente il decidente del grado ha dato atto dell’inoppugnabilità sul punto della decisione di primo grado.
Con il settimo motivo si censura la statuizione della Corte d’appello con la quale è stata rigettata la riserva n. 20 sul presupposto che l’appellante non avesse fornito la prova della tempestività della riserva, a fronte della eccezione svolta da RAGIONE_SOCIALE sul punto.
17.1. La censura è inammissibile perché non correlata con la ratio decidendi enunciata dalla Corte d’appello, riguardante la mancata allegazione e documentazione che nei Sal precedenti al quarto non erano già stati contabilizzati gli oneri di cui alla riserva in oggetto.
17.2. Infatti la Corte territoriale nelle pagine 22 e 23 della sentenza ben ricostruisce, da un canto, il contenuto e l’argomentazione della statuizione del primo giudice e, dall’altro, il contenuto della censura svolta in sede d’appello e, dall’altro, ancora i principi ermeneutici rilevanti per la decisione sul gravame, concludendo con la considerazione da ultimo richiamata.
17.3. A fronte di ciò, parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ma non contesta il principio richiamato dalla Corte d’appello secondo il quale in sede di impugnazione l’appellante, una volta denunciato esattamente l’errore commesso dal primo giudice, deve dare la prova della fondatezza del motivo, rimanendo assoggettato al relativo onere probatorio indipendentemente dalla posizione ricoperta in primo grado (Cass. 28498/2025).
18. In conclusione il ricorso è inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 32.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il
13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME