Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17302-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO della Funzione Affari Legali di RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/12/2019 R.G.N. 885/18;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dai lavoratori, attuali controricorrenti, avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 190/2018, e in parziale riforma di quest’ultima decisione, così provvedeva: dichiarava la sussistenza -per illegittima interposizione di manodopera -tra gli appellanti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e l’appellata RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal luglio 2008 e tuttora in essere, con inquadramento nel livello C del CCNL per il personale di RAGIONE_SOCIALE quanto ad NOME COGNOME e nel livello D quanto agli altri lavoratori; condannava, quindi, RAGIONE_SOCIALE ad integrare i lavoratori nelle mansioni svolte, con il livello riconosciuto, e a corrispondere loro le differenze retributive maturate dal luglio 2008 al 30 settembre 2014, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base al livello riconosciuto e quanto percepito; e rigettava l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava conto che il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari di RAGIONE_SOCIALE: di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010; di difetto di contraddittorio (per non essere stata convenuta RAGIONE_SOCIALE) e di prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito dei lavoratori, aveva nondimeno rigettato
le domande dei lavoratori per l’insussistenza dei presupposti della illegittima interposizione di manodopera da loro allegata; premetteva, altresì, i motivi d’appello da quelli formulati avverso la sentenza di primo grado, e che, a mezzo del proprio appell o incidentale, l’appellata faceva valere le suddette eccezioni preliminari respinte o giudicate assorbite dal Tribunale.
2.1. Indi, la Corte, dopo aver considerato infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello principale ex art. 342 c.p.c., sollevata dall’appellata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riteneva anzitutto inammissibile l’appello incidentale di quest’ultima quanto all’eccezi one di difetto di contraddittorio, reputava infondato lo stesso appello quanto all’ eccezione di decadenza e infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, riproposta dalla società.
2.2. Nell’esaminare, quindi, nel merito l’appello principale dei lavoratori, la stessa Corte esponeva i principi che regolano la materia -ritenuti già correttamente riportati dal primo giudice e condivisi da entrambe le parti -sulla base dell’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276/2003, richiamando a riguardo diversi precedenti di legittimità.
2.3. Passava quindi ad esaminare ampiamente le prove a disposizione, prima, quelle documentali, e, poi, le deposizioni testimoniali, esprimendo le sue complessive valutazioni a riguardo, e giungendo alle proprie conclusioni, non senza ‘replicare alle argomentazioni del giudice di primo grado’.
2.4. Così riconosciuta la sussistenza dal luglio 2008 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra gli appellanti e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttora in essere, con diritto quindi
dei lavoratori a riprendere l’attività lavorativa cessata a settembre 2014, la Corte procedeva all’inquadramento degli stessi secondo il CCNL per il personale di RAGIONE_SOCIALE in ragione delle mansioni svolte e tenendo conto delle declaratorie di tale fonte collettiva considerate; riteneva, perciò, che ai lavoratori spettassero anche le differenze retributive derivanti dal riconoscimento di tali livelli (e, cioè, per la sola COGNOME NOME il livello C), in luogo di quello B) dalla stessa in via principale rivendicato), e per tutti gli altri appellanti il livello D).
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Tutti i lavoratori intimati hanno resistito con unico controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di due motivi; hanno inoltre depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo, la ricorrente principale denuncia ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1 L. n. 1369/1960, 2697 c.c. e 115 c.p.c.’. Premessa la trascrizione della motivazione in tema di interposizione di manodopera, attribuita alla Corte territoriale, assume che l’interpretazione di quest’ultima in parte qua ‘non è assolutamente condivisibile alla luce di tutte le prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado’.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.); in relazione alla violazione del principio dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c. in tema di livello inquadramentale (CCNL RAGIONE_SOCIALE)’.
Premessa anche in questo caso la trascrizione del passo motivazionale censurato, assume che a riguardo la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto che l’onere della prova gravava sui ricorrenti e che non poteva ritenersi assolto tale onere ponendo nel petitum l’inquadramento nel livello D) per i ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e C) per la ricorrente COGNOME.
Con un terzo motivo la stessa ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 1369/1960’. Trascritta altra parte di motivazione, sostiene che la ‘sentenza impugnata, dunque, ha errato una specifica pronuncia sulla prescrizione quinquennale invocata da RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’eccezione di prescrizione decennale, sollevata da RAGIONE_SOCIALE, ricorrendo il caso di intermediazione ed interposizione di manodopera, la cui violazione è sancita dall’art. 1 l. n. 1369/1960′.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc’, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulle domande dei controricorrenti aventi ad oggetto: la condanna generica di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo successivo al 30.9.14; la condanna della stessa società al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive, e la condanna di P.I. all’a ccantonamento del T.F.R.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del CCNL personale
non dirigente di RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc’, quanto all’inquadramento dell’attuale controricorrente COGNOME NOME.
I tre motivi del ricorso principale sono inammissibili per analoghe ragioni.
Difatti, tutte tali censure non sono pertinenti rispetto al contenuto della decisione gravata.
7.1. Più in particolare, quanto al primo motivo, la parte di motivazione che la ricorrente trascrive tra la pag. 9 e la pag. 10 del suo atto d’impugnazione, con il titolo ‘Interposizione di manodopera (motivo 2) pag. 5’, com’è agevolmente verificabile attraverso un confronto con il testo della sentenza qui impugnata, non è presente in quest’ultima e neppure ne rispecchia il contenuto. La difesa dei controricorrenti in proposito ipotizza che il passo in questione si riferisca ad altra decisione, ma per il Collegio è sufficiente constatare che esso non appartiene alla sentenza oggetto del ricorso per cassazione in esame.
7.2. Inoltre, lo sviluppo dello stesso motivo (cfr. pagg. 1013 del ricorso), in apparenza concepito in chiave di violazione di norme di diritto, in realtà propone una lettura delle risultanze istruttorie, diversa da quella fornita dai giudici di secondo grado; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Come premesso, analoghi rilievi valgono per il secondo motivo.
8.1. Anche in questo motivo, infatti, è premessa la trascrizione (a pag. 15 del ricorso) di una parte di motivazione che si assume presente a pag. 7 della sentenza impugnata, con
riferimento al ‘motivo 3’, ma che non si riscontra affatto nel testo della sentenza oggetto di ricorso.
Del resto, nello svolgimento di questo motivo, che si conclude con l’affermazione che nessuna prova era stata fornita dai lavoratori a sostegno della domanda di inquadramento nei livelli indicati, è comunque ignorata la motivazione effettivamente resa in proposito dalla Corte distrettuale, la quale, dopo aver accertato le mansioni disimpegnate, rispettivamente, da COGNOME NOME e da tutti gli altri lavoratori in base alle prove complessivamente considerate (cfr. in particolare facciate 9 e 10 della sua sentenza), ha poi proceduto all’inquadramento degli stessi, tenendo conto delle declaratorie dei livelli di inquadramento secondo il CCNL per il personale di RAGIONE_SOCIALE (cfr. facciate 12 e 13 della stessa sentenza).
Anche, infine, nel terzo motivo è testualmente richiamato, con il titolo , un passaggio motivazionale estraneo alla sentenza qui impugnata (cfr. pag. 17 del ricorso).
In ogni caso, pure la successiva e non perspicua esposizione di tale ultima censura (alle pagg. 17-20 del ricorso principale) non risulta riferibile a quanto deciso nell’impugnata sentenza.
In particolare, nel terzo motivo si discorre (anche) di una prescrizione decennale, mentre dal testo della pronuncia della Corte territoriale, come premesso in narrativa, emerge che in secondo grado, come già in primo grado, era stata discussa esclusivame nte un’eccezione di prescrizione quinquennale già sollevata dalla convenuta, giudicata assorbita in prime cure, riproposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in grado d’appello e rigettata dalla
Corte territoriale in base a motivazione non considerata dalla ricorrente (cfr. facciate 2-4 della sua sentenza).
Da ultimo deve notarsi che nel primo e nel terzo motivo del ricorso principale si deduce (anche) la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 1369/1960.
Ebbene, anche a riguardo le censure della ricorrente non si confrontano con la sentenza della Corte d’appello, la quale, come premesso in narrativa, ha considerato applicabile alla fattispecie esclusivamente l’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276/2003, in t ema di appalto ‘stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1’ dello stesso articolo; il che era stato già ritenuto dal primo giudice (cfr. in particolare facciate 2, 4 e 5 della sentenza qui impugnata).
Passando ad esaminare il ricorso incidentale, il primo motivo dello stesso è inammissibile.
11.1. Nota, in primo luogo, il Collegio che la rubrica di tale censura si riferisce all’art. 360 n. 3), c.p.c.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini di una corretta proposizione di una censura per cassazione in cui si faccia valere il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., non è indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’articolo 360 del c.p.c., con riguardo all’articolo 112 stesso codice, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (cfr., ad es., Cass., sez. III, 28.12.2021, n. 41790; id. n. 624/2021; n. 9478/2020).
Nello svolgimento del motivo in esame, invece, i ricorrenti incidentali non fanno alcun cenno alla nullità (o anche all’invalidità) della sentenza in parte qua , in ipotesi derivata dall’omessa pronuncia sui tre profili ivi indicati.
11.2. Inoltre, tale motivo difetta anche del requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma primo, n. 4) e 6) e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c. (requisito da osservare anche quando sia fatto valere il vizio di omessa pronuncia: cfr., ad es., Cass., sez. I, 10.12.2020, n. 28184).
Invero, in ordine ai primi due profili sui quali i ricorrenti incidentali deducono l’omessa pronuncia della Corte territoriale, vale a dire, la domanda di condanna al ‘pagamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive determinate a norma del punto 2’, e la domanda di condanna al pagamento ‘dell’accantonamento del TFR maturato calcolato in ragione del le retribuzioni come sopra (ri)determinate’, i ricorrenti incidentali fanno esclusivo riferimento alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 22 del controricorso).
Non hanno, invece, fatto alcun riferimento al contenuto e alle conclusioni formulate nel loro ricorso in appello, né hanno trascritto conclusioni di tale atto espressive di una riproposizione di quelle specifiche domande.
11.3. Quanto, poi, al terzo profilo, involto da tale censura, gli stessi ricorrenti incidentali rappresentano che esso ‘attiene al fatto che la Corte fiorentina (dopo aver accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro dei controricorrenti direttamente con P.I. e, dopo aver riconosciuto il diritto dei primi
all’inquadramento nel livello ‘D’ e ‘C’ ) ha limitato la condanna alle differenze retributive al solo periodo luglio 2008-settembre 2014′, e tanto ‘sulla base dell’assunto che i lavoratori non avrebbero ‘chiesto il pagamento di retribuzioni per il periodo dalla cessazione dell’attività lavorativa a fine settembre 2014 e la riammissione in servizio’.
Ebbene, secondo i ricorrenti incidentali, ‘Tale assunto risulta infondato’, spiegando perché, e concludendo che: ‘La Corte di Appello ha, quindi, illegittimamente omesso di pronunciarsi (positivamente) su tale capo di domanda’ (cfr. pag. 23 del controricorso).
11.4. Osserva, allora, il Collegio che l’omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da far valere in Cassazione attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo presuppone un difetto di attività del giudice di secondo grado, e non che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza, ma la abbia risolta in modo che alla parte sembri giuridicamente non corretto o non adeguatamente giustificato (cfr. Cass., sez. II, 30.8.2017, n. 20555).
E, sul terzo profilo ora visto, gli stessi ricorrenti riconoscono che la Corte di merito si è in realtà pronunciata nel merito, ma in termini da loro non condivisi.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
12.1. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia , assumendo che .
In contrario si assume che ; circostanza che si assume incontestata e quindi da ritenersi comprovata.
Per detta ricorrente incidentale, allora, da tanto , e , sicché sussistevano nei confronti di detta lavoratrice .
12.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte dalle parti (così, di recente, ex plurimis Cass. n. 6374/2023).
12.3. Ebbene, nel motivo in esame, pur deducendosi la violazione (anche) dell’art. 2697 c.c., neppure si profila un’illegittima inversione dell’onere probatorio operata da parte della Corte di merito.
Piuttosto, si propone una differente valutazione del quadro probatorio circa l’inquadramento della suddetta lavoratrice sulla base di una circostanza di fatto asseritamente incontestata, che peraltro non attiene direttamente alla declaratoria del rivendica to livello B nell’art. 20 del CCNL, di cui pure si assume la violazione, ma si riferisce al dato che l’utilizzo del sistema Pointr sarebbe stato riservato da RAGIONE_SOCIALE ‘ai soli responsabili del recapito e della qualità’.
Stante la reciproca soccombenza in questa sede, le spese di questo giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra le parti contrapposte.
Le stesse parti sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 7.2.2024.
La Presidente
NOME COGNOME