Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5703 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7491-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
Oggetto
Appalto illecito
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
avverso la sentenza n. 3307/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2024 R.G.N. 3104/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato, per quanto ancora qui rilevi, la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ‘accertata(to) l’illegittimità del contratto di appalto stipulato in data 2.1.2014 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dichiara(to) costituiti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, e, per l’effetto, condanna(to) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( ndr. subentrata a RAGIONE_SOCIALE) al ripristino dei rapporti di lavoro nella posizione, livello e qualifica da ciascuno già ricoperta e a ciascuno già attribuiti in applicazione, anche sotto il profilo retributivo, del CCNL applicato dalla società ai dipendenti ai quali sono attribuite le medesime mansioni’.
Preliminarmente la Corte ha respinto la censura con cui l’appellante RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per avere ‘il Tribunale deciso la causa senza fissare l’udienza di discussione’, argomentando che nella specie ri sultava ammissibile la ‘trattazione scritta’.
Nel merito, poi, la Corte, esaminato il materiale istruttorio acquisito sia documentale che testimoniale, ha confermato la conclusione cui era giunto il primo giudice, ‘ossia che il personale della RAGIONE_SOCIALE, (…), non solo lavorasse indifferentemente e promiscuamente nella stessa sede della
pretesa committente, ma fosse anche diretto e coordinato dai preposti della supposta committente’.
Infine, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ‘in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, ove venga giudizialmente disposta la trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, trova applicazione il trattamento economico e normativo sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso quest’ultimo’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con cinque motivi; hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe; non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente: con il primo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce ‘la violazione degli artt. 101, 128, 156, 159, 420, comma 4, c.p.c. nonché 24, comma 2, e 111, comma 2, cost. per aver la Corte d’Appello di Roma disatteso l’eccepita nullità della sentenza di primo grado sotto il profilo della mancata fissazione dell’udienza di discussione, in violazione del principio di difesa’; con il secondo motivo, ancora ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce (in via subordinata rispetto al primo) ‘la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la Corte d’Appello di Roma pronunciata
sull’eccepita nullità della sentenza di primo grado per aver il Tribunale di Roma inammissibilmente sostituito l’udienza di discussione orale con note di trattazione scritta.
I primi due motivi, sebbene il secondo sia proposto subordinatamente al primo, possono essere trattati congiuntamente, in quanto volti ad affermare la nullità della sentenza di primo grado pronunciata all’esito di trattazione scritta.
2.1. Opportuno premettere che, ratione temporis , per le date di udienza del 15 marzo e del successivo 14 aprile 2021, vigeva il comma 4 dell’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020, e non l’art. 127 ter c.p.c., recentemente interpretato dalle Sezioni unite (sent. n. 17603/2025).
Detta disposizione, adottata in periodo di emergenza pandemica, è sempre stata ritenuta da questa Corte pacificamente applicabile alle controversie di lavoro (da ultimo v. Cass. n. 11920 del 2025, con la giurisprudenza ivi richiamata).
La disposizione prevedeva: ‘Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede
ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile.’
2.2. Ciò premesso in diritto, non risulta che la difesa della società abbia presentato ‘istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento’ con cui veniva disposto il rinvio al 14 aprile 2021 con trattazione scritta, disposizione idonea a garantire il rispetto di ogni esigenza di contraddittorio.
Piuttosto la società ha depositato, entro il termine di cinque giorni precedenti il 14 aprile, ‘note di trattazione scritte’, con le quali formulava ‘istanze e conclusioni’; chiedeva, in via principale, l’escussione di un teste; in subordine, ove la causa fosse stata ritenuta matura per la decisione, la fissazione di una udienza di discussione in presenza o tramite applicativo informatico, con termine per note ex art. 429 c.p.c.; in ogni caso, insisteva per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni, con le già formulate richieste istruttorie.
Il primo giudice, esaminate le note scritte delle parti, ha evidentemente ritenuto la causa matura per la decisione, senza che occorresse escutere ulteriori testi; né era obbligato a fissare la trattazione orale, in difetto di una tempestiva richiesta in tal senso di una delle parti entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di fissazione della trattazione scritta; né, tanto meno, era dovuta la concessione di note ex art. 429 c.p.c., comma 2, disposizione che, oltre a non essere direttamente applicabile al rito camerale, comunque costituisce esercizio di un potere discrezionale.
Va evidenziato che le Sezioni unite, con la sentenza n. 17603/2025 cit., dopo aver scrutinato le contrastanti opinioni in relazione alla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro, hanno condiviso ‘la considerazione di fondo secondo cui ,
anche nel rito del lavoro, il legislatore durante l’emergenza pandemica ha adottato in via generale lo schema camerale per la trattazione dei processi civili: uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall’udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. n. 13176/2024); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l’impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica’.
Hanno quindi tratto il convincimento nel senso della compatibilità della trattazione scritta con il processo del lavoro secondo una tendenza ben definita, ‘inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell’art. 127 -ter c.p.c.’, con la precisazione ‘che è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito del lavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinears i della situazione concreta’.
Secondo il Supremo Collegio, ‘per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni,’ può ‘tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione con le parti’, condivisione ‘che può essere implicitamente ricavata dalla loro no n opposizione’.
Pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni, le censure contenute nei primi due motivi di ricorso devono essere disattese.
3. Il terzo motivo, sempre ex 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduce ‘il travisamento delle risultanze processuali in ordine alla attendibilità del teste COGNOME con conseguente vanificazione della relativa motivazione ed omessa motivazione riguardo alla p revalenza data alle dichiarazioni di altri testi’.
La doglianza va respinta in quanto deduce ‘il travisamento delle risultanze processuali’ al di fuori dei limiti recentemente posti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5792 del 2024.
Con la pronuncia si è oramai chiarito che: ‘Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si trat ti di fatto processuale o sostanziale’.
Concorso dei presupposti di legge che, per quanto riguarda il vizio di cui al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., ricorre esclusivamente, per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, nella quadruplice nota declinazione che le stesse Sezioni Unite più volte ne hanno dato: la ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’ e la ‘motivazione apparente’; il ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e la ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomp rensibile’ (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016; v. pure Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare la decisione di prime cure e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente, tanto più laddove si pretenda di comminare la più grave delle sanzioni processuali per una diversa valutazione di attendibilità di testimoni che implica apprezzamenti ampiamenti discrezionali appartenenti al dominio del giudice del merito.
Il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. neanche viene prospettato e sarebbe comunque precluso dalla ricorrenza della cd. ‘doppia conforme’.
Va in definitiva ribadito che proprio Cass. Sez. Un. n. 5792/2024 cit. ha evidenziato che, ‘se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, , rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad ess o è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più’, assegnando ‘alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito’.
4. Il quarto motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduce ‘la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 3bis, D.lgs. n. 276/2003 sia sotto il profilo della corretta portata precettiva della norma (avendo ritenuto sufficiente a snaturare il contratto di appalto la circostanza che
dipendenti dell’appaltatore e dipendenti del committente lavorassero insieme), sia sotto il profilo della corretta individuazione degli indici che distinguono l’appalto dalla somministrazione di manodopera, e dunque l’appalto lecito da quello illecito (irrilevante essendo circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni)’.
La doglianza non può essere condivisa.
Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’ascrivere significato all’enunciato normativo contenuto nelle disposizioni che assume violate, nella sostanza viene a contestare accertamenti di fatto relativi alla sussistenza o meno di un appalto illecito, attraverso una critica alla valutazione delle fonti di prova.
Tuttavia, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).
Il quinto motivo deduce, in via subordinata, ‘la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 per aver la Corte d’Appello di Roma ravvisato in capo al preteso utilizzatore l’obbligo di applicare alle controricorrenti il contratto collettivo applicato dallo stesso utilizzatore’.
L’ultima censura è infondata in quanto la sentenza impugnata sul punto è dichiaratamente conforme al principio per il quale: ‘In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, ove venga giudizialmente disposta la trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, trova applicazione il trattamento economico e normativo sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso quest’ultimo, mentre non è invocabile il trattamento più favorevole applicato dal somministratore, atteso che, nel momento in cui la struttura trilatera del rapporto viene meno per effetto della irregolarità
del contratto di somministrazione, la prestazione di lavoro si inserisce nell’assetto organizzativo aziendale dell’utilizzatore nell’ambito di un ordinario rapporto, in analogia con la fattispecie di cui all’art. 2112, comma 3, c.c.’ (Cass. n. 22066/2020).
Nel precedente citato si argomenta -con assunti estensibili anche alle ipotesi di appalto illecito -che ‘l’inserimento del lavoratore in una diversa compagine organizzativa comporta un adeguamento della obbligazione lavorativa in relazione all’assetto organizzativo disposto dalla parte già “utilizzatrice” della prestazione, con conseguente applicazione del trattamento economico (retribuzione ordinaria, indennità, premi), e normativo (sede, orari di lavoro, turni, permessi…) sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso il nuovo datore di lavoro. Dalla costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto che aveva rivestito il ruolo di utilizzatore, discende, quindi, coerente, l’applicazione al rapporto di tutta la disciplina legale e collettiva in vigore presso il nuovo datore di lavoro’.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME