Appalto Illecito: Quando il Contratto di Servizi Nasconde una Somministrazione di Lavoro
Un contratto di appalto di servizi può celare, in realtà, una fornitura illecita di personale? Questa è la domanda cruciale al centro di una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, che si è trovata ad analizzare un caso emblematico di presunto appalto illecito nel settore sanitario. La decisione, pur non entrando nel merito della questione, ne sottolinea la rilevanza rinviando la causa per una trattazione congiunta con altri procedimenti analoghi.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine dalla domanda di una lavoratrice, formalmente socia lavoratrice di una cooperativa sociale, ma di fatto impiegata presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) gestita da un’Azienda Sanitaria Locale (ASL). La lavoratrice sosteneva che il rapporto tra la cooperativa e l’ASL non fosse un genuino contratto di appalto di servizi, bensì un appalto illecito che mascherava una somministrazione di manodopera.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto la sua tesi, riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’ASL e condannando quest’ultima al pagamento delle differenze retributive. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo legittimo il contratto di appalto ai sensi dell’art. 1655 del codice civile e della normativa speciale, escludendo che si fosse verificata un’illecita somministrazione di personale.
I Motivi del Ricorso e la questione dell’appalto illecito
La lavoratrice ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
La violazione del contraddittorio
Il primo motivo, di natura prettamente procedurale, denunciava la nullità del procedimento di appello per la mancata notifica dell’atto di impugnazione alla cooperativa sociale. Quest’ultima era stata parte necessaria del giudizio di primo grado e, non essendo mai stata formalmente esclusa, avrebbe dovuto partecipare anche alla fase successiva per garantire un corretto contraddittorio.
La violazione di legge sulla natura dell’appalto
Il secondo e più sostanziale motivo contestava la qualificazione del rapporto come appalto legittimo. La ricorrente sosteneva che si trattasse di un appalto illecito, in quanto il personale medico dell’ASL impartiva istruzioni dirette e dettagliate al personale della cooperativa, controllandone la corretta esecuzione del servizio. Questo potere di direzione e controllo, secondo la difesa, andava ben oltre le semplici direttive finalizzate al risultato, tipiche di un contratto d’appalto, configurando invece gli estremi di una somministrazione di personale.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, non si è pronunciata sul merito dei due motivi di ricorso. La sua decisione è stata di natura interlocutoria e organizzativa. La motivazione centrale del provvedimento risiede nell’accoglimento di un’istanza presentata dall’ASL resistente. L’azienda sanitaria aveva infatti richiesto la trattazione congiunta del presente ricorso con altri procedimenti pendenti, tutti relativi a situazioni analoghe.
La Suprema Corte ha rilevato che tali procedimenti erano effettivamente pendenti davanti alla IV Sezione e che dovevano considerarsi “connessi” a quello in esame, poiché “vertenti tutti sulle medesime questioni di fatto e di diritto”. Per questa ragione, i giudici hanno ritenuto opportuno “promuovere la decisione di tutti i procedimenti connessi nella stessa sede da parte dello stesso collegio”. Lo scopo di questa scelta è garantire uniformità di giudizio su una questione seriale e di particolare importanza, evitando il rischio di decisioni contrastanti su casi identici. La rimessione alla IV Sezione, quindi, è una scelta strategica volta a consolidare un orientamento giurisprudenziale chiaro sul confine tra appalto lecito e appalto illecito.
Le Conclusioni
Sebbene l’ordinanza non fornisca una risposta definitiva sulla vicenda, le sue implicazioni sono significative. La decisione di rimettere la causa alla IV Sezione per una trattazione unitaria segnala che la Corte di Cassazione considera la distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita una questione di primaria importanza, meritevole di un esame approfondito e coordinato. Il caso mette in luce la necessità per le aziende committenti di prestare massima attenzione a non esercitare un potere direttivo e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore, per non rischiare che il contratto venga riqualificato come appalto illecito, con tutte le conseguenze legali ed economiche che ne derivano, inclusa la possibile costituzione di un rapporto di lavoro diretto con il committente.
Quando un contratto di appalto può essere considerato illecito?
Secondo quanto emerge dal ricorso, un appalto può essere considerato illecito quando dissimula una somministrazione di personale. Ciò avviene, ad esempio, se il personale del committente impartisce precise istruzioni e controlla direttamente l’esecuzione del servizio da parte del personale dell’appaltatore, esercitando un potere direttivo che va oltre le semplici indicazioni per il conseguimento del risultato finale.
Cosa succede se una parte necessaria del processo non viene correttamente coinvolta nel giudizio di appello?
Il ricorso solleva il punto che la mancata notifica dell’atto di impugnazione a una parte necessaria del giudizio (litisconsorte necessario), come la cooperativa in questo caso, può comportare la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, come previsto dall’art. 331 del codice di procedura civile.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a un’altra sezione invece di decidere nel merito?
La Corte ha rinviato la causa alla IV Sezione perché ha riscontrato la pendenza di altri procedimenti connessi, che vertono sulle medesime questioni di fatto e di diritto. Questa scelta è finalizzata a promuovere una decisione unitaria e coordinata da parte dello stesso collegio giudicante, garantendo così coerenza giurisprudenziale su una materia complessa e ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34388 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34388 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25451-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO-SULMONALRAGIONE_SOCIALEAQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 103/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in data 1.3.2018, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano, Sulmona e L’Aquila avverso la pronuncia con la quale era stato riconosciuto l’inquadramento di NOME COGNOME nel livello superiore del C.C.N.L. comparto sanità e disposta la condanna dell’ASL al pagamento delle differenze retributive e del TFR maturati nel corso del rapporto svolto dalla Di Gaetano presso la RSA di Montereale (AQ) formalmente alle dipendenze della cooperativa RAGIONE_SOCIALE in qualità di socia lavoratrice.
A fondamento della sentenza la Corte sosteneva la legittimità, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., del contratto di appalto intervenuto tra la Asl appaltante e la RAGIONE_SOCIALE non essendosi verificata alcuna illecita somministrazione di manodopera.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi ai quali ha resistito l’Asl con controricorso.
È stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
RILEVATO CHE
col primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza o del procedimento ex articolo 360 n. 4 c.p.c. Violazione dell’articolo 331
Ric. 2018 n. 25451 sez. ML – ud. 23-10-2019 -2-
c.p.c. posto che, a seguito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. disposta iussu iudiciis con ordinanza del 13/2/2014 nel corso del giudizio di primo grado, si rendeva necessaria la notifica dell’atto di impugnazione non solo alla odierna ricorrente ma anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, mai estromessa dal giudizio.
Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione (articolo 360 numero 3 c.p.c.) dell’articolo 1655 c.p.c. atteso che nel caso di specie, come aveva accertato lo stesso giudice di merito, il personale medico dell’Asl impartiva precise istruzioni al personale della cooperative e controllava direttamente la regolare e corretta esecuzione del servizio, andando ben oltre la semplice direttiva effettuata nell’ottica del conseguimento del risultato.. Ricorreva pertanto un ipotesi di illiceità dell’appalto in quanto dissimulante una somministrazione di personale.
Con atto depositato in data 23.10.2019 l’ASL resistente ha chiesto la trattazione congiunta del presente procedimento, e degli altri chiamati alla odierna adunanza davanti a questa Sez. VI, con altri procedimenti indicati nella medesima istanza. Tali procedimenti risultano in effetti già pendenti davanti alla IV Sez. di questa Corte e devono ritenersi connessi a quelli chiamati all’odierna adunanza, in quanto vertenti tutti sulle medesime questioni di fatto e di diritto. Appare pertanto opportuno promuovere la decisione di tutti i procedimenti connessi nella stessa sede da parte dello stesso collegio, sicché la presente causa va rimessa alla IV sezione.
PQM
rimette la causa alla IV sezione di questa Corte di cassazione. Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 23.10.2019
Il presidente
NOME COGNOME
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kAit. b3
Ric. 2018 n. 25451 sez. ML – ud. 23-10-2019
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