Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34386 Anno 2019
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 34386 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25448-2018 proposto da:
DI NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.RAGIONE_SOCIALESULMONALRAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– con troricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in data 1.3.2018, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano, Sulmona e L’Aquila avverso la pronuncia con la quale era stato riconosciuto l’inquadramento di NOME nel livello superiore del C.C.N.L. comparto sanità e disposta la condanna dell’ASL al pagamento delle differenze retributive e del TFR maturati nel corso del rapporto svolto dalla NOME presso la RSA di Montereale (AQ) formalmente alle dipendenze della cooperativa RAGIONE_SOCIALE in qualità di socia lavoratrice.
A fondamento della sentenza la Corte sosteneva la legittimità, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., del contratto di appalto intervenuto tra la Asl appaltante e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non essendosi verificata alcuna illecita somministrazione di manodopera.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi ai quali ha resistito l’Asl con controricorso.
É stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
RILEVATO CHE
col primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza o del procedimento ex articolo 360 n. 4 c.p.c. Violazione dell’articolo 331
Ric. 2018 n. 25448 sez. ML – ud. 23-10-2019
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c.p.c. posto che, a seguito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. disposta iussu iudiciis con ordinanza del 13/2/2014 nel corso del giudizio di primo grado, si rendeva necessaria la notifica dell’atto di impugnazione non solo alla odierna ricorrente ma anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, mai estromessa dal giudizio.
Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione (articolo 360 numero 3 c.p.c.) dell’articolo 1655 c.p.c. atteso che nel caso di specie, come aveva accertato lo stesso giudice di merito, il personale medico dell’Asl impartiva precise istruzioni al personale della cooperative e controllava direttamente la regolare e corretta esecuzione del servizio, andando ben oltre la semplice direttiva effettuata nell’ottica del conseguimento del risultato.. Ricorreva pertanto un ipotesi di illiceità dell’appalto in quanto dissimulante una somministrazione di personale.
Con atto depositato in data 23.10.2019 l’ASL resistente ha chiesto la trattazione congiunta del presente procedimento, e degli altri chiamati alla odierna adunanza davanti a questa Sez. VI, con altri procedimenti indicati nella medesima istanza. Tali procedimenti risultano in effetti già pendenti davanti alla IV Sez. di questa Corte e devono ritenersi connessi a quelli chiamati all’odierna adunanza, in quanto vertenti tutti sulle medesime questioni di fatto e di diritto. Appare pertanto opportuno promuovere la decisione di tutti i procedimenti connessi nella stessa sede da parte dello stesso collegio, sicchè la presente causa va rimessa alla IV sezione.
PQM
rimette la causa alla IV sezione di questa Corte di cassazione. Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 23.10.2019
Il presidente
NOME COGNOME
Ric. 2018 n. 25448 sez. ML – ud. 23-10-2019
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